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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 17610/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona dei soci ed ex liquidatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura in calce al ricorsodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore,ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.1 2 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 2854 / 14/20 16 della Co mmissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 27 marzo 20 1 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Tributi-Società estinta- legittimazione all’impugnazione Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, con due distinti ricorsi, di 103 cartelle di pagamento, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la decisione di primo grado che aveva, previa riunione, rilevatoil difetto di giurisdizione in relazione ad alcune cartelle, l’incompetenza territorialecon riferimento ad altre e l’inammissibilità del ricorso avverso il ruolo, per le restanti, stante l’intervenuta notificazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su quattro motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione s.r.l., in persona dei soci ed ex liquidatori, dando atto di essersi estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese il 31 luglio 2017 e di essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 24 novembre 2017.

Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate-riscossione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.

Ragioni della decisione La controversia trova soluzione per ragioni pregiudiziali di rito, rilevabili di ufficio, che esimono questa Corte dall’esame dei mezzi di impugnazione.

Il ricorso, infatti, risulta essere stato promosso da Società di capitali, estinta per cancellazione dal Registro delle imprese e di poidichiarata fallita il 24.11.20179, in persona di soggetti (ex liquidatori e soci) che, in virtù di tale estinzionee declaratoria di fallimento, non rivestono più tale qualità e non sono legittimati a rappresentare la società.

In virtù dei principi affermati dalle cc.dd. sentenze gemelle del 2013 (n. 6070 e n. 6071) delle Sezioni unite di questa Corte, come affinati dalla recente Cass., Sez.

U. , n. 3625 del 12 febbraio 2025, il ricorso per cassazione, atteso l’evento estintivo avvenuto in pendenza di giudizio, avrebbe dovuto essere proposto dai soci in proprio quali successori dell’estinta società e previa allegazione dell’inerzia manifestata dalla Curatela fallimentare (v., altresì, Cass., Sez.

V, n. 5605 del 2 febbraio 2021).

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate-riscossione, delle spese del presente giudizio, l iquidate in complessivi euro 6.000,00,oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona dei soci ed ex liquidatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura in calce al ricorsodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore,ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.1 2 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 2854 / 14/20 16 della Co mmissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 27 marzo 20 1 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Tributi-Società estinta- legittimazione all’impugnazione Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, con due distinti ricorsi, di 103 cartelle di pagamento, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la decisione di primo grado che aveva, previa riunione, rilevatoil difetto di giurisdizione in relazione ad alcune cartelle, l’incompetenza territorialecon riferimento ad altre e l’inammissibilità del ricorso avverso il ruolo, per le restanti, stante l’intervenuta notificazione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su quattro motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione s.r.l., in persona dei soci ed ex liquidatori, dando atto di essersi estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese il 31 luglio 2017 e di essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 24 novembre 2017. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate-riscossione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c. Ragioni della decisione La controversia trova soluzione per ragioni pregiudiziali di rito, rilevabili di ufficio, che esimono questa Corte dall’esame dei mezzi di impugnazione. Il ricorso, infatti, risulta essere stato promosso da Società di capitali, estinta per cancellazione dal Registro delle imprese e di poidichiarata fallita il 24.11.20179, in persona di soggetti (ex liquidatori e soci) che, in virtù di tale estinzionee declaratoria di fallimento, non rivestono più tale qualità e non sono legittimati a rappresentare la società. In virtù dei principi affermati dalle cc.dd. sentenze gemelle del 2013 (n. 6070 e n. 6071) delle Sezioni unite di questa Corte, come affinati dalla recente Cass., Sez. U. , n. 3625 del 12 febbraio 2025, il ricorso per cassazione, atteso l’evento estintivo avvenuto in pendenza di giudizio, avrebbe dovuto essere proposto dai soci in proprio quali successori dell’estinta società e previa allegazione dell’inerzia manifestata dalla Curatela fallimentare (v., altresì, Cass., Sez. V, n. 5605 del 2 febbraio 2021). Ne deriva l’inammissibilità del ricorso con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate-riscossione, delle spese del presente giudizio, l iquidate in complessivi euro 6.000,00,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello s
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