CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico A.R. Seccia che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rapp. e dif. dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso; , 2 , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 29 novembre 2012 al 16 giugno 2015 per i reati di cui agli art. 629, 624, 610 cod. pen. ed altro, aggravati ex art. 7 I. n. 203 del 1991. Con sentenza del Tribunale di Siracusa, l'Albergo era condannato in relazione ai soli reati previsti dagli artt. 416 bis cod. pen. e 646 cod. pen. (esclusa l'aggravante ex art. 7 cit.); con sentenza della Corte di appello di Catania era assolto anche in ordine a tali imputazioni. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha respinto la richiesta di indennizzo, avendo riscon- trato la sussistenza di un'ipotesi di colpa grave ostativa posta in essere dal ricorrente. 2. L'Albergo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per vizio di motivazione in ordine all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che vari episodi citati nell'ordinanza impugnata non si erano effettiva- mente concretizzati; a) l'Albergo non si era mai recato unitamente al pregiudicato Crivello ad un incontro col Genova; b) [OSCURATO:PERSONA], che aveva accompagnato l'Al- bergo ad un incontro col Genova era incensurato e non un mafioso poi divenuto col- laboratore di giustizia, per cui la Corte territoriale lo aveva evidentemente confuso con [OSCURATO:PERSONA]; c) i furti ed i danneggiamenti ai danni del Genova si erano verificati già in passato e, in particolare, per il danneggiamento alla sua auto l'Albergo era stato assolto per non aver commesso il fatto e successivamente risarcito per l'ingiusta detenzione patita. La condotta dell'Albergo era stata sempre lineare e la vendita del chiosco per la somma di euro trecentomila era stata concordata in assenza di qualsiasi timore del Genova. 3. Con memoria del 10.9.22, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in per- sona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiede il rigetto del ricorso. t Si evidenzia che l'attività pregressa agli eventi delittuosi presentava caratteristi-che di illegittimità penale quantomeno colposa. Essa, seppur risultata ex post priva di rilevanza penale, si appalesava negligente ed imprudente, concorrendo sinergica- mente all'insorgenza di un fumus criminale e, pertanto, all'inizio e al mantenimento della custodia cautelare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cit., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034). E' stato ancora affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'inden- nizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in 'ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv. 264318) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212 e 259213) e più in generale che tali frequenta- zioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente col- poso idoneo ad escludere la stessa riparazione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259081 e 259082). Le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad es- sere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente col- poso idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610).Va ricordato altresì il consolidato principio di questa Corte secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito pe- nale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). 2. Ciò posto, il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente la Corte di appello, al fine di accertare la ricorrenza della condi- zione impeditiva di cui all'art. 314, primo comma ultima parte, cod. proc. pen., ha valutato tutti gli aspetti della condotta tenuta dall'Albergo e ne ha considerato la portata gravemente indiziante, ma al contempo certamente imprudente. Al riguardo, la Corte catanese ha premesso quanto segue: A) In base all'impianto accusatorio, l'Albergo, personaggio di spicco del clan ma- fioso Trigila di Noto, in concorso coi propri familiari, aveva chiesto ripetutamente - ed infine ottenuto - anche mediante minacce e danneggiamenti nei confronti di <Ge- nova Vito, il trasferimento della proprietà del chiosco sito nella piazza della cattedrale di Noto, all'epoca gestito dall'Albergo. B) Le iniziali accuse erano ridimensionate alla luce delle dichiarazioni del Genova, che riferiva di non aver percepito le parole dell'Albergo in termini di minaccia relativa alla vendita del chiosco, ma solo in relazione alla possibile fine della loro amicizia. In ordine al comportamento gravemente colposo dell'Albergo, nell'ordinanza im- pugnata è stato descritto il contesto in cui si svolgeva la vicenda: 1) L'Albergo, nel corso di una serrata trattativa riguardante la richiesta di vendita del chiosco ai propri figli, si era presentato in modo insolito per ben due volte in compagnia di altri pregiudicati locali, noti al Genova, e manifestava espressioni dal contenuto oggettivamente minaccioso, in un'epoca in cui quest'ultimo aveva subito danneggiamenti e furti da ignoti. 2) In una conversazione intercettata il 4 novembre 2010 riguardante la vendita del chiosco, dopo brevi considerazioni sui danneggiamenti subiti in quel periodo, i dialoganti riconosceva che, in ogni caso — cioè anche in caso di mancata conclusione dell'accordo — si sarebbe dovuto pagare a loro il pizzo; 3) Nella precedente conversazione captata il 27 ottobre 2010, la figlia chiedeva al padre se v'erano novità sul "fronte mafioso".4) Il 4 febbraio 2011, il Genova denunciava le minacce (come da lui percepite in quel momento) profferite al suo indirizzo dall'Albergo quella mattina, quando, dopo una breve discussione relativa all'aggiornamento Istat del canone, quest'ultimo, in compagnia del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo invitato a parlare in di- sparte, gli aveva detto: "Vuoi capire che mi devi vendere il chiosco - io tra qualche periodo dovrò tornare in carcere e prima che finisca in carcere i miei figli debbono avere una prospettiva certa di lavoro - non ci sono alternative devi vendermi il chio- sco; me lo devi fare sapere subito non mi interessa perché fra noi due finisce male". 5) Il 3 dicembre 2010, come dichiarato dal Genova, l'Albergo si era recato dallo stesso per consegnargli il canone mensile del chiosco in totale silenzio, insolitamente accompagnato da tale [OSCURATO:PERSONA], anch'egli mafioso poi divenuto collaboratore di giustizia, il quale aveva invitato il Genova a prendersi un caffè, offerta declinata da quest'ultimo. La Corte catanese, pertanto, ha attribuito una valenza decisiva ai plurimi atteg- giamenti intimidatori e alla circostanza che l'Albergo, conosciuto in Noto per la sua caratura criminale, si era più volte fatto accompagnare da noti pregiudicati per far valere le proprie pretese. Il ricorrente non si confronta con tutti gli elementi riportati nell'ordinanza impu- gnata indicativi della sussistenza della colpa grave, ma si limita ad evidenziare alcuni presunti errori dell'organo giudicante, senza però né precisare la fonte dalla quale deriverebbero le inesatte valutazioni e senza documentare il proprio assunto me- diante le opportune allegazioni, così violando il principio di autosufficienza. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che, tenuto conto della non eccessiva complessità del presente giudizio, vanno liqui- date nell'importo di euro mille. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in