CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12877/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13864/2020 proposto da: Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Spoleto (PG), loc. S. Chiodo n. 35, elettivamente domiciliato in Spoleto, alla Via dei Filosofi n. 59, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine resa a margine del controricorso; - controricorrente– F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13864/2020 Numero sezionale 574/2022 Numero di raccolta generale 12877/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 -avverso il decreto n. 866/2019 emesso dalla Corte d’appello di Perugia in data 10/10/2019 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Il Ministero della Giustizia, in data 14/03/2019, proponeva opposizione avverso il decreto n. 25/19, depositato in data 14/01/2019 e notificato il 13/02/2019, con il quale la Corte d'Appello di Perugia aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministero al pagamento in suo favore della somma di euro 2.400,00 a titolo d’indennizzo per la durata non ragionevole di un processo svolto dinanzi al Tribunale civile di Spoleto, per una durata complessiva di 9 anni e 5 mesi. L’opponente eccepiva la tardività della domanda poiché, considerata la sospensione dei termini processuali ex d.l. n. 189/2016, la sentenza sarebbe passata in giudicato il 06/03/2018, anziché il 24/03/2016, come ex adverso allegato. Inoltre, il Ministero eccepiva l’erronea liquidazione dell'indennizzo per omessa valutazione della complessità del procedimento ed omesso scomputo dei rinvii imputabili alla parte, nonché per omessa diminuzione fino a 1/3 per integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione, perché, sulla base dell’ordinanza sindacale n. 346/2018 del Comune di Spoleto, era stata accertata la parziale inagibilità dell'edificio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, lo stesso aveva beneficiato della sospensione dei termini legali sino al 31/07/2017. Inoltre l’eccedenza di anni 6, riscontrata dal giudice designato, era, a suo dire, imputabile alle disfunzioni organizzative dell’amministrazione giudiziaria ed il giudice avrebbe dovuto riconoscere un importo maggiore, applicando gli incrementi previsti dall'art. 2 bis, comma 1, legge n. 89/2001. Con decreto del 10.10.2019, la Corte d’appello di Perugia rigettava l’opposizione, poiché risultava agli atti di causa che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato della sospensione sino al 31/07/2017 e la sentenza del Tribunale di Spoleto, pubblicata il 12/08/2016, era passata in giudicato il F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13864/2020 Numero sezionale 574/2022 Numero di raccolta generale 12877/2022 01/09/2018, con la conseguenza che il ricorso proposto in data Data pubblicazione 22/04/2022 24/10/2018 era ammissibile e tempestivo. Riguardo alla omessa valutazione della complessità e all’omesso scomputo dei rinvii imputabili alla parte, il giudice designato aveva, a dire della corte territoriale, correttamente applicato l'importo di 400,00 per ogni anno di ritardo, non ritenendo la causa particolarmente complessa, essendo stata assunta solo prova testimoniale, e non risultando rinvii imputabili alle parti. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 2-bis e 3 l. n. 89/2001, 49, comma 9 ter, d.l. n. 189/2016, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte d’appello considerato che la sospensione dei termini per via degli eventi sismici verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016 si sarebbe protratta fino al 31.7.2018 (anziché fino al 31.3.2018) solo qualora l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato, entro il 31.3.2017, all’ufficio giudiziario interessato l’inagibilità della casa di abitazione o dello studio professionale. 1.1. Il motivo è fondato. In primo luogo, non può trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il principio, invocato dal resistente, secondo cui nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 2, Sentenza n. 14477 del 06/06/2018). Invero, si è in presenza di un fatto processuale concernente l’assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla tempestività del ricorso e, in particolare, di un fatto costitutivo per l’applicabilità del termine semestrale ex d.l. n. 189/2016 (avuto riguardo all’applicabilità della sospensione ex art. 49 d.l. n. 186/2016 solo fino al 31 marzo 2017 per non aver F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13864/2020 Numero sezionale 574/2022 Numero di raccolta generale 12877/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 l’avvocato comunicato all’ufficio giudiziario interessato l’inagibilità della casa di abitazione o dello studio professionale), laddove la necessità di indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale il ricorrente abbia tempestivamente sollevato le questioni (qualora non ve ne sia cenno nella sentenza impugnata) si pone solo per quelle implicanti accertamenti di fatto. In definitiva, si è al cospetto di un presupposto di fatto che condiziona l’applicabilità di una norma, come tale già ricompreso nel thema decidendum originario. 1.2. Orbene, premesso che la fattispecie soggiace ratione temporis (essendo stato l’atto introduttivo del giudizio presupposto notificato nel 2007) all’art. 327 c.p.c. nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, della l. n. 69/2009, con la conseguenza che l’impugnazione era proponibile fino alla decorrenza di un anno dalla pubblicazione della sentenza, tenuto conto che quest’ultima è avvenuta in data 12.8.2016, la pronuncia sarebbe passata in giudicato in data 1.10.2017 (considerati altresì i 30 giorni di sospensione feriale, ai sensi del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014). Tuttavia, tenendo presente la sospensione dei termini processuali, ex d.l. n. 189/2016, dal 26.10.2016 al 31.3.2017, il detto passaggio in giudicato sarebbe slittato al 6.3.2018, con la conseguenza che il ricorso proposto ex lege Pinto in data 24.10.2018 sarebbe tardivo (siccome presentato oltre il termine semestrale dalla definizione del giudizio presupposto). 2. Il ricorso è, pertanto, fondato, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione, rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto in ordine al profilo sollevato per la prima volta dal Ministero con l’odierno ricorso. P.Q.M. La Corte: - accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte d’appello di F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13864/2020 Numero sezionale 574/2022 Numero di raccolta generale 12877/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Perugia in diversa composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E