CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di Appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Roberto STOICA e Ion PETRICEANU, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, in data 19 ottobre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Imperia, in data 26 febbraio 2021, ha condannato il PETRICEANU alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 900,00 di multa e lo STOICA alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 116, 628, comma primo, 61 n. 5, 582 e 585 cod. pen. 2. Ion PETRICEANU lamenta, con il primo motivo di impugnazione, mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 379, cod. pen. e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina.La condotta posta in essere dal PETRICEANU non sarebbe idonea a perfezionare la condotta concorsuale nel reato di rapina in considerazione del fatto che il ricorrente, invece di attendere lo STOICA mentre lo stesso aggrediva la persona offesa Gabriella PICCARDO, si allontanava a bordo della sua vettura e del fatto che lo STOICA, terminata l'azione criminale, si allontanava in direzione opposta a quella in cui era parcheggiata la vettura del PETRICEANU. 3. Ion PETRICEANU lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di lesioni personali. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto il PETRICEANU responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., del reato di lesioni personali posto in essere dal solo STOICA in assenza di alcun nesso causale tra la condotta del ricorrente e quella dell'autore materiale del reato, secondo la difesa la progressione delittuosa sfociata nelle lesioni subite dalla persona offesa non era ragionevolmente prevedibile da parte del PETRICEANU con conseguente inapplicabilità dell'art. 116 cod. pen. 4. Roberto STOICA lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa. La Corte territoriale avrebbe riconosciuto la contestata aggravante esclusivamente in considerazione del fatto che il reato sarebbe stato commesso, in orario notturno, in una zona «assolutamente deserta», secondo la difesa, invece, la rapina si è svolta in una zona piuttosto centrale di Imperia caratterizzata, anche in orario notturno, da un notevole passaggio di veicoli con conseguente travisamento del fatto. I giudici di appello non avrebbero, inoltre, considerato che la ritenuta aggravante sarebbe esclusa, in punto di logica, dal fatto che la persona offesa sarebbe stata subito soccorsa da un suo conoscente che transitava in via Garessio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa del PETRICEANU contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici di merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianZa di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti e concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte territoriale. 2.1. In particolare, i giudici di appello hanno correttamente posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità in ordine al reato di rapina aggravata, gli elementi indicati da pagina 3 a pagina 5 della sentenza di primo grado, valorizzando la circostanza che il PETRICEANU, alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.ta 0438DKZ, ha accompagnato il complice sia prima che dopo la rapina, agevolando in tal modo la realizzazione della contestata condotta illecita. I giudici di merito, con motivazione coerente alle risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno confutato la doglianza difensiva evidenziando l'irrilevanza del temporaneo allontanamento del ricorrente dalla scena del crimine e della momentanea fuga a piedi dello STOICA in considerazione del fatto che «in un brevissimo arco di tempo STOICA è stato recuperato» dal PETRICEANU (vedi pag. 5 della sentenza di primo grado e pagina 3 della sentenza impugnata). 3. Anche il secondo motivo di impugnazione è aspecifico, il ricorrente non si confronta con le adeguate e logiche argomentazioni con le quali la Corte di merito ha ritenuto prevedibile, come logico sviluppo dell'iniziale piano criminoso, la reazione della vittima e la conseguente «necessaria» condotta violenta posta in essere dallo STOICA per sottrarre la borsa della PICCARDO e darsi alla fuga (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). 4. L'unico motivo di impugnazione addotto dallo STOICA è aspecifico. Il ricorrente non si è confrontato con la condivisibile motivazione con la quale i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta dell'imputato sia stata agevolata dall'aver commesso il fatto in orario notturno ed in una zona deserta al momento dell'aggressione, circostanze ritenute idonee in concreto a determinare una situazione di minorata difesa. La Corte di merito, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità- ha dato conto degli elementi in ragione dei quali ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), facendo corretto uso del principio di diritto secondo cui, per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non è necessario che tale difesa si presenti impossibile, essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata ‘(Sez. 4, n. 34357 del 25/11/2020, Amato, Rv. 280052-01; Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271259 - 01). 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione