CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27599/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso;sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 16 dicembre 2025, il Tribunale di Milano ha rigettato larichiesta di riesame personale avverso l'ordinanza, emessa in data 11 novembre2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milanoaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di FrancoBarbaro, in quanto indagato, quale promotore e organizzatore, del reato di asso-ciazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e dinumerosi reati fine in materia di illecita detenzione, cessione e importazione disostanza stupefacente, del tipo cocaina, e di armi, oggetto di provvisoria incolpa-zione ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 28), 32), 33), 34), 36), 37), 38), 39), 40), 42),43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59),60), 61), 62), 63), 65), 66), 67), 68), 69), 70), 71), 72), 73), 74), 75), 76), 77),78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89), 90) 91), 92), 93), 94),95), 96), 97), 98), 100), 101), 105), 106), 107), 108), 109), 110), 111), 112),113), 114) e 115) della rubrica.2. Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso, a mezzo deldifensore di fiducia, articolando sei motivi, di seguito sintetizzati, conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla eccepita incompetenza perterritorio del Tribunale di Milano.Si lamenta che il Tribunale abbia disatteso, con motivazione apparente eillogica, le deduzioni difensive, affermando, senza indicare le circostanze di fattosu cui fondava le proprie conclusioni, che l’associazione di cui al capo 1), reato piùgrave, risultava operativa nel distretto di Milano, dove spesso dimoravano gli as-sociati e dove si collocavano le basi logistiche e i magazzini a disposizione delsodalizio, risultando innegabile che il luogo di arrivo dello stupefacente fosse [OSCURATO:PERSONA] (PV), dove il gruppo aveva il deposito dal quale veniva smerciata ladroga ai diversi acquirenti. Di contro, dalle condotte contestate ai sodali ai capi13), 21), 22), 23), 24) e 25), risulta evidente che l’organizzazione operava siste-maticamente nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la droga importata giungeva alporto di [OSCURATO:PERSONA], dove veniva esfiltrata, e qui detenuta, per essere, poi, soloin parte, destinata ai magazzini di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che terri-torialmente competente è il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e),cod. proc. pen., violazione degli artt. 1, 24 e 43 d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108,191, 266, 266 bis, 267, 271 e 526 cod. proc. pen., 78 e 226 disp. att. cod. proc.pen., 2, 15, 24 e 111 Cost, 6 e 8 CEDU, 14 e 31 direttiva 2014/41/UE nonchémancanza e illogicità della motivazione, in punto di utilizzabilità dei messaggi crip-tati trasmessi sulla piattaforma SkyEcc.Si osserva che il Tribunale del riesame ha disatteso l’eccezione di inutilizzabi-lità, sollevata dalla difesa, affermando che si trattava di prove già in possessodell’autorità giudiziaria francese, cui non era stato chiesto di svolgere operazionidi intercettazione, ma solo di trasmettere copia dei messaggi di specifici dispositiviSkyEcc, già acquisiti nell’ambito di attività processuali dello Stato ricevente, sicchéesse erano utilizzabili, soggiacendo alle regole stabilite per la circolazione delleprove tra procedimenti penali, ai sensi degli artt. 238, 270 cod. proc. pen. e 78disp. att. cod. proc. pen. Si lamenta che, su tale presupposto, i giudici del riesameabbiano omesso di verificare, in relazione ai vari profili evidenziati dalla difesa,secondo i principi enunciati dalle Sez. Unite, con le sentenze del 29 febbraio 2024,se le modalità con cui lo stato estero aveva acquisito i messaggi transitati su piat-taforma SkyEcc, trasmessi all’Autorità giudiziaria italiana a seguito di richiesta dio.e.i., fossero conformi ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.Più specificamente, in relazione alla censura sollevata con riferimento allamancata messa a disposizione della versione originale in forma criptata dei mes-saggi e delle chiavi di sicurezza necessarie alla decriptazione, essendo stati fornitisolo dei file in formato excel rappresentativi delle conversazioni in entrata e inuscita relativi ai codici PIN attribuiti al ricorrente, la motivazione fornita dal Tribu-nale, secondo cui, in assenza di specifiche allegazioni della difesa che possano fardubitare della genuinità del dato o della correttezza della sua acquisizione o con-servazione, non è possibile porre in dubbio la presunzione di legittimità della provacompiuta dallo stato estero, risulta apparente, in quanto non fornisce risposta allededuzioni formulate, nonché illogica e in contrasto con gli artt. 24, comma 2, 111,commi 2, 3, 4 e 5 Cost., 6 e 8 CEDU, 14 direttiva 2014/41/UE e 78, comma 2,disp. att. cod. proc. pen.Si sostiene, invero, che la mancata messa a disposizione della versione origi-nale dei messaggi e delle chiavi di sicurezza, necessarie alla decriptazione, impe-disce di verificare che la captazione di tali messaggi non sia avvenuta in violazionedei divieti stabiliti dagli artt. 191, 267 e 271 cod. proc. pen. e che la decriptazionesia stata effettuata a mezzo dell’utilizzo di un software idoneo a non produrreanomalie, del tipo commistione tra i contenuti ovvero attribuzione a soggetti di-versi da quelli che li avevano inviati o ricevuti, con conseguente violazione deldiritto di difesa, del principio del contraddittorio e inutilizzabilità della prova acqui-sita, in quanto non verificabile.Apparente e illogica risulta la motivazione fornita dal Tribunale anche in rela-zione al secondo profilo di inutilizzabilità dedotto, inerente alla violazione dell’art.31 della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 3 aprile2014, non avendo le autorità francesi provveduto a effettuare la notifica dell’iniziodell’attività di captazione allo Stato membro in cui si trovava la persona oggettodi procedimento penale.Si censura, in particolare, che, nel disattendere tale doglianza, il Tribunaleabbia ritenuto che: non vi fossero elementi da cui arguire che le autorità francesifossero a conoscenza che tra gli utilizzatori di SkyEcc vi fossero anche soggettiresidenti in Italia; che tale obbligo ricorre solo quando l’indirizzo di comunicazionedella persona soggetta a intercettazione sia utilizzato sul territorio dello Statomembro e non quando, come nella specie, i flussi dei dati siano stati captati interritorio francese all’ingresso dei server, ubicati in Francia; che, in ogni caso,l’omessa notifica non comporta alcuna inutilizzabilità quando, trattandosi di comu-nicazione funzionale alla verifica che la intercettazione sia disposta in relazione aun reato per il quale essa è consentita, secondo l’ordinamento interno, tale pre-supposto risulti comunque verificato.Si sostiene, di contro, che la previsione normativa di cui all’art. 31 della diret-tiva ha anche la funzione di assicurare il rispetto dei diritti dei soggetti colpiti dalleintercettazioni, secondo il grado di protezione previsto dall’ordinamento dello Statocui appartiene, e che, pertanto, la sua violazione, scaturita da un’intercettazionedi massa non consentita, a fronte della possibilità per le autorità francesi, chedisponevano dei codici IMEI, di verificare l’ubicazione dei vari utilizzatori, comportasenz’altro la inutilizzabilità dei dati acquisiti.Sotto altro profilo, si deduce l’inutilizzabilità dei messaggi, in quanto acquisitidalle autorità francesi attraverso l’attività di intercettazione preventiva di cuiall’art. 4 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazionidalla legge 31 luglio 2005 n. 155, che, secondo i principi fondamentali dell’ordina-mento giudiziario italiano, a differenza di quelli acquisiti per fini processuali, nonpossono essere utilizzati, come espressamente statuito dall’art. 226, comma 5,disp. att. cod. proc. pen. in correlazione con l’art. 191 cod. proc. pen.Si osserva che la natura esplorativa dell’attività di intercettazione dispostadalle autorità francesi emergeva dai relativi decreti autorizzativi, in cui si parlavadi «indagine in forma preliminare», utilizzando locuzioni generiche («sembrava»)con riferimento ad attività della criminalità organizzata, e dagli atti di indagine inessi confluiti, che confermavano che la richiesta scaturiva dall’esame di 9000 mes-saggi di utenti SkyEcc francesi, che ruotavano principalmente attorno al traffico distupefacenti, trasmessi dal 2016 a metà 2017, e che, quindi, in data 19 febbraio2019, quando veniva avviata l’attività di indagine «in forma preliminare», l’auto-rità francese non disponeva di alcun elemento, nemmeno di mero sospetto, rela-tivo alla perpetrazione di un’attività criminosa da parte di soggetti che trasmette-vano messaggi criptati tramite la piattaforma SkyEcc.Si censura, quindi, la motivazione del Tribunale di Milano che, nel disattenderetale doglianza, in contraddizione logica con quanto emergeva dagli atti, ha ritenutoche la stessa non fosse idonea a scalfire nella sostanza la valutazione effettuata inordine alla sussistenza di elementi indizianti in ordine al reato di traffico di stupe-facenti, espressamente richiamato.Sotto ulteriore profilo, si deduce l’inutilizzabilità dei messaggi in oggetto, inquanto acquisiti dall’autorità giudiziaria francese a seguito di un’attività di capta-zione disposta in mancanza di gravi indizi di reato, che nell’ordinamento italiano èvietata dalla legge e, come tale, affetta da inutilizzabilità ai sensi degli artt. 267,comma 1, e 271 cod. proc. pen.Nel reiterare le argomentazioni già spese per dimostrare la natura esplorativadell’attività di captazione disposta dall’autorità giudiziaria francese, si censura lamotivazione dei giudici del riesame, laddove hanno ritenuto che la normativa fran-cese in tema di intercettazione, pur non sovrapponibile a quella nazionale, risulticonforme ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, garantendo il rispettodella riserva di legge e di giurisdizione di cui all’art. 15 Cost. e dei principi sancitidall’art. 8 CEDU, così tralasciando di considerare che, secondo l’ordinamento ita-liano, a norma degli artt. 15 Cost., 191, 267 e 271 cod. proc. pen. la deroga allainviolabilità della libertà e segretezza delle comunicazioni (affidata a una normainderogabile di diritto da individuarsi nell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen.) puòessere attuata soltanto quando sussistono gravi indizi di reato e le operazioni dicaptazione siano indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.Sotto altro profilo, ancora, si eccepisce l’inutilizzabilità dell’attività di capta-zione dei messaggi compiuta dall’autorità giudiziaria francese, previa autorizza-zione del Tribunale di Parigi, al fine di superare il sofisticato sistema di criptazione,in cui ciascun telefono degli utenti generava in fase di inizializzazione quattrochiavi di cifratura, consistita nella installazione di un captatore informatico sui ser-ver dove si appoggiava la piattaforma SkyEcc, in violazione di quanto previstodagli artt. 266, comma 2-bis, e 267 cod. proc. pen., che consentono l’installazionedel captatore solo su dispositivo elettronico portatile e non su apparati fissi.Si lamenta che la doglianza sia stata disattesa dal Tribunale del riesame conmotivazione contraddittoria, sul presupposto che la disciplina prevista per l’uso delcaptatore per intercettare comunicazioni tra presenti non escluda l’applicabilità diquello stesso mezzo per altre tipologie di intercettazioni, essendo finalizzata soload assicurare il rispetto dell’inviolabilità del domicilio, attuando così un’interpreta-zione estensiva o analogica dell’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., non con-sentita, stante la sua natura eccezionale, in quanto limitativa della segretezza dellecomunicazioni, presidiata sia a livello nazionale, dall’art. 15 Cost., sia a livello so-vranazionale, dall’art. 17 Patto internazionale sui diritti civili e politici, dall’art. 7Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 CEDU.Sotto un ultimo profilo, si deduce l’inutilizzabilità dei messaggi acquisitidall’autorità giudiziaria francese tramite un’attività di intercettazione massiva diinteri flussi di rete, in violazione del diritto alla privacy, garantito dall’art. 15 Cost.e dall’art. 8 CEDU.Si censura, ancora una volta, l’apparenza della motivazione resa sul punto dalTribunale di Milano, che, nel ritenere che tale aspetto fosse stato vagliato dai giu-dici francesi, che avevano evidenziato la natura dello strumento utilizzato (chatcriptata a scopi criminali) e l’impossibilità di apprendere i dati se non attraverso ilserver, e che la natura massiva della intercettazione era esclusa dal fatto che sitrattasse di un software tendenzialmente destinato alle comunicazioni di gruppicriminali, da esperirsi, quindi, nei confronti di un gruppo ampio ma circoscritto, sierano limitati ad esaminare le ragioni per le quali le autorità francesi avevanoutilizzato tale tipo di intercettazione, senza verificarne la rispondenza ai principifondamentali dell’ordinamento italiano e del diritto comunitario.Si censura, altresì, che i giudici del riesame abbiano tralasciato il dispostodell’art. 266 bis cod. proc. pen., che, nei processi riguardanti gravi reati, tra cuiquelli in materia di criminalità organizzata ovvero commessi mediante l’impiego ditecnologie informatiche o telematiche, consente l’intercettazione di un solo flussodi comunicazioni, e non di interi flussi.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in or-dine alla identificazione del ricorrente quale utilizzatore degli user identifierTNR9P6, XZHDUJ, JMTF24, T5LZ38, 8QA2PK.Si osserva che l’identificazione del [OSCURATO:PERSONA], quale utilizzatore dello user iden-tifier TNR9P6, si fonda su un dato incerto, basato sull’invio di una foto, in data 16gennaio 2021, raffigurante una targa di prova posizionata sul cruscotto di un’au-tovettura Fiat 500 X, il cui titolare è [OSCURATO:PERSONA], il quale, sentito a sommarieinformazioni, in sede di indagini difensive, aveva dichiarato che la stessa venivautilizzata per motivi di lavoro (prova su strada dell’autovettura da acquistare) siada lui, sia dai suoi collaboratori, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA], sia dai clienti, senza esserein grado di indicare chi l’avesse utilizzata il girono dell’invio del messaggio.Ugualmente l’identificazione del [OSCURATO:PERSONA], quale utilizzatore dell’user identifierT5LZ38, effettuata sulla scorta del contenuto delle chat del 2 dicembre 2020, dacui emergeva che il soggetto era di rientro in Italia, che aveva superato la frontieracon l’Austria e aveva avuto un controllo su strada a Milano a bordo di un’autoavente targa della [OSCURATO:PERSONA], non risultava qualificata da ele-vata probabilità, posto che vi erano altri tre soggetti in sua compagnia che eranostati fermati quel giorno. Identiche osservazioni venivano svolte con riferimentoagli altri user identifier attribuiti al [OSCURATO:PERSONA], sulla base della mera similitudine deinickname a essi associati.Si lamenta che tali doglianze siano state disattese dal Tribunale del riesamecon motivazione generica e affermazioni apodittiche, escludendo la natura conget-turale degli indizi, la cui incertezza, invece, ne escludeva la gravità.2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla eccepita violazionedel divieto del ne bis in idem, con riferimento al reato associativo di cui al capo 1)della rubrica accusatoria.Si osserva che [OSCURATO:PERSONA] è già stato destinatario di ordinanza di custo-dia cautelare in carcere, emessa in data 14 aprile 2023, nel procedimento N.31253/2020 R.G.N.R., che lo vedeva indagato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, nella cui originaria progettazione criminosa deve ricondursi anche ilsodalizio contestato nel presente procedimento (e gli stessi reati fine), come com-provato dal fatto che tale contestazione nasce da una prosecuzione della mede-sima indagine. Si fa rilevare, in proposito, che nell’informativa di reato del 27 set-tembre 2023 si afferma esplicitamente che le indagini sono continuate per verifi-care la eventuale prosecuzione di condotte criminose di alcuni partecipi al sodali-zio, considerato che dal contenuto delle chat vi era fondato motivo di ritenere cheil programma criminoso dell’associazione comprendesse un arco di tempo più am-pio di quello sino a quel momento indagato.Si censura, quindi, la motivazione resa dal Tribunale di Milano che, nel disat-tendere sul punto le doglianze difensive, ha ritenuto di escludere l’identità ontolo-gica dei reati, in ragione del fatto che nel primo sodalizio il [OSCURATO:PERSONA] rivestiva ilruolo di partecipe, in qualità di cofinanziatore delle importazioni organizzate dalcapo promotore [OSCURATO:PERSONA], mentre nell’associazione in esame era in posi-zione di sovraordinazione rispetto agli altri sodali, senza indicare le specifiche cir-costanze di fatto da cui si ricava che, a prescindere dalla diversa connotazionesoggettiva, si è in presenza di una condotta materiale o di un evento diversi, noncontestati nel primo procedimento.2.5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., mancanza e illogicità manifesta della motivazione, con riferimento allasussistenza di esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura applicata.Si censura che il Tribunale di Milano abbia ritenuto sussistenti le esigenzecautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in ragione dellagravità dei reati, dalle cui modalità ha mutuato anche il giudizio sulla personalitàdel ricorrente, nonostante le condotte ascritte, riconducibili allo stesso contestocriminoso per cui aveva già riportato condanna con sentenza emessa dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 16 ottobre 2024, fosserocessate nel marzo 2021, in assenza di ulteriori condotte sintomatiche di perdu-rante pericolosità.Si censura, altresì, che il Tribunale milanese abbia omesso di indicare le ra-gioni per le quali l’unica misura idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva fossela custodia in carcere, nonostante il tempo trascorso dai fatti e gli elementi indicatidalla difesa, quali la condotta delittuosa volta al compimento di singoli episodidelittuosi, l’arco temporale circoscritto, la mancanza di contatti da marzo 2021 coni componenti del sodalizio, la stabile attività lavorativa e la dedizione ai bisogni delproprio nucleo familiare.2.6. Con il sesto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc.pen., illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza dei presupposti dicui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per la retrodatazione dei termini dicustodia cautelare.Si lamenta, in particolare, che i giudici del riesame abbiano, in contrasto conle emergenze dell’intero compendio probatorio, escluso la retrodatazione dei ter-mini di custodia alla data del 14 aprile 2023, quando veniva emessa la misuracautelare nel procedimento connesso N. 31253/2020 R.G.N.R., con conseguenteinefficacia di quella in atto, sul presupposto che, al momento di ammissione delrito abbreviato (23 aprile 2024), i fatti che hanno formato oggetto della secondaordinanza non erano ancora desumibili dagli atti, in quanto, solo in data 11 set-tembre 2024, il G.I.C.O. aveva redatto e depositato l’informativa conclusiva, fruttodell’analisi delle chat trasmesse con o.e.i. (febbraio – agosto 2023), sulla basedella quale il Pubblico ministero aveva, poi, in tempi brevissimi, senza alcuna col-pevole o strumentale inerzia, avanzato richiesta di applicazione di misura caute-lare.Di contro, si osserva che, in realtà, il Pubblico ministero era a conoscenza deinuovi fatti molto tempo prima dell’ammissione al rito abbreviato, come desumibiledalle informative redatte dal G.I.C.O. dal 3 luglio 2023 al 18 aprile 2024, descrit-tive dello svolgimento dell’indagine, poi confluite nell’informativa, meramente rie-pilogativa, dell’11 settembre 2024. Si sottolinea come ciò emerga anche dall’in-formativa riepilogativa, che, alla pag. 44, dava atto che l’appartenenza del Barbaroa un’autonoma struttura associativa fosse documentata «a far data dal mese difebbraio 2024» e dalla stessa richiesta di misura cautelare del Pubblico ministero,che, sempre alla pag. 44, rappresentava che «fino all’acquisizione delle chat crip-tate del mese di mese di febbraio 2024, avvenuta dopo la richiesta di rinvio agiudizio, non si era in possesso degli elementi che potessero documentare l’esi-stenza di un’associazione autonoma ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 facente capo aBarbaro [OSCURATO:PERSONA]».Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. All’udienza camerale, svolta con trattazione orale, su richiesta del difensoredel ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato, per leragioni, di seguito, esposte.2. Il primo motivo di ricorso, riguardante la competenza per territorio del Tri-bunale di Milano, è infondato.2.1. È opportuno premettere che, nel presente processo, i diversi reati in con-testazione sono tra loro connessi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. e che il reato più grave è senz’altro quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del1990: su tale dato non sono state avanzate nel ricorso specifiche contestazioni.La competenza, quindi, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., si radica in relazioneal reato associativo.La competenza per il reato associativo, a norma dell'art. 8 cod. proc. pen., siindividua avendo riguardo al luogo in cui lo stesso è stato consumato, e, anzi,trattandosi di reato permanente, nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione;solo se non sia possibile ricorrere a questi criteri, occorrerà fare riferimento a quellidi cui all'art. 9 cod. proc. pen., tra i quali il primo è quello dell'ultimo luogo in cuiè avvenuta una parte della condotta.Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, condi-viso dal Collegio, con riguardo ai reati associativi, la competenza per territorio sidetermina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programma-zione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (così,ex plurimis: Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083 - 01; Sez. 6, n.4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 - 01; Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016,Bilali, Rv. 267635 - 01).Esemplificativamente, esaminando le più recenti decisioni, il luogo in cui hasede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attivitàcriminose facenti capo al sodalizio è stato individuato, in relazione a un'associa-zione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quelloin cui il capo dell'organizzazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni difinanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute (Sez. 2, n. 41012 del20/06/2018, cit.), e, con riguardo a un'associazione finalizzata al narcotraffico, inquello cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e lo smercio dello stupefa-cente, ritenendosi, invece, irrilevante il luogo di acquisto della sostanza stupefa-cente (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, cit.).Si è, altresì, condivisibilmente precisato che la competenza per i reati asso-ciativi si individua in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono lemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati rientrantinel programma della consorteria. Si è osservato, al riguardo, che, in caso di reatiassociativi, e, quindi, anche in relazione a quelli previsti dall'art. 74 d.P.R. n. 309del 1990, le attività di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, finan-ziamento di una struttura organizzata per la commissione di specifici delitti, comeanche quelle di partecipazione, sono condotte che rilevano di per sé, e sono og-getto di autonoma sanzione, in disparte dalla commissione di reati attuativi delprogramma criminale. Inoltre, le condotte di promozione, costituzione, direzione,organizzazione e finanziamento integrano una fattispecie di reato più grave diquella costituita da comportamenti di (sola) partecipazione, e, quindi, in ragionedei criteri previsti in materia di competenza per territorio determinante la connes-sione, a norma dell'art. 16 cod. pen., assumono rilievo prevalente rispetto alleseconde ai fini dell'individuazione del locus commissi delicti, in quanto tali, indi-pendentemente dal compimento di un'attività esecutiva.Proprio muovendo nell'indicata prospettiva, si è aggiunto che, quando l'atti-vità di programmazione, ideazione e direzione non si esaurisce in un solo luogo, èragionevole individuare la competenza in relazione al territorio nel quale si svolgela parte principale di tale attività: è sempre all'attività di organizzazione, e non aquella di esecuzione del programma associativo, che occorre avere riguardo. Diconseguenza, il luogo di commissione di reati facenti parte del programma dell'or-ganizzazione criminale assume rilievo ai fini della determinazione della compe-tenza per territorio per il reato associativo, a norma dell'art. 8 cod. proc. pen.,solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programma-zione, ideazione e direzione del gruppo criminale, ovvero la parte principale di talitare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod proc. pen.,come luogo nel quale è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (Sez. 3, n.38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 – 01).2.2. L’ordinanza impugnata, alle pag. 4-5, ha individuato la competenza perterritorio del Tribunale di Milano, osservando che, in quell'ambito spaziale, si sonosvolte le attività principali di programmazione, ideazione e direzione della strutturaassociativa. In particolare, i giudici del riesame, previo puntuale richiamo alleemergenze di fatto risultanti dal compendio indiziario, hanno evidenziato che, no-nostante il legame dei principali sodali con i paesi d’origine, tutti collocati nellaprovincia di [OSCURATO:PERSONA], nel territorio di competenza del Tribunale di Milano:dimoravano spesso gli associati, ivi si collocavano le basi logistiche e i magazzinia disposizione del sodalizio, tra cui, in particolare, quello di [OSCURATO:PERSONA] (PV),dove veniva stoccato lo stupefacente per il successivo smercio agli acquirenti; iviera custodita la cassa dell’associazione, come desumibile dal fatto che in Lombar-dia risultavano effettuate le consegne dei soldi in contanti agli intermediari stra-nieri per il pagamento dei fornitori.Hanno, inoltre, precisato che l’approvvigionamento dei grossi quantitativi dagestire non avveniva esclusivamente presso il porto di [OSCURATO:PERSONA], ma anchedall’Olanda, Germania, Francia, via terra, direttamente in Lombardia.2.3. In considerazione del principio giuridico precedentemente evidenziato,secondo il quale la competenza nei reati associativi si individua in relazione alluogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e dire-zione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, o la parte principale di talisione di specifici reati facenti parte del programma del gruppo, la soluzione accoltanella sentenza impugnata è immune da vizi.Gli elementi fattuali evidenziati dal Tribunale milanese per la collocazione spa-ziale delle condotte descritte nel capo di imputazione offrono compiuta e correttaindicazione del luogo in cui si sono concentrate le attività di programmazione,ideazione e direzione della struttura associativa. Né le censure formulate dai ricor-renti in relazione alle precisate indicazioni dell’ordinanza impugnata sono caratte-rizzate da sufficiente specificità o comunque da rilievi giuridicamente apprezzabili,mentre quelli relativi alla commissione di alcuni reati fine sono privi di significato,in quanto richiamanti condotte meramente esecutive.3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, sotto diversi profili, l’uti-lizzabilità delle chat acquisite tramite Ordine europeo di indagine (o.e.i.), sul cuicontenuto poggia la gravità indiziaria, e la motivazione resa dal Tribunale di Milanonel rigettare i rilievi difensivi sul punto, è manifestamente infondato, presentandoanche profili di aspecificità.3.1. Le censure del ricorrente non si confrontano con i principi, ormai, conso-lidati elaborati in materia dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 23755 del29/02/2024, Gjuzi, e con quella, per così dire «gemella», n. 23756 del29/02/2024, Giorgi, che hanno affrontato, sotto molteplici profili, il tema dell’ac-quisizione all’estero, mediante o.e.i., emesso dal Pubblico ministero italiano, diprove già in possesso dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che, nelcaso di specie, consistevano (come quello in scrutinio) proprio nel contenuto dicomunicazioni intercorrenti sul sistema SkyEcc, ossia su una piattaforma informa-tica criptata che consentiva l’utilizzo dei cosiddetti criptofonini, in uso a migliaia diutenti in diversi paesi europei. Le Sezioni Unite, nelle citate sentenze, a fronte dicensure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno statuito chel'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, giàacquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penalependente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di Ordine europeo di indagine,deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbeuna violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta deidiritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e dellagaranzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare ifatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (Sez. U, n. 23755del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 05; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi,Rv. 286589 - 04).Sul punto, in un precedente passaggio della motivazione, la Corte aveva os-servato che «ai fini dell’accertamento del rispetto dei diritti fondamentali, assu-mono rilievo i principi della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamen-tali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria estera nell’ambito di rapporti di col-laborazione ai fini dell’acquisizione di prove, e dell’onere per la difesa di allegare eprovare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata. Il principio della pre-sunzione di legittimità dell’attività compiuta all’estero ai fini dell’acquisizione dielementi istruttori è oggetto di costante e generale enunciazione da parte dellagiurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 44882 del 04/10/2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 285386 – 01; Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, Rv.282886 – 01; Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 –01)». Si tratta di una presunzione relativa che può essere superata a seguito dieccezione di nullità o inutilizzabilità della prova sollevata dall’interessato, che,però, ha l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende il vizio che intendefar accertare dal giudice. La decisione in esame ha ribadito, perciò, l’orientamentosecondo cui «al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleval'eccezione, si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanzedocumentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale(così Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329 – 01, e, in terminianaloghi, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245 – 01; tra le tantesuccessive conformi, cfr. Sez. 5, 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 –01, e Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007- 01). Afondamento di questa affermazione, si osserva che, «…per i fatti processuali, adifferenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provarequelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti dicui il giudice dispone» (così Sez. U, n. 45189 del 2004, Esposito, cit., nonché Sez.5, n. 1915 del 18/11/2010, dep. 2011, Durantini, Rv. 249048 – 01, e Sez. 5, n.600 del 17/12/2008, dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 – 01). E l’osservazioneviene ribadita ritenendo che l’art. 187, comma 2, cod. proc. pen. prevede che ifatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali sono oggetto di prova,né vi sono dati normativi da cui inferire l’inversione, in questo specifico ambito,della regola generale secondo cui chi afferma l’esistenza di un fatto è gravatodell’onere della relativa prova».Quanto, infine, alla questione relativa alla possibile violazione del diritto delladifesa, in particolare al diritto di poter disporre dei messaggi originali e dell’algo-ritmo utilizzato dagli investigatori per la decrittazione delle comunicazioni captate,le Sezioni Unite hanno affermato, sulla scia dell’orientamento ampiamente mag-gioritario nella giurisprudenza di legittimità, che «l’impossibilità, per la difesa, diaccedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per“criptare” il contenuto delle stesse non determina, almeno in linea di principio, unaviolazione di “diritti fondamentali”. Ed infatti, se è vero che la disponibilità dell’al-goritmo di criptazione è funzionale al controllo dell’affidabilità del contenuto dellecomunicazioni acquisite al procedimento, deve però osservarsi, in linea con quantoevidenziato da numerose decisioni, che il pericolo di alterazione dei dati non sus-siste, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di cia-scun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cuiuna chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente(cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sulpunto; Sez. 6 n. 48838 dell’11/10/2023, Brunello, non mass. sul punto; Sez. 4, n.16347 del 05/04/2023, Papalia, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 6364 del13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto). Né la giurisprudenzasovranazionale risulta aver affermato che l’indisponibilità dell’algoritmo di decrip-tazione agli atti del processo costituisca, di per sé, violazione dei «diritti fonda-mentali».In forza di queste argomentazioni si è affermato, perciò, il principio di cui allamassima Rv. 286589 - 05, che esclude la violazione dei diritti fondamentali delladifesa.3.2. In piena conformità a tali principi, il Tribunale di Milano, con motivazionecongrua e non censurabile, ha rilevato, alle pag. 13 – 16 dell’ordinanza impugnata,che l’asserita alterazione dei dati era stata unicamente ipotizzata dal ricorrente,che non aveva né allegato, né provato elementi utili a rendere concreta tale eve-nienza, non dedotti nemmeno in questa sede.3.3. Medesime considerazioni vanno svolte in relazione alla eccepita inutiliz-zabilità, in ragione dell'omessa notifica allo Stato italiano delle intercettazioni ese-guite dall'autorità giudiziaria francese prescritta dall'art. 31, paragrafo 1, della di-rettiva 2014/41 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativaall'Ordine europeo di indagine penale. Tale disposizione, ad avviso del ricorrente,imporrebbe, infatti, un pieno vaglio giurisdizionale di conformità alle norme di di-ritto interno che disciplinano la stessa materia, volto a verificare non solo se l'in-tercettazione disposta dallo Stato membro sia stata disposta per un delitto checonsente il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova, ma anche se gli indizi postia fondamento della captazione siano adeguati ai sensi della disciplina interna.La doglianza in oggetto è stata disattesa dal Tribunale del riesame (pag. 10),rilevando che: -non vi erano elementi da cui arguire che le autorità francesi fosseroa conoscenza che tra gli utilizzatori di SkyEcc vi fossero soggetti residenti in Italia;- che l’obbligo di notifica sorge solo quando l’indirizzo di comunicazione della per-sona soggetta a intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membroe non quando, come nella specie, i flussi sono stati captati sul territorio franceseall’ingresso del server; - che, in ogni caso, l’omessa notifica, in quanto funzionalealla verifica che l’intercettazione sia disposta in riferimento a reato per il qualeesso è consentito secondo l’ordinamento interno, non comporta l’inutilizzabilitàdella prova nel caso in cui, come nella specie (in quanto disposte in ordine a reatiper i quali la legge italiana prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricercadella prova, e, in particolare, per reati di associazione per delinquere finalizzata altraffico di sostanze stupefacenti), tale presupposto risulti verificato.La motivazione risulta ancora una volta non censurabile e conforme al dictumespresso da Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, cit. che, nell’affrontare identicaeccezione ha affermato: «[…] l'art. 31 Direttiva cit. prevede che lo Stato nel qualesono state disposte le intercettazioni dia «notifica» di tali attività all'autorità com-petente nello Stato nel quale è utilizzato l'indirizzo di comunicazione sottoposto acontrollo, quando viene a conoscenza di tale circostanza, e che quest'ultima possavietare il compimento o la prosecuzione delle operazioni, nonché l'utilizzazione deirisultati già ottenuti. Sulla base di tale disciplina, deve rilevarsi, innanzitutto, chel'obbligo di notifica sorge quando l'autorità procedente viene a conoscenza chel'intercettazione riguarda persone il cui «indirizzo di comunicazione» è utilizzatonel territorio di un altro Stato. Va segnalato, poi, che l'eventuale intempestivitàdella comunicazione non è sanzionata di per sé, e che, in ogni caso, opera la ga-ranzia della possibile dichiarazione di inutilizzabilità da parte dell'autorità compe-tente dello Stato in cui è fatto uso dell'«indirizzo di comunicazione». Occorre con-siderare, ancora, che il divieto della Direttiva 2014/41/UE di iniziare o proseguirele attività di captazione, ovvero di utilizzarne i risultati, è previsto solo «[q]ualoral'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo». E, nella disciplinaitaliana di attuazione della Direttiva cit., l'art. 24 d.lgs. n. 108 del 2017 prevedeun'unica ipotesi vietata: «se le intercettazioni sono state disposte in riferimento aun reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sonoconsentite». Può quindi concludersi che, nell'ordinamento italiano, sulla base delladisciplina di cui all'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, l'inutilizzabilità dei risultati di in-tercettazioni disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di per-sone il cui «indirizzo di comunicazione» è attivato in Italia sussiste solo se l'autoritàgiudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero state consentite «in uncaso interno analogo», perché disposte per un reato per il quale la legge nazionalenon prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova».Il Tribunale di Milano ha, dunque, legittimamente ritenuto pienamente utiliz-zabili nel caso di specie le chat acquisite dall'autorità giudiziaria francese, pur inassenza della prova della notifica delle intercettazioni disposte, in quanto le stessesono state eseguite per reati relativi al narcotraffico che ammettono il ricorso allecaptazioni delle conversazioni anche nell'ordinamento processuale italiano.3.4. Del tutto destituite di fondamento risultano le doglianze, strettamenteconnesse, con cui si invoca l’inutilizzabilità delle prove acquisite in ragione dellanatura esplorativa dell’attività di captazione svolta dall’autorità francese sulla basedi meri sospetti nei confronti di un numero di soggetti indeterminati.In piena conformità con i principi espressi dalle citate sentenze delle SezioniUnite, il Tribunale di Milano, senza incorrere in aporie logiche, ha innanzitutto evi-denziato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano non ha chie-sto con l’o.e.i. all’autorità francese di procedere ad attività di intercettazione, madi trasmettere copia dei messaggi di specifici dispositivi SkyEcc già acquisitinell’ambito di altro procedimento dallo Stato ricevente, attraverso intercettazionigià eseguite e il sequestro del server, sicché esse potevano essere legittimamenterichieste ed acquisite con un Ordine europeo di indagine emesso dal Pubblico mi-nistero italiano, senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giu-dice del procedimento nel quale si intende utilizzarle (Sez. U, n. 23756 del29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 - 02). Nel procedere, quindi, al controllo che,secondo i principi affermati dalle più volte citate sentenze delle Sezioni Unite, ilgiudice italiano deve compiere sull’osservanza dei diritti fondamentali riconosciutidalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, traquesti, del diritto di difesa e della garanzia del giusto processo, principi fondamen-tali dell’ordinamento giuridico italiano, il Tribunale ha disatteso le doglianze difen-sive ritenendo, con argomentazioni coerenti che: - la normativa francese fosseconforme ai principi di riserva di legge e di giurisdizione sanciti dall’art. 15 e allegaranzie sancite dall’art. 8 CEDU (rammentando che ai sensi degli artt. 100 e ss.del Code de procedure penale per le attività di intercettazione è necessaria l’auto-rizzazione di un giudice (istruttore) con decisione motivata in relazione a reatipuniti con pena pari o superiore a tre anni di reclusione, qualora lo richiedonoesigenze d’indagine entro un periodo di tempo determinato dalla legge); che neidecreti dell’autorità giudiziaria di Lilla, al di là dell’utilizzo della locuzione «in formapreliminare», risultasse ampiamente valutata l’esistenza di sufficienti indizi in or-dine al reato di traffico di sostanze stupefacenti, anche in relazione all’utilizzo diun sistema criptato di comunicazione, tendenzialmente destinato alla comunica-zione di gruppi criminali; - che, per le medesime ragioni, andasse escluso che leautorità francesi avessero effettuato intercettazioni generalizzate e indiscriminate,proprio per la sussistenza di specifici elementi indizianti anche nei confronti deisingoli utenti del sistema SkyEcc, per le caratteristiche intrinseche di tale sistema,in ordine al coinvolgimento dei medesimi nella commissione di gravi reati in ma-teria di traffico di sostanze stupefacenti, sicché l’attività di captazione era indiriz-zata nei confronti di un gruppo ampio, ma circoscritto. Invero, non può ritenersimanifestamente illogico il riferimento alle onerosissime condizioni economiche so-stenute dai singoli utenti per fruire di un servizio caratterizzato da elevatissimilivelli di anonimato e di impenetrabilità (ben descritte alla pag. 16), non certo allaportata del singolo cittadino, sì da configurarsi quale indizio all’adesione a contestidediti a gravi attività legali (pag. 7 ordinanza impugnata). Nemmeno andava tra-scurata la circostanza che le indagini mirassero anche ad individuare i dirigentidella società preposta alla gestione del sistema SkyEcc e a precisare il loro livellodi coinvolgimento nelle attività illecite degli utenti.3.5. Manifestamente infondata risulta, infine, anche la doglianza relativaall’uso di un captatore informatico su un dispositivo fisso.Nell’affrontare tale problematica (pag. 12 e 13), il Tribunale milanese si è,infatti, limitato a ribadire quanto espresso in merito da Sez. U, n. 23756 del29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 – 03.Le Sezioni Unite su tale questione, ossia la possibilità di configurare l’attivitàdi inoculazione del captatore informatico sul server come prova atipica ex art. 189cod. proc. pen. con tutte le conseguenze derivanti da tale opzione interpretativa,ha affermato (al punto 15.4.1.) che: «Innanzi tutto non può ritenersi che l’inseri-mento di un captatore informatico sul server di una piattaforma di un sistemainformatico o telematico costituisca mezzo “atipico” di indagine o di prova, cometale non consentito dall’ordinamento italiano perché incidente sui diritti fondamen-tali della persona. In proposito, non assume valenza dirimente il fatto che, nelcodice di rito, in materia di intercettazioni, si faccia menzione della sola ipotesidell’«inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico porta-tile. Il captatore informatico, infatti, non è un autonomo mezzo di ricerca dellaprova, e tanto meno un mezzo di prova, bensì uno strumento tecnico attraverso ilquale esperire il mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni di con-versazioni o di comunicazioni. Sicché non è indispensabile che il legislatore pre-veda dove lo stesso possa essere “inserito”. E una conferma di questa conclusionepuò essere desunta dall’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anchedelle Sezioni Unite, la quale, già prima che venisse previsto dalla legge l’utilizzodel captatore informatico come strumento per effettuare attività di intercettazione,ne aveva ritenuto legittimo l’impiego a tali fini, precisandone anche l’ammissibilità,nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, con riguardo a captazioni diconversazioni o comunicazioni tra presenti in luoghi di privata dimora (così, pertutte, Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905 – 01). In secondoluogo, poi, non può ritenersi che l’utilizzo del captatore informatico al fine di ac-quisire le chiavi di cifratura presenti sui dispositivi mobili dei singoli utenti costi-tuisca mezzo “atipico” di indagine o di prova, come tale non consentito nell’ordi-namento italiano, perché opera un’intrusione nel domicilio informatico di una per-sona allo scopo di captare non comunicazioni, ma dati necessari per rendere intel-legibili le comunicazioni. Per un verso, sia la Direttiva 2014/41/UE, all’art. 30,paragrafo 7, sia il d.lgs. n. 108 del 2017, all’art. 43, comma 4, prevedono espres-samente la possibilità per l’autorità che ha emesso un o.e.i. per l’intercettazionedi telecomunicazioni di chiedere la decodificazione o la decrittazione delle comu-nicazioni intercettate. E così disponendo, riconoscono che l’attività di intercetta-zione implica anche l’acquisizione degli strumenti necessari per procedere a deco-dificazione o decrittazione delle conversazioni o comunicazioni».In considerazione di quanto sopra evidenziato, le Sezioni Unite hanno affer-mato, quindi, il principio secondo cui è legittimo l’o.e.i., emesso dal Pubblico mi-nistero italiano, avente ad oggetto l’acquisizione dei risultati di intercettazioni diconversazioni o comunicazioni disposte dall’autorità giudiziaria straniera, ancheove effettuate mediante l’inserimento di un captatore informatico sui server di unapiattaforma criptata, in quanto trattasi di prove ottenute con modalità compatibilicon l’ordinamento giuridico italiano, e in conformità con la condizione di ammissi-bilità di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE, norma portantedell’intera disciplina in tema di O.E.I. in cui si dispone come condizione per la suaemissione che «l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’O.E.I. avrebbero potutoessere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo».Ancora una volta, quindi, le censure difensive si pongono in contrasto con laconsolidata ermeneusi della giurisprudenza di legittimità, senza adeguato con-fronto con la motivazione della decisione impugnata.4. Il terzo motivo, afferente alla identificazione del ricorrente quale utilizzatoredegli user identifier TNR9P6, XZHDUJ, JMTF24, T5LZ38, 8QA2PK, risulta total-mente versato in fatto, sollecitando una diversa lettura del materiale indiziario,non consentita in questa sede.4.1. Sul punto va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, intema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazionecon il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibilesoltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed iprincipi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguar-dano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012,Lupo, Rv. 252178 - 01). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazionedel provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in rela-zione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineri-scono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni chel'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagatoe di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover-nano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013,Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475 -01). Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizionedella Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questogiudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fat-tuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e nemmeno è datoalcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettivedell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato aifini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva-zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazionedi circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità, peraltro,deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile proce-dere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diversoesame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, èconsentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spesesiano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè,in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo el'altro negativo: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui sifonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo delprovvedimento impugnato.Questa Corte di legittimità ha, inoltre, più volte ribadito come la nozione digravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve aqualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (exmultis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 - 01). Al fine dell'a-dozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque ele-mento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità» sullaresponsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sedecautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti,per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desumecon chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama icommi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimoarticolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi(così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013,Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053 - 01;Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928).4.2. Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanzaimpugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi allasussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza e linea-rità argomentativa, che, come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nellapresente sede di legittimità.I giudici del riesame hanno riscontrato l’ipotizzata identificazione del ricor-rente, quale utilizzatore delle utenze SkyEcc sopra indicate, peraltro, per la mag-gior parte di esse (TNR9P6, XZHDUJ, JMTF24, T5LZ38), già confermata dalla sen-tenza di condanna intervenuta nel primo procedimento, sulla base di una analiticaed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, descritti alle pag. 16 – 19dell’ordinanza impugnata, rappresentati: - in relazione all’utenza TNR9P6 (Baltha-sar’s), dalla abituale disponibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] della targa di prova im-pressa in una fotografia della chat di gruppo n. 124 del 16 gennaio 2021, confer-mata dai controlli sul territorio svolti dalla P.G. dal 22 ottobre 2019 all’11 agosto2021, nel corso dei quali veniva identificato come conducente del veicolo con taletarga di prova sempre [OSCURATO:PERSONA] e, in una circostanza, la moglie del predetto,del tutto estranea all’attività lavorativa del marito, a riprova del fatto che l’inda-gato ne fosse l’esclusivo utilizzatore a prescindere dal rapporto lavorativo con ilRomeo (conclusione che risulta consona all'accertamento, svolto nella parallelaindagine dell'A.G. di [OSCURATO:PERSONA] – procedimento N. 978/22 − della piena iden-tificazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore della medesima utenza e diquella XZHDUJ); - con riferimento alle utenze SkyEcc JMTF24 (“Demana, Viboooo,Balthazar”) XZHDUj (“Mma, Balthazar new”) e T5LZ38 (Balthazar new, Fjjij,123456”), dall’utilizzo dello stesso nickname, in diverse declinazioni, la cui rile-vanza è strettamente collegata, per le peculiari modalità di funzionamento dellapiattaforma SkyEcc, alla necessità di immediato riconoscimento tra gli interlocu-tori, dalla continuità logico temporale delle conversazioni tenute con diverseutenze, a riprova della riconducibilità delle stesse al medesimo soggetto, dal ri-scontro fornito, in relazione alla conversazione n. 22 del 2 dicembre 2020 tra ilPIN T5LZ8 “Balthazar new” e il PIN 09QC04, in uso a [OSCURATO:PERSONA] cl. 75, dalcontrollo di P.G. eseguito quello stesso giorno a Milano nel corso del quale il Bar-baro veniva trovato, unitamente, ad altri soggetti nel luogo e a bordo di un veicolocon targa della [OSCURATO:PERSONA], come indicato nel corso del dialogointercettato; - con riferimento all’utenza 8QA2PK (“Volvo, Volvo12”), dal conte-nuto di una conversazione intrattenuta con l'apparecchio JMTF24 "Balthazar", ac-certato essere nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], che cronologicamente viene utiliz-zato subito dopo 8QA2PK "Volvo", nel corso della quale, in occasione della comu-nicazione a [OSCURATO:PERSONA] di informazioni importanti inerenti alla tenuta delle comu-nicazioni in caso di "caduta" dei telefoni criptati, il [OSCURATO:PERSONA] spiega che può esserecontattato tramite "Miki" ([OSCURATO:PERSONA]), presso il bar [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], semplicemente chiedendo di “Volvo”, che è il soprannome abbinato al PIN8QA2PK.Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale appaiono quindi ampie, con-grue e non manifestamente illogiche, resistendo alle censure difensive, con le qualisi sollecita, di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conver-sazioni intercettate, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, ope-razione questa che, tuttavia, non è consentita in sede di legittimità.5. Il quarto motivo, riguardante la violazione del principio del ne bis in idem,è infondato.Il difensore ha osservato che, per i medesimi fatti contestati al capo 1) delpresente procedimento, ossia aver promosso e organizzato, da gennaio 2020 concondotta perdurante, un'associazione dedita all’approvvigionamento e alla succes-siva vendita nel mercato lombardo e in altre aree del territorio nazionale di ingentiquantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con l’aggravante dell’esserel’associazione armata e di essersi avvalsa dell’apporto di un altro gruppo criminaletrasnazionale per il rifornimento di cocaina dal Sudamerica, dai [OSCURATO:PERSONA], dallastodia cautelare in carcere emessa in data 14 aprile 2023 e condannato in primogrado (sentenza emessa in data 16 ottobre 2024 dal Giudice dell’udienza prelimi-nare del Tribunale di Milano) nel procedimento penale N. 31253/2020 R.G.N.R.Nella prospettazione difensiva, l’accordo criminoso riguardante l’associazione con-testata nel procedimento N. 31253/2020 R.G.N.R., facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito il [OSCURATO:PERSONA] ricopriva, secondo la contestazione accusatoria, ilruolo di partecipe, ha avuto vita e ha esplicato i suoi effetti, in termini di condotteillecite, non solo per i fatti e per l’arco temporale oggetto della stessa ma ancheper il successivo periodo oggetto della presente indagine, considerato che, comesi legge ai fogli 36 – 38 della seconda ordinanza di custodia cautelare, la conte-stazione associativa di cui al capo 1) trae origine dall’attività di indagine svoltanell’ambito del precedente procedimento penale n. 31253/2020 R.G.N.R. Si tratta,quindi, con evidenza, di un'unica ideazione e pianificazione dei reati prima dellacommissione del primo, almeno nelle linee essenziali, ovvero trattasi dell’unicitàdell’accordo e del disegno criminoso concepito ab origine. E, d'altronde, − prose-gue la difesa del ricorrente − a pag. 37 della seconda ordinanza, lo stesso Giudiceper le indagini preliminari precisa che la presente indagine riguarda il fenomenodel traffico di sostanze stupefacenti di carattere internazionale, svolto e parteci-pato in termini di cooperazione con le principali organizzazioni criminali italiane.Entrambi i procedimenti penali riguardano, invero, il fenomeno dell’importazionedal [OSCURATO:PERSONA] di grandi quantitativi di sostanze stupefacenti, che ha visto unatriangolazione di accordi tra gli esponenti della criminalità organizzata campana,calabrese e lombarda. Tanto è vero che le varie attività d’indagine condottedall’anno 2019 all’anno 2023 hanno riguardato la gestione degli accordi interna-zionali inerenti all’importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti deltipo cocaina aventi come base di arrivo, principalmente, il porto di [OSCURATO:PERSONA] oalcune volte i porti dei [OSCURATO:PERSONA], e la gestione e lo smercio della predetta so-stanza stupefacente sul territorio nazionale, come affermato dallo stesso giudicedella cautela sempre a foglio 37 della nuova ordinanza. E, sempre, in tale prospet-tiva, si evidenzia che in entrambe le indagini si rinviene la stessa componentesoggettiva, magari con l’uscita di qualche sodale e l’ingresso di un altro, le stessemodalità esecutive (utilizzo degli stessi porti di partenza e di arrivo della sostanzastupefacente e degli stessi portuali infedeli che curano l’esfiltrazione della sostanzastupefacente, le stesse località di smercio della sostanza stupefacente, l’utilizzo ditelefoni di messagistica criptata) che denotano che l’accordo originario raggiuntotra gli stessi soggetti delle due indagini è proseguito senza soluzione di continuità,indipendentemente da qualche diversa componente soggettiva modificatasi neltempo.5.1. In linea di principio va ricordato che l'art. 649 cod. proc. pen. vieta chel'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevo-cabili sia sottoposto a un nuovo procedimento penale per il medesimo fatto, anchese «diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze». Ildivieto di bis in idem trova esplicita tutela nell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU,a norma del quale nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dallagiurisdizione dello stesso Stato per una infrazione per cui è già stato condannatoo scagionato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge e alla proce-dura penale di tale Stato. Benché non riconosciuto espressamente dalla letteradella Costituzione, tale principio è «immanente alla funzione ordinante cui la Cartaha dato vita, perché non è compatibile con tale funzione dell'ordinamento giuridicouna normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire og-getto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire» (Corte cost., sent. n. 200del 2016) ed è stato ritenuto collegato, in via generale, con gli artt. 24 e 111 Cost.(Corte cost., ord. n. 501 del 2000). Nel diritto penale, secondo la Corte costituzio-nale, la forza del divieto va al di là della dimensione correlata al valore obiettivodel giudicato e investe la sfera dei diritti dell'individuo, in quanto «principio diciviltà giuridica». Più di recente la Corte costituzionale ha precisato che il divietodi bis in idem mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizionedi una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondoprocesso per il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall'esito del primo processo,che potrebbe anche essersi concluso con un'assoluzione. «La ratio primaria dellagaranzia - declinata qui non quale principio "ordinamentale" a valenza oggettiva,funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, ma quale diritto fondamentale dellapersona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici,determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona siagià stata giudicata» (Corte cost., sent. n. 149 del 2022).5.2. Quanto alla nozione di medesimo fatto, questa Corte ha da tempo affer-mato che «l'identità del "fatto" sussiste quando vi sia corrispondenza storico-na-turalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costi-tutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo,di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01).La scelta interpretativa, che ha privilegiato l'idem factum inteso in senso storico-naturalistico rispetto all'idem legale, è stata avallata dalla Corte costituzionale«perché solo un giudizio obiettivo sulla medesimezza dell'accadimento storicoscongiura il rischio che la proliferazione delle figure di reato, alle quali in astrattosi potrebbe ricondurre lo stesso fatto, offra l'occasione per iniziative punitive, senon pretestuose, comunque tali da porre perennemente in soggezione l'individuodi fronte a una tra le più penetranti e invasive manifestazioni del potere sovranodello Stato-apparato» (sent. n. 200 del 2016 cit.). La stessa Corte costituzionaleha sottolineato che il fatto storico deve, poi, essere scomposto nella triade di con-dotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico, valutati con esclusivo riferimentoalla loro dimensione empirica: così, per evento si deve intendere la modificazionedella realtà prodotta per effetto della condotta.La verifica in merito alla configurabilità della preclusione processuale deveessere condotta avendo di mira la tutela di tale diritto fondamentale e optando perla soluzione che risulta più idonea a scongiurarne la violazione, cioè quella che, inpresenza di eventuali margini di incertezza, risulta più favorevole all'imputato. Ildivieto di bis in idem impone, in particolare, una comparazione tra il fatto in sensostorico-naturalistico, che ha formato oggetto di decisione irrevocabile, e quello peril quale il processo è stato promosso e risulta ancora pendente (Sez. 6, n. 19486del 01/02/2018, Bunnbaca, Rv. 273077 - 01).Nel caso di reati associativi, viene in considerazione un accordo tra più per-sone che si correla a un assetto organizzativo e a un programma criminale desti-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] può, nel tempo, modificare parzialmentela propria struttura o il proprio programma, ponendo problemi applicativi di nonpoco momento per l'individuazione dell'idem factum. Al fine di escludere la mede-simezza del fatto, nella sua dimensione empirica, allora, non rilevano né, dal puntodi vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (atti-vità e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti inordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è neces-sario accertare che il soggetto sia passato a una diversa organizzazione criminaleovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismidiversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez. 6, n.28116 del 26/03/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 263928 - 01).Trattandosi, poi, di reato permanente, in relazione al protrarsi dell'attività as-sociativa e del contributo del partecipe, assume specifico rilievo il periodo cui lacontestazione è riferita. Sotto questo profilo si deve dare rilievo al tenore dellacontestazione, che, se «aperta», con indicazione del protrarsi nell'attualità dellacondotta contestata, impone di individuare un limite temporale cui ancorare l'ac-certamento effettuato con la prima sentenza e coperto dal giudicato, cui corri-sponde la preclusione di nuovo giudizio. In tali casi, in cui la data indicata nellacontestazione può non assumere rilievo decisivo, ciò che conta è l'effettivo conte-nuto dell'accertamento. Infatti, la regola processuale secondo cui la permanenzasi considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (art. 158 cod.pen.), non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettandoall'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsidella condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale e all'imputatol'onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio.(Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 - 01).5.3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi.Il Tribunale di Milano ha, alla pag. 21, in termini sintetici ma esaustivi, spie-gato che la contestazione relativa al presente procedimento, pur nel medesimocontesto spazio - temporale e nell’ambito dello stesso settore, riguarda un’asso-ciazione diversa, da quella facente capo al [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito il Barbarosvolgeva il ruolo di co-finanziatore di operazioni di importazioni di cocaina, trat-tandosi di organismo, dotato di uomini e mezzi differenti, nel cui ambito FrancoBarbaro aveva funzioni sovraordinate rispetto agli altri sodali, curando e gestendooperazioni di importazioni di droga diversi, dotato quindi di quell’autonomia deci-sionale e operativa, che, secondo i principi elaborati da questa Corte (Sez. 2, n.27116 del 22/05/2014, Grande, Rv. 259810 — 01), è necessaria per configurareuna struttura criminosa organizzata.Ancora più chiaramente, nel riprendere l’argomento, in sede di esame delladoglianza relativa alla violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., alla pag.31, si è sottolineato come, nel nuovo procedimento, l'accertamento avesse riguar-dato ulteriori canali di approvvigionamento di [OSCURATO:PERSONA] (diversi ed ulterioririspetto agli accordi di acquisto con [OSCURATO:PERSONA]). Era, quindi, emersa la figura di"Vito G.", utilizzatore dei [OSCURATO:PERSONA] e X056WJ (poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], dinazionalità albanese, domiciliato in Milano), con il quale era risultato evidente chestupefacenti, in cui operava, disponendo di un consolidato assetto organizzativo,di uomini e mezzi, diverso rispetto a quello facente capo al [OSCURATO:PERSONA], che gliconsentiva di gestire autonomamente considerevoli quantità di stupefacente.Il Tribunale ha, quindi, svolto una congrua analisi del tema fattuale e struttu-rale, senza arrestarsi al dato formale della contestazione, dando così conto delleragioni per le quali è stata ravvisata l'operatività di una diversa associazione, con-notata da un diverso programma criminoso e da nuove e diverse condotte, ulterioririspetto a quelle già oggetto di giudizio.6. Il quinto motivo, riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura,con il quale si sollecita una rivalutazione del quadro cautelare, non consentita insede di legittimità, a fronte di un apparato argomentativo, privo di illogicità e coe-rente con i principi elaborati in materia, è aspecifico.6.1. In linea di principio, va ricordato che, in tema di misure cautelari, pur seper i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzionerelativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti conte-stati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamenteconsiderato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulterioricondotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stessorientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»,cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Con specifico riferimento alle misure cau-telari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si èaffermato che la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecu-tive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idoneia dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-finee non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiariconnotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416bis, cod. pen., sicché risulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per que-st'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementicontrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo(Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527; Sez. 1, n. 386 del07/11/2023, dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552). In tale solco si è, altresì,precisato, con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa-centi, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessao alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissionedi reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimogrado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di ap-partenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito dellaquale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescis-sione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzionerelativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Fusco, Rv. 280243).6.2. L’ordinanza impugnata si è allineata a tali principi, sottolineando l’insus-sistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione relativa, avendo ilBarbaro operato a livello verticistico dell’associazione, svolgendo il ruolo direttivonei termini descritti alla pag. 3 e 20, mantenendo contatti diretti con fornitori enarcos sudamericani, impartendo direttive agli altri sodali sulla gestione dello stu-pefacente e sulla raccolta dei proventi illeciti, non contestati dal ricorrente. I giudicidella cautela hanno ritenuto che l’inserimento in un articolato contesto organizzatoe dedito alla movimentazione di grosse quantità di stupefacenti, la capacità didotarsi di esclusivi mezzi di comunicazione criptati e la provenienza da ambienticriminali mafiosi imponesse la misura di massimo rigore, in quanto una misurameno restrittiva non avrebbe potuto consentire di ostacolare adeguatamente ilpericolo di ulteriori ricadute nei reati.Il Tribunale milanese, peraltro, ha rappresentato molteplici elementi sintoma-tici della sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, checonsentono di ritenere superata la questione sollevata in relazione all’epoca nonrecente di consumazione dei reati contestati, valorizzando a tal fine l’elevata ca-ratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], la capacità di tessere ramificati rapporti, in Italia eall’estero, negli ambienti del narcotraffico e in ambienti mafiosi, le disponibilitàeconomiche accumulate e occultate durante gli anni di traffici illeciti, desumibilidagli ingenti quantitativi di droga commercializzati dal sodalizio, la presenza di unaprecedente condanna per reati specifici, a dimostrazione del radicato inserimentoin contesti criminali.Le argomentazioni invocate dal ricorrente, reiterative di quelle già prospettateal Tribunale del riesame, non intaccano la logica e l'efficacia dell’apparato argo-mentativo del provvedimento impugnato, mal conciliandosi con il ruolo di primopiano ascritto al ricorrente e con i radicati collegamenti con fornitori e soggettigravitanti nel traffico della droga che il Collegio ha posto alla base della propriadecisione.7. Il sesto motivo, che lamenta l’illogicità della motivazione con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di retrodatazione della custodia cautelare in car-cere, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è infondato.7.1. La vicenda processuale sottoposta all’esame di questo giudice di legitti-mità, come ricostruita nell’ordinanza impugnata e nello stesso ricorso, è agevol-mente ripercorribile nei termini che seguono.dice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 14 aprile 2023, ese-guita il 3 maggio 2023, nel procedimento penale N. 31253/2020 R.G.N.R. perl’appartenenza, in qualità di partecipe, a un sodalizio criminoso finalizzato al traf-fico internazionale di cocaina, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], e per connessireati in materia di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della richiesta di rinvio agiudizio del Pubblico ministero, datata 31 gennaio 2024, era ammesso al giudizioabbreviato con ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare in data 23 aprile2024. Il procedimento veniva definito in primo grado con sentenza di condanna,emessa in data 16 ottobre 2024.Sulla base di chat, acquisite, tramite o.e.i., in data successiva al rinvio a giu-dizio (N. 82/23, 31/24 e 43/24, eseguiti nei giorni 16 febbraio 2024, 23 luglio2024 e 23 agosto 2024), il Pubblico ministero, ritenendo sussistenti nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], elementi gravemente indiziari dell’appartenenza, stavolta in qualitàdi promotore e organizzatore, di un’ulteriore associazione finalizzata al traffico distupefacente, complementare alla prima, e della commissione dei reati fine, indata 16 settembre 2024 avanzava richiesta di applicazione di nuova misura car-ceraria nel procedimento, oggi in esame, N. 31090/2024 R.G.N.R.. La richiestaveniva accolta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano conordinanza datata 11 novembre 2025.Contro l’ordinanza del G.i.p. proponeva riesame il difensore del [OSCURATO:PERSONA], de-ducendo, tra le altre doglianze, la retrodatazione dei termini di custodia cautelare,ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., alla data della misura cautelareemessa nel procedimento N. 31253/2020 R.G.N.R (14 aprile 2023), con conse-guente inefficacia della misura per decorso dei termini massimi relativi alla fasedelle indagini preliminari.Si sosteneva, con argomentazioni sostanzialmente reiterate in questa sede,che tutte le contestazioni si fondavano sul contenuto di messagistica criptata tra-smessa su piattaforma SkyEcc, di cui l’ufficio di Procura era già a conoscenzaall’epoca della prima indagine, come si evinceva dai fogli 36 - 38 dell’ordinanzagravata.Il Tribunale di Milano, premesso un breve excursus sui referenti giuridicidell’istituto della c.d. contestazione a catena, regolato dall’articolo 297, comma 3,cod. proc. pen., alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dopoaver inquadrato la vicenda in esame nell’ipotesi in cui la pluralità di ordinanzecautelari sono state adottate in procedimenti diversi per fatti diversi connessi sottoil profilo della continuazione (come concordemente ritenuto dal Pubblico ministeronella richiesta di misura e dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanzacoercitiva), sicché occorreva verificare solo l’esistenza del requisito della «desu-mibilità», e dopo aver, altresì, precisato che il termine che assumeva rilievo per la«desumibilità» non era quello della richiesta di rinvio a giudizio avanzata nel primoprocedimento (come erroneamente ritenuto sia dal Pubblico ministero, sia dal Giu-dice per le indagini preliminari), bensì quello del rinvio a giudizio disposto dal giu-dicante e, quindi, nel caso in esame, in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva scelto di essere giudi-cato con rito abbreviato, la data dell’ordinanza di ammissione al rito speciale, in-tervenuta in data 23 aprile 2024, ha respinto la doglianza difensiva osservandoche a tale data i fatti oggetto della seconda ordinanza non erano ancora desumibilidagli atti in termini processualmente significativi.A tal fine i giudici del riesame hanno valorizzato: - la scansione temporalenell’acquisizione degli esiti degli o.e.i. NN. 82/23, 31/24 e 43/24, eseguiti rispet-tivamente il 16 febbraio 2024, il 23 luglio 2024 e il 23 agosto 2024 (come desu-mibile dai verbali dell’A.G. giudiziaria francese in atti); - la circostanza che solocon l’ultimo o.e.i., eseguito ad agosto 2024, erano state trasmesse le chat SkyEccrelative a ben tre PIN (dei cinque) in uso al [OSCURATO:PERSONA] (JMTF24, T5LZ38, TNR9P6),che costituivano la maggior parte delle conversazioni, che supportavano i reatioggetto del secondo procedimento; - la circostanza che, solo in data 11 settembre2024, il G.I.C.O. aveva depositato al Pubblico ministero l’informativa conclusiva,frutto dell’analisi delle chat trasmesse con i predetti o.e.i.; - la particolare com-plessità del procedimento, in ragione della necessità di ricostruire una strutturaassociativa nuova rispetto a quella già scrutinata nel primo procedimento, cheaveva richiesto, nel suo insieme, di verificare e ricostruire la posizione di più sog-getti, utilizzatori spesso di più utenze criptate (solo alcune delle quali, parzial-mente, acquisite nel primo procedimento) e di più condotte, al fine di accertare lacreazione di una struttura stabile e di un vincolo sociale condiviso, sicché, comeaffermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, «la desumibilità daglinate evenienze fattuali, esigendo una condizione di conoscenza che abbia una spe-cifica significanza processuale, intesa come acquisizione di esiti investigativi talida consentire la formulazione di una gravità indiziaria idonea a ottenere l’applica-zione di una misura cautelare; - il tempo relativamente breve intercorso tra ildeposito dell’ultima informativa e la richiesta cautelare del Pubblico Ministero, aconferma dell’assenza di una colpevole o strumentale inerzia.7.2. In premessa, va ricordato che la valutazione della anteriore desumibilitàdelle fonti indiziarie dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, secondo lametodologia valutativa di postuma prognosi richiesta dall’articolo 297, comma 3,cod. proc. pen, è senza dubbio una quaestio factí o di stretto merìto, che, per suaintrinseca natura, non può essere rivisitata o rielaborata in sede di legittimità,come vorrebbe il ricorrente (che in definitiva propone una personale rilettura delleemergenze investigative vagliate dal Tribunale). Lo scrutinio di questa Corte è,quindi, inscritto nel perimetro della disamina della logicità e coerenza descrittivadegli eventi processuali e delle emergenze probatorie enunciati nel provvedimentoimpugnato e nella connessa congruenza e non contraddittorietà delle valutazioniricavatene sul piano della logica giuridica dal giudice del merito.7.3. Quanto alla nozione di «desumibilità dagli atti», costituisce principio con-solidato di questa Corte − che qui si intende ribadire – che «In tema di retrodata-zione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "ante-riore desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fontiindiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, almomento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia ingrado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale,intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementirelativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento caute-lare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propriaportata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli ele-menti probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscri-zione delle notizie di reato connesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto im-mune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso, in rela-zione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza dell'i-potesi di "contestazione a catena", in ragione della complessità dell'attività di suc-cessiva acquisizione, a mezzo ordine europeo di indagine, di comunicazioni su si-stema "encrochat", a riscontro dell'informativa che segnalava l'esistenza del so-dalizio) (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D’Onofrio, Rv. 284464 – 01).È agevole osservare che l’esistenza storica di un fatto (associazione) e l’esi-stenza di un corrispondente substrato dimostrativo dello stesso, se pure possonotendenzialmente coincidere sul piano fenomenico con la conoscenza ovvero con lapercezione o conoscibilità di quel fatto, non assumono ancora in sé specifica signi-ficanza processuale. La conoscenza processualmente rilevante si misura con unarealtà dinamica che è scandita, in special modo nella fase delle indagini preliminari,dall’evolversi dì una progressiva selezione ed elaborazione di fonti di informazionestorica e da giudizi valutativi di plurimi fatti ed eventi (condotte umane e relativiesiti) spesso tra loro intimamente collegati. La conoscenza funzionale o endopro-cedimentale in cui può essere radicato il nucleo portante della nozione di desumi-bilità, fissata dall’articolo 297, comma 3, cod. proc. pen., implica che intanto possadiscutersi di effettiva desumibilità di specifici eventi e condotte penalmente rile-vanti da un compendio documentale o fenomenico (dichiarativo), in quanto il pro-cedente Pubblico ministero sia in reale condizione di avvalersi di un quadro suffi-cientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle in-dagini) del panorama indiziario riguardante una o più persone, tale da consentirglidi esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravitàdelle fonti indiziarie (art. 273 cod. proc. pen.), suscettibili di dar luogo − in pre-senza di concrete esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) − alla richiesta eall’adozione di una (nuova) misura cautelare.7.4. Ciò precisato, nella vicenda oggetto dell’odierno ricorso, le deduzioni for-mulate dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, risul-tano idoneamente motivate, all’esito di un’esauriente stima dei fatti probatori edelle loro implicazioni sequenziali, rapportabili all’emissione delle due ordinanzecautelari, da cui è stato attinto [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Milano, facendo applicazione degli indicati criteri di valutazione,ha escluso, nel caso del ricorrente, l’invocata operatività del meccanismo di com-puto dei termini custodiali di fase di cui all’articolo 297, comma 3, cod. proc. pen.,osservando, senza specifiche incoerenze o aporie logiche, che gli elementi corro-boranti i gravi indizi di colpevolezza, legittimanti l’adozione della seconda ordi-nanza custodiale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], si erano concretizzati soltanto all’esitodella raccolta dei complessivi dati trasmessi dall’autorità francese. Coerentemente,i giudici del riesame, con piena e persuasiva logica argomentativa, richiamando lacomplessità della fattispecie in esame, l’autonomia strutturale dei due sodalizi,l’ampiezza del materiale da valutare, hanno escluso che il Pubblico ministero ver-sasse in condizione di operare una scelta ponderata al momento dell’ammissioneal giudizio abbreviato nel primo procedimento penale instaurato a carico del Bar-baro, ritenendo che, soltanto dopo l’acquisizione di tutti i dati, completata nell’ago-sto del 2024, e la loro compiuta disamina, il Pubblico ministero era stato in gradodi valutare in ogni aspetto la dinamica del fatto con tutti i suoi risvolti e con unaampiezza di riscontri idonea a sostenere un quadro accusatorio in chiave di gravità.8. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti connessi allo stato di detenzione cau-telare del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-suali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]