CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 46570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 12/21 in data 02/03/2022 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 02/03/2022, la Corte di appello di Perugia rigettava l'istanza di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento definitivo di confisca emesso dal Tribunale di Latina in data 11/09/2018, confermato con decreto della Corte di appello di Roma in data 18/12/2019, quest'ultimo successivamente confermato con sentenza della Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 35803 del 24/09/2020. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: incompetenza funzionale della Procura della Repubblica di Latina come titolare dell'azione di prevenzione, da ritenersi quale "difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura". Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia in relazione agli artt. 1 lett. b) e 28, comma 2, d.lgs. 159/2011, con violazione del c.d. "triplice requisito", ossia che si tratti di: a) delitti commessi abitualmente (e, dunque, in un significativo arco temporale) dal soggetto; b) delitti che abbiano effettivamente generato profitti in capo al soggetto; c) delitti che a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quantomeno una componente significativa di tale reddito. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 28 d.lgs. 159/2011, con assenza di sproporzione tra patrimonio e reddito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514). 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revocazione, ha evidenziato come l'istanza nel caso di specie fosse diretta a sollecitare una mera rivalutazione del materiale probatorio e che, quanto alla questione della competenza per territorio, alla luce della previsione di cui all'art. 7, comma 10 bis, del d.lgs. 159/2011 e della disciplina transitoria di cui all'art. 36, comma 2, della I. n. 161/2017, la stessa dovesse ritenersi inammissibile in quanto non sollevata alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge. Orbene, l'ordinanza impugnata appare sul punto immune da censure. Nel caso di specie, in relazione alla questione della competenza territoriale non appare trovare applicazione il principio "tempus regit actum" che viene in rilievo solo in caso di assenza di una regola transitoria che disciplini l'applicazione dell'una o dell'altra normativa succedutasi nel tempo; la previsione di cui al richiamato art. 36 appare, dunque, consentire di ritenere applicabile la disposizione della proponibilità della questione di competenza per territorio entro il termine indicato dalla norma. Nella fattispecie, la prima udienza è stata celebrata il 18/04/2017 e le successive udienze si sono tenute nelle rispettive date del 13/06/2017, del 03/11/2017, del 17/04/2018, del 01/06/2018, del 07/09/2018 e del 11/09/2018; ne consegue che la difesa ha avuto tutto il tempo di esercitare la propria facoltà di sollevare la questione della competenza nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della succitata modifica normativa, come puntualmente rilevato dai giudici del provvedimento impugnato. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Ad analoghe conclusioni - conformemente alle valutazioni della Procura generale - può pervenirsi con riferimento alla valutazione del profilo relativo alla definizione del procedimento penale con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, in relazione al quale la Corte territoriale ha richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di valutare quali elementi indizianti anche fatti per i quali vi sia stata pronuncia penale nei termini indicati, evidenziando il contenuto della predetta sentenza in relazione ai fatti contestati al proposto, e ritenendo dunque tale pronuncia non suscettibile di incidere sul giudizio di pericolosità dello stesso (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata): il tutto in conformità all'insegnamento della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice della prevenzione può utilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale che non si sia concluso con una sentenza di condanna, a condizione che la decisione assolutoria non abbia negato la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (cfr., Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908). Ogni altro profilo dedotto con il motivo appare assorbito. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. In relazione alle censure afferenti il giudizio di sproporzione tra patrimonio e reddito, la Corte territoriale ha rilevato come non vi fossero nuove emergenze probatorie trattandosi della mera riproposizione della consulenza di parte, già in precedenza depositata, e della produzione di un nuovo elaborato, consistente in una riepHogazione delle conclusioni formulate nella consulenza e in un richiamo alla diversa determinazione del valore complessivo del patrimonio confiscato operata dall'[OSCURATO:PERSONA]. Con il rendiconto della gestione, l'[OSCURATO:PERSONA] "... ha solo operato ... una valutazione aggiornata al ribasso in occasione della richiesta di determinazione e richiesta del compenso finale dei fabbricati e terreni oggetto di confisca ... con l'effetto che ai valori espressi dal detto [OSCURATO:PERSONA] nella sua relazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non può annettersi affatto il rilievo ritenuto dai ricorrenti". 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm