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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 19728/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25241-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, in proprio e nella qualità di soggetto subentrato nel contenzioso relativo alla [OSCURATO:PERSONA] pubblico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del personale alle dipendenze del Ministero R.G.N. 25241/2018 Cron.

Rep.

Ud. 19/04/2023 PU soppressa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 786/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2018 R.G.N. 2068/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbimento dei restanti; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti del MISE e dell’Associazione italiana di studi cooperativi [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione italiana di studi cooperativi [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.2.2011, con diritto ad es- sere inquadrato con la qualifica di quadro del CCNL Commer- cio ed a conseguire il relativo trattamento economico; l’accertamento della nullità e/o illegittimità (o simula- zione) dei contratti di lavoro a progetto intercorsi tra le parti, nonché la nullità del termine apposto ai suddetti contratti, per violazione del d.lgs. n. 368 del 2001, con ogni conseguenza di legge; la condanna dell’Associazione convenuta al pagamento della somma di euro 150.217,20 a titolo di differenze retribu- tive; l’accertamento della illegittimità del licenziamento co- municato con lettera del 25.2.2011, con reintegra nel posto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate dal licen- ziamento alla reintegra o con condanna alla riassunzione ed al risarcimento del danno ex art 8 della legge n. 604 del 1966.

2. Con il ricorso introduttivo il lavoratore aveva de- dotto: di aver svolto la propria attività lavorativa dal 15.2.2005 al 29.2.2011 per l’[OSCURATO:PERSONA] (già Isti- tuto Italiano di [OSCURATO:PERSONA] “LuigiLuzzatti”), senza qual- sivoglia contratto di lavoro sino al 2.5.2006 e da tale data sulla base di una serie di contratti di lavoro a progetto (e re- lative proroghe), illegittimi per genericità del progetto;di aver svolto il proprio lavoro sotto il controllo del Di- rettore della convenuta (o dei suoi preposti), cui doveva ri- spondere delle attività svolte; diessere altresì tenuto a rispettare l’impostazione ge- nerale delle attività istituzionali dell’Associazione, nonché di dover rendere conto del proprio operato al MISE, quanto all’attività svolta in esecuzione delle convenzioni esistenti tra l’Associazione medesima ed il Ministero.

Le mansioni svolte erano inquadrabili nel livello quadro del CCNL Commercio ed esso ricorrente aveva lavorato dalle ore 8,30 alle 18,30 dal lunedì al giovedì, e dalle 8,30 alle 16,00 il venerdì.

In prossimità della scadenza dell’ultimo contratto a pro- getto, l’Associazione, con lettera del 25.2.2011, comunicava allo stesso che il contratto sarebbe scaduto il 28.2.2011.

3. Il Tribunale rigettava il ricorso valutando, quanto al periodo precedente la stipula del primo contratto a progetto, la genericità delle allegazioni svolte dal ricorrente, che non aveva in alcun modo precisato le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa od il contenuto delle direttive ricevute.

Quanto ai contratti a progetto intervenuti tra leparti il Tribunale ha, poi, valutato la specificità dei progetti ivi indi- cati, con esclusione dell’applicabilità dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003.

4. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione proposta dal lavoratore.

4.1. La Corte di appello condivideva la valutazione di genericità espressa dal primo giudice in ordine alle allegazioni svolte circa gli indici della subordinazione.Il quadro di allegazioni risultava carente proprio per quegli elementi essenziali per l’identificazione della subordi- nazione e cioè il coordinamento dell’attività lavorativa all’as- setto organizzativo dato dal datore di lavoro, le direttive e gli ordini concretamente impartiti (al fine di valutare la pene- tranza ed intensità del potere di conformazione sul contenuto della prestazione).

Parimenti, rilevava la Corte d’appello, nulla era stato dedotto in ordine all’esistenza di una verifica sulle modalità di espletamento del lavoro o l’esplicazione di poteri disciplinari, e l’organizzazione del lavoro (tempi e modi).

Poco significativa, infine, era la deduzione di dover ri- spettare l’impostazione generale delle attività istituzionali dell’Associazione, tenuto conto dei numerosi contratti di la- voro a progetto intervenuti tra le parti e che, in ipotesi di col- laborazione coordinata e continuativa, la sussistenza di istru- zioni ed indicazioni sull'attività da svolgere fornite dal com- mittente sono funzionale alla coordinazione dell'attività del la- voratore parasubordinato a quella del committente stesso.

Né l’appellante poteva invocare la mancata contesta- zione da parte dell’Associazione delle numerose attività dallo stesso svolte e descritte nel ricorso introduttivo, tenuto conto che l’Associazione aveva, al riguardo, specificamente conte- stato le modalità di esecuzione della prestazione, sostenendo che le stesse erano state svolte dal lavoratore in autonomia e senza alcuna subordinazione.

4.2. Quanto, poi, al contenuto dei contratti a progetto stipulati tra le parti il Collegio concordava con il giudizio di specificità dei progetti formulato dal Tribunale.Ciò, altresì, afferma il giudice di appello, tenuto conto che la norma di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa.

La nozione di “specifico progetto”, di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, deve ritenersi consistere -tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dallal. n. 92 del 2012 - in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato fi- nale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore; la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall'art. 61 cit. nell’originaria formulazione, né dallacomplessiva regolamen- tazione della fattispecie dettata dald.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore che ha proposto quattro motivi di ricorso, chiedendo la discussione della causa in pubblica udienza.

6. Resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico. 7.

L’Associazione è rimasta intimata.

8. Il Ministero ha depositato memoria.

9. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento degli altri motivi, come nella discussione in udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi due motivi di ricorso attengono alla statuizione con cui la Corte d’Appello ha affermato la specificità dei contratti a progetto.

1.1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, per aver considerato formalmente regolari i contratti di collaborazione a progetto e le relative proroghe sottoscritte dal lavoratore.

Assume il lavoratore che i contratti in questione non erano specifici e comunque relativi solo a parte dell’attività svolta da sé medesimo.

Da un punto di vista formale mancava un progetto da poter considerare specifico ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre dal punto di vista sostanzialela Corte d’Appello aveva omesso di valutare che il lavoratore aveva svolto anche attività estranee a quelle previste nei contratti sottoscritti.

I contratti erano privi del progetto e avevano solo un oggetto che indicava le mere e generiche mansioni che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere senza indicare alcun risultato da raggiungere Gli oggetti, peraltro, coincidevano quasi del tutto con l’oggetto sociale dell’Associazione.

Anche le proroghe, nel caso di specie, erano generiche e svincolate da risultati.

Il ricorrente ricorda l’oggetto dei contratti e ne prospetta l’illegittimità in ragione dei principi affermati dalla giurisprudenza.

Esso ricorrente aveva svolto attività e mansioni riconducibili alle generali attività istituzionali dell’[OSCURATO:PERSONA], di cui i contratti di collaborazione a progetto costituivano solo una minima parte e in ogni caso costituivano un generico elenco di attività, non riconducibili ad un risultato finale, anche verificabile ex post.

Pertanto, il rapporto di lavoro andava considerato come subordinato dal momento della sua costituzione, e operava la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro indeterminato.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi tempestivamente dedotti dal lavoratore nel corso del giudizio di primo grado con riferimento alle numerose attività svolte da questi del tutto estranee e non previste nei contratti a progetto sottoscritti.

2. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati. 2.1 La giurisprudenza di questa Corte (si v.

Cass., n. 5418 del 2019) ha affermato che “la definizione legale del contratto a progetto, fornita dall’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 (abrogato dall’art. 52 del d.lgs. 81 del 2015), prevede, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, anche la riconducibilità dell'attività a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso deter- minati dal committente e gestiti autonomamente dal collabo- ratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.La norma in esame, dunque, non richiede che il pro- getto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, ori- ginale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa.

Tuttavia, il risultato diventa un fattore chiave che giu- stifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione.

Conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta, l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione ri- chiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente ri- volta a quell'obiettivo; non viene, invece, richiesto che il pro- getto abbia ad oggetto un'attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile.

2.2. Dunque, dei progetti cui i contratti facevano riferi- mento andava ricercato il contenuto caratterizzante e cioè l'e- lemento qualificante richiesto dalla norma (specificità del pro- getto o del programma di lavoro suscettibile di una valuta- zione in termini di risultato, distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile).

Occorreva la verifica che l’attività del collabo- ratore a progetto, intesa non come semplicemente coinci- dente con l'ordinaria attività d'impresa, era stata dettagliata- mente articolata e illustrata in modo da distinguersi per la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato e dunque per una qualche determinata finalizzazione anche in termini di quantità e tempi di lavoro.2.3.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, e ha svolto l’accertamento di fatto perve- nendo ad affermare la legittimità dei contratti a progetto per cui è causa.

Tale accertamento di fatto, che è rimesso al giudice di merito, nella specie, non è adeguatamente censurato, sia perché non è contestata dal ricorrente, con la deduzione della violazione delle norme ermeneutiche, l’interpretazione degli atti negoziali intervenuti tra le parti effettuata dalla Corte d’Appello, sia perché non può essere rimesso alla Corte in sede di legittimità il riesame delle risultanze probatorie.

La sentenza di appello ha effettuato una analitica disa- mina dei contratti a progetto sottoscritti tra il lavoratore e l’Associazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA], escludendone la genericità e i vizi denunciati e ravvisandone il collegamento ad uno specifico risultato.

I contratti, invero, contenevano la specifica indicazione del progetto oggetto della collaborazione -individuato dall’As- sociazione committente -progetto che è stato analiticamente descritto nell’ambito dei contratti e che in nessun modo può essere definito generico.

L’oggetto della collaborazione del lavoratore consisteva, altresì, in attività specifiche e collegabili ad un risultato finale, individuato anche temporalmente; ogni contratto, infine, aveva adoggetto un diverso progetto, che si era esaurito al termine dello stesso.

A tali affermazioni la Corte d’Appello perviene dopo l’esame e l’illustrazione dell’oggetto dei contratti a progetto:Dal 2.5.2006 al 1.11.2006 (poi prorogato al 30.5.2007) per la realizzazione del progetto: “Aggiornamento, cataloga- zione e implementazione della biblioteca dell'istituto-oltre 4000 volumi in dotazione-mirata all'acquisto di nuovo mate- riale nei comparti giuridico economico e sociale”.

Dal 1.5.2007 al 31.12.2007 per la realizzazione del pro- getto: “Realizzazione ex novo sito Internet.

Assistenza tecnica per la realizzazione di cinque seminari di alta formazione in tema di cooperazione presso cinque sedi di università italiane nel corso dell'anno 2007” (prorogato fino al 31 dicembre 2008 per l'incremento del numero dei seminari).

Dal 1.2.2009 al 30.1.2010, nel contratto le parti pre- mettevano che il committente aveva stipulato, in data 18 di- cembre 2008, con il MISE , una convenzione per la presta- zione di un servizio di assistenza a supporto dell'amministra- zione per la gestione ottimizzata degli Albi delle cooperative.

La convenzione aveva una durata di 12 mesi e preve- deva “la costituzione di uno staff operativo composto da quat- tro consulenti scientifici” tra cui un capo progetto e tre “re- sponsabili di area (area statistica-studi e analisi, area infor- matica e area comunicazione)”.

Le parti stabilivano, quindi, che al lavoratore era affi- data la responsabilità dell’area statistica, studi e analisi, con il compito - oggetto d el progetto - di “raccogliere e restituire in forma organizzata le informazioni disponibili.

Predisporre le metodologie e le pratiche per le elaborazioni statistiche, ba- sate sulle fonti accessibili e l’acquisizione e la codifica dei dati; mettere a disposizione dell’Amministrazione le linee guida per la conoscenza dei metodi di indagine, la corretta interpreta- zione dei risultati e la produzione delle informazioni statisti- che”.

Dal 1.3.2010 al 28.2.2011, diretto alla realizzazione del progetto relativo alla organizzazione dei "[OSCURATO:PERSONA]- tari per revisori di cooperative" (organizzazione dei seminari, individuazione elenco dei partecipanti, accordi con le univer- sità la sede di dei seminari, assistenza logistica, acquisizione documentazioneecc.).

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2094, cod. civ., agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., per non aver considerato la natura subordinata del rapporto di lavoro in questione anche sotto il profilo della cd. subordinazione attenuata e per non aver il giudice di appello correttamente valutato quanto tempestivamente esposto, dedotto e documentato dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro.

È contestata la statuizione della Corte d'appello che ha ritenuto generica l'allegazione in ordine agli indici della subordinazione.

Afferma il ricorrente che la Corte d'Appello ha omesso di valutare che, sebbene ci fosse stato un pacifico svolgimento unitario del rapporto di lavoro, senza soluzioni di continuità dal 2005 al 2011, con le medesime mansioni e attività da un punto di vista giuridico, non si poteva non ribadire che il rapporto era stato gestito con modalità assolutamente diverse, in alcuni periodi, senza alcuna regolarizzazione e in altri con diversi contratti a progetto, talvolta genericamente prorogati.4.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 244, 414, 416, 424, 447-bis, cod. proc. civ., nonché violazione, è falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 416 e 115, cod. proc. civ., per il mancato rispetto del principio di specifica contestazione.

Il ricorrente si duole per la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, capitoli di prova per testi, volti a dimostrare lo svolgimento di mansioni diverse ulteriori rispetto quelle formalmente previste nei contratti a progetto, e la sussistenza in ordine a tali attività degli indici della subordinazione.

5. È preliminare l’esame del quarto motivo di ricorso.

Il motivo è fondato e deve essere accolto in ragione del carattere assertivo della statuizione della Corte d’Appello sulla genericità delle allegazioni svolte circa gli indici di subordinazione, senza prendere specifica posizione sui capitoli di prova di cui era chiesta l’ammissione, come deduce il ricorrente (si v. pag. 8 del ricorso).

6. Atteso che il ricorrente prospetta (si v., in particolare pagg. 56 e 57 del ricorso per cassazione) che l’ eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione determinerebbe, in ragione della soppressione dell’Associazione stessa, il passaggio al MISE ai sensi del d.l. n. 95 del 2012, nell’accogliere il quarto motivo diricorso, deve precisarsi quanto segue.

6.1. Come già affermato da questa Corte (Cass., in difetto di espressa qualificazione normativa, di attribuzione di poteri di imperio, di assoggettamento degli atti compiuti dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Associazione Italiana di studi cooperative [OSCURATO:PERSONA], alla disciplina di diritto pubblico, si deve concludere per la natura privatistica di detti enti e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati (non a caso ai sensi degli artt.61 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, inapplicabili alle [OSCURATO:PERSONA]).

6.2. Dalle conclusioni raggiunte nel punto che precede, a cui consegue la possibilità della trasformazione di un rapporto di lavoro a progetto o a termine concluso con l’Associazione in rapporto di lavoro subordinato, qualora venga accertata l’illegittimo ricorso a tali forme contrattuali, non discende tuttavia il diritto alla prosecuzione di detto rapporto con il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA].

6.3. In premessa va osservato che, una volta ritenuta la natura privatistica dell’[OSCURATO:PERSONA], al passaggio di competenze (tra l’altro non definitivamente disposto perché condizionato ex art. 12, comma 52, del d.l. n. 95 del 2012 alla previa verifica della sussistenza e dell’attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle attività) e di personale dall’Associazione al Ministero non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina il trasferimento del personale fra enti pubblici o da enti pubblicia soggetti privati e non viceversa (cfr. Cass. n. 35343 del 2021).

6.4. Né è ravvisabile nella fattispecie una vicenda successoria riconducibile a quella prevista dall’art. 2112 cod. civ., perché il legislatore ha previsto la liquidazione di tutte le attività facenti capo all’associazione, l’estinzione delle passività, la risoluzione dei contratti in corso, con la sola eccezione di quelli di lavoro a tempo indeterminato, il che esclude che sia rimasta immutata l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio delle attività in precedenza curate dal soggetto privato.

6.5. Il comma 54 del richiamato art. 12 configura, quindi, una successione a titolo particolare, voluta dal legislatore unicamente per i rapporti specificamente individuati, che, con disposizione di carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale, sono stati sottratti alla procedura liquidatoria ed alla risoluzione, prevista, invece, per le altre tipologie contrattuali.

È da detto carattere derogatorio che occorre prendere le mosse nell’affrontare la questione dell’esegesi del comma 54, al fine di verificare se applicabile ai soli dipendenti inseriti nell’organico dell’Associazione al momento della soppressione; oppure , invece, sarebbe estensibile a tutti i rapporti a tempo indeterminato giuridicamente esistenti, a prescindere dalla loro funzionalità, ivi compresi quelli risultanti all’esito di pronunce giudiziali accertative dell’illegittimo ricorso, da parte dell’Associazione e prima ancora dell’Istituto, alle diverse tipologie di lavoro flessibile, come assume la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene detta ultima opzione esegetica non condivisibile, perché plurime ragioni di carattere testuale e sistematico inducono a ritenere che il legislatore abbia voluto limitare l’applicazione del comma in parola ad una platea predeterminata di soggetti, ossia a quelli effettivamente in servizio presso l’ente soppresso al momento dell’intervento normativo.

Già l’incipit della disposizione, che si riferisce al «personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’associazione [OSCURATO:PERSONA] alla data di entrata in vigore della legge di conversione», orienta in tal senso e detta interpretazione è confermata dalla previsione dell’adeguamento della pianta organica del Ministero «in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite» nonché della conservazione del trattamento previdenziale «in godimento» e di quello «economico fondamentale ed accessorio…corrisposto al momento dell’inquadramento».

Si è quindi in presenza di un insieme di riferimenti testuali che univocamente indirizzano verso l’applicazione della norma in commento ai soli rapporti a tempo indeterminato effettivamente funzionali all’atto della soppressione.

Solo per quest’ultimi, infatti, la tutela dei dipendenti in servizio presso l’ente soppresso poteva essere assicurata salvaguardando, al tempo stesso, le esigenze di sostenibilità dei costi, di efficienza e di buon andamento, richiamate nei primi due commi dell’art. 97 Cost., che costituiscono la ratio ispiratrice della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 (artt. 6 e 35) quanto alla necessaria predeterminazione per le amministrazioni pubbliche del fabbisogno di personale e che giustificano, unitamente alla previsione del concorso pubblico per l’accesso all’impiego, il divieto di conversione sancito dall’art. 36 dello stesso decreto (cfr. sul rilievo della predeterminazione del fabbisogno di personale Corte Cost. n. 59/1997 e Corte Cost. n. 135/2020).

6.6. Né vale obiettare che detta interpretazione finirebbe per realizzare un’ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni eguali o assimilabili.

Non vi è dubbio che nell’ordinamento lavoristico le diverse disposizioni che prevedono l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza della violazione della disciplina dettata per il ricorso al lavoro flessibile determinano la «conversione» ab origine del rapporto medesimo, che resta giuridicamente esistente anche a fronte dell’interruzione fattuale del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che alla pronuncia giudiziale che la conversione accerti va attribuita efficacia dichiarativa e non costitutiva.

Nondimeno, ai fini che qui ci occupano e tenuto conto di quanto si è sopra detto sulla necessità del bilanciamento fra esigenze contrapposte, detto rapporto non può essere ritenuto equivalente a quello esistente e funzionale, e la obiettiva diversità fra le due situazioni a confronto giustifica la limitazione posta dal legislatore ed esclude l’ipotizzata violazione dell’art. 3 Cost.

6.7. Interpretata in detti termini la disposizione, lo si ripete derogatoria rispetto alla previsione generale della cessazione dei rapporti contrattuali in atto, non è applicabile alla fattispecie e ciò rende non rilevante nel presente giudizio la questione della legittimità costituzionale della norma di legge che prevede il passaggio automatico e la costituzione di un rapporto di impiego pubblico in assenza della previa selezione concorsuale imposta dall’art. 97, ultimo comma, Cost.7.

All’accoglimento del quarto motivo di ricorso segue l’assorbimento del terzo motivo di ricorso.

8. Il ricorso va accolto con riguardo al quarto motivo, rigettati il primo e il secondo motivo, assorbito il quarto motivo.9.

La sentenza di appello impugnata va cassata in ordine al motivo accolto con rinvio anche per le spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25241-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, in proprio e nella qualità di soggetto subentrato nel contenzioso relativo alla [OSCURATO:PERSONA] pubblico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del personale alle dipendenze del Ministero R.G.N. 25241/2018 Cron. Rep. Ud. 19/04/2023 PU soppressa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 786/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2018 R.G.N. 2068/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbimento dei restanti; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti del MISE e dell’Associazione italiana di studi cooperativi [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione italiana di studi cooperativi [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.2.2011, con diritto ad es- sere inquadrato con la qualifica di quadro del CCNL Commer- cio ed a conseguire il relativo trattamento economico; l’accertamento della nullità e/o illegittimità (o simula- zione) dei contratti di lavoro a progetto intercorsi tra le parti, nonché la nullità del termine apposto ai suddetti contratti, per violazione del d.lgs. n. 368 del 2001, con ogni conseguenza di legge; la condanna dell’Associazione convenuta al pagamento della somma di euro 150.217,20 a titolo di differenze retribu- tive; l’accertamento della illegittimità del licenziamento co- municato con lettera del 25.2.2011, con reintegra nel posto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate dal licen- ziamento alla reintegra o con condanna alla riassunzione ed al risarcimento del danno ex art 8 della legge n. 604 del 1966. 2. Con il ricorso introduttivo il lavoratore aveva de- dotto: di aver svolto la propria attività lavorativa dal 15.2.2005 al 29.2.2011 per l’[OSCURATO:PERSONA] (già Isti- tuto Italiano di [OSCURATO:PERSONA] “LuigiLuzzatti”), senza qual- sivoglia contratto di lavoro sino al 2.5.2006 e da tale data sulla base di una serie di contratti di lavoro a progetto (e re- lative proroghe), illegittimi per genericità del progetto;di aver svolto il proprio lavoro sotto il controllo del Di- rettore della convenuta (o dei suoi preposti), cui doveva ri- spondere delle attività svolte; diessere altresì tenuto a rispettare l’impostazione ge- nerale delle attività istituzionali dell’Associazione, nonché di dover rendere conto del proprio operato al MISE, quanto all’attività svolta in esecuzione delle convenzioni esistenti tra l’Associazione medesima ed il Ministero. Le mansioni svolte erano inquadrabili nel livello quadro del CCNL Commercio ed esso ricorrente aveva lavorato dalle ore 8,30 alle 18,30 dal lunedì al giovedì, e dalle 8,30 alle 16,00 il venerdì. In prossimità della scadenza dell’ultimo contratto a pro- getto, l’Associazione, con lettera del 25.2.2011, comunicava allo stesso che il contratto sarebbe scaduto il 28.2.2011. 3. Il Tribunale rigettava il ricorso valutando, quanto al periodo precedente la stipula del primo contratto a progetto, la genericità delle allegazioni svolte dal ricorrente, che non aveva in alcun modo precisato le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa od il contenuto delle direttive ricevute. Quanto ai contratti a progetto intervenuti tra leparti il Tribunale ha, poi, valutato la specificità dei progetti ivi indi- cati, con esclusione dell’applicabilità dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003. 4. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione proposta dal lavoratore. 4.1. La Corte di appello condivideva la valutazione di genericità espressa dal primo giudice in ordine alle allegazioni svolte circa gli indici della subordinazione.Il quadro di allegazioni risultava carente proprio per quegli elementi essenziali per l’identificazione della subordi- nazione e cioè il coordinamento dell’attività lavorativa all’as- setto organizzativo dato dal datore di lavoro, le direttive e gli ordini concretamente impartiti (al fine di valutare la pene- tranza ed intensità del potere di conformazione sul contenuto della prestazione). Parimenti, rilevava la Corte d’appello, nulla era stato dedotto in ordine all’esistenza di una verifica sulle modalità di espletamento del lavoro o l’esplicazione di poteri disciplinari, e l’organizzazione del lavoro (tempi e modi). Poco significativa, infine, era la deduzione di dover ri- spettare l’impostazione generale delle attività istituzionali dell’Associazione, tenuto conto dei numerosi contratti di la- voro a progetto intervenuti tra le parti e che, in ipotesi di col- laborazione coordinata e continuativa, la sussistenza di istru- zioni ed indicazioni sull'attività da svolgere fornite dal com- mittente sono funzionale alla coordinazione dell'attività del la- voratore parasubordinato a quella del committente stesso. Né l’appellante poteva invocare la mancata contesta- zione da parte dell’Associazione delle numerose attività dallo stesso svolte e descritte nel ricorso introduttivo, tenuto conto che l’Associazione aveva, al riguardo, specificamente conte- stato le modalità di esecuzione della prestazione, sostenendo che le stesse erano state svolte dal lavoratore in autonomia e senza alcuna subordinazione. 4.2. Quanto, poi, al contenuto dei contratti a progetto stipulati tra le parti il Collegio concordava con il giudizio di specificità dei progetti formulato dal Tribunale.Ciò, altresì, afferma il giudice di appello, tenuto conto che la norma di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa. La nozione di “specifico progetto”, di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, deve ritenersi consistere -tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dallal. n. 92 del 2012 - in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato fi- nale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore; la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall'art. 61 cit. nell’originaria formulazione, né dallacomplessiva regolamen- tazione della fattispecie dettata dald.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore che ha proposto quattro motivi di ricorso, chiedendo la discussione della causa in pubblica udienza. 6. Resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico. 7. L’Associazione è rimasta intimata. 8. Il Ministero ha depositato memoria. 9. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento degli altri motivi, come nella discussione in udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi di ricorso attengono alla statuizione con cui la Corte d’Appello ha affermato la specificità dei contratti a progetto. 1.1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, per aver considerato formalmente regolari i contratti di collaborazione a progetto e le relative proroghe sottoscritte dal lavoratore. Assume il lavoratore che i contratti in questione non erano specifici e comunque relativi solo a parte dell’attività svolta da sé medesimo. Da un punto di vista formale mancava un progetto da poter considerare specifico ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre dal punto di vista sostanzialela Corte d’Appello aveva omesso di valutare che il lavoratore aveva svolto anche attività estranee a quelle previste nei contratti sottoscritti. I contratti erano privi del progetto e avevano solo un oggetto che indicava le mere e generiche mansioni che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere senza indicare alcun risultato da raggiungere Gli oggetti, peraltro, coincidevano quasi del tutto con l’oggetto sociale dell’Associazione. Anche le proroghe, nel caso di specie, erano generiche e svincolate da risultati. Il ricorrente ricorda l’oggetto dei contratti e ne prospetta l’illegittimità in ragione dei principi affermati dalla giurisprudenza. Esso ricorrente aveva svolto attività e mansioni riconducibili alle generali attività istituzionali dell’[OSCURATO:PERSONA], di cui i contratti di collaborazione a progetto costituivano solo una minima parte e in ogni caso costituivano un generico elenco di attività, non riconducibili ad un risultato finale, anche verificabile ex post. Pertanto, il rapporto di lavoro andava considerato come subordinato dal momento della sua costituzione, e operava la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro indeterminato. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi tempestivamente dedotti dal lavoratore nel corso del giudizio di primo grado con riferimento alle numerose attività svolte da questi del tutto estranee e non previste nei contratti a progetto sottoscritti. 2. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 2.1 La giurisprudenza di questa Corte (si v. Cass., n. 5418 del 2019) ha affermato che “la definizione legale del contratto a progetto, fornita dall’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 (abrogato dall’art. 52 del d.lgs. 81 del 2015), prevede, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, anche la riconducibilità dell'attività a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso deter- minati dal committente e gestiti autonomamente dal collabo- ratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.La norma in esame, dunque, non richiede che il pro- getto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, ori- ginale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa. Tuttavia, il risultato diventa un fattore chiave che giu- stifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione. Conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta, l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione ri- chiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente ri- volta a quell'obiettivo; non viene, invece, richiesto che il pro- getto abbia ad oggetto un'attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile. 2.2. Dunque, dei progetti cui i contratti facevano riferi- mento andava ricercato il contenuto caratterizzante e cioè l'e- lemento qualificante richiesto dalla norma (specificità del pro- getto o del programma di lavoro suscettibile di una valuta- zione in termini di risultato, distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile). Occorreva la verifica che l’attività del collabo- ratore a progetto, intesa non come semplicemente coinci- dente con l'ordinaria attività d'impresa, era stata dettagliata- mente articolata e illustrata in modo da distinguersi per la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato e dunque per una qualche determinata finalizzazione anche in termini di quantità e tempi di lavoro.2.3. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, e ha svolto l’accertamento di fatto perve- nendo ad affermare la legittimità dei contratti a progetto per cui è causa. Tale accertamento di fatto, che è rimesso al giudice di merito, nella specie, non è adeguatamente censurato, sia perché non è contestata dal ricorrente, con la deduzione della violazione delle norme ermeneutiche, l’interpretazione degli atti negoziali intervenuti tra le parti effettuata dalla Corte d’Appello, sia perché non può essere rimesso alla Corte in sede di legittimità il riesame delle risultanze probatorie. La sentenza di appello ha effettuato una analitica disa- mina dei contratti a progetto sottoscritti tra il lavoratore e l’Associazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA], escludendone la genericità e i vizi denunciati e ravvisandone il collegamento ad uno specifico risultato. I contratti, invero, contenevano la specifica indicazione del progetto oggetto della collaborazione -individuato dall’As- sociazione committente -progetto che è stato analiticamente descritto nell’ambito dei contratti e che in nessun modo può essere definito generico. L’oggetto della collaborazione del lavoratore consisteva, altresì, in attività specifiche e collegabili ad un risultato finale, individuato anche temporalmente; ogni contratto, infine, aveva adoggetto un diverso progetto, che si era esaurito al termine dello stesso. A tali affermazioni la Corte d’Appello perviene dopo l’esame e l’illustrazione dell’oggetto dei contratti a progetto:Dal 2.5.2006 al 1.11.2006 (poi prorogato al 30.5.2007) per la realizzazione del progetto: “Aggiornamento, cataloga- zione e implementazione della biblioteca dell'istituto-oltre 4000 volumi in dotazione-mirata all'acquisto di nuovo mate- riale nei comparti giuridico economico e sociale”. Dal 1.5.2007 al 31.12.2007 per la realizzazione del pro- getto: “Realizzazione ex novo sito Internet. Assistenza tecnica per la realizzazione di cinque seminari di alta formazione in tema di cooperazione presso cinque sedi di università italiane nel corso dell'anno 2007” (prorogato fino al 31 dicembre 2008 per l'incremento del numero dei seminari). Dal 1.2.2009 al 30.1.2010, nel contratto le parti pre- mettevano che il committente aveva stipulato, in data 18 di- cembre 2008, con il MISE , una convenzione per la presta- zione di un servizio di assistenza a supporto dell'amministra- zione per la gestione ottimizzata degli Albi delle cooperative. La convenzione aveva una durata di 12 mesi e preve- deva “la costituzione di uno staff operativo composto da quat- tro consulenti scientifici” tra cui un capo progetto e tre “re- sponsabili di area (area statistica-studi e analisi, area infor- matica e area comunicazione)”. Le parti stabilivano, quindi, che al lavoratore era affi- data la responsabilità dell’area statistica, studi e analisi, con il compito - oggetto d el progetto - di “raccogliere e restituire in forma organizzata le informazioni disponibili. Predisporre le metodologie e le pratiche per le elaborazioni statistiche, ba- sate sulle fonti accessibili e l’acquisizione e la codifica dei dati; mettere a disposizione dell’Amministrazione le linee guida per la conoscenza dei metodi di indagine, la corretta interpreta- zione dei risultati e la produzione delle informazioni statisti- che”. Dal 1.3.2010 al 28.2.2011, diretto alla realizzazione del progetto relativo alla organizzazione dei "[OSCURATO:PERSONA]- tari per revisori di cooperative" (organizzazione dei seminari, individuazione elenco dei partecipanti, accordi con le univer- sità la sede di dei seminari, assistenza logistica, acquisizione documentazioneecc.). 3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2094, cod. civ., agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., per non aver considerato la natura subordinata del rapporto di lavoro in questione anche sotto il profilo della cd. subordinazione attenuata e per non aver il giudice di appello correttamente valutato quanto tempestivamente esposto, dedotto e documentato dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro. È contestata la statuizione della Corte d'appello che ha ritenuto generica l'allegazione in ordine agli indici della subordinazione. Afferma il ricorrente che la Corte d'Appello ha omesso di valutare che, sebbene ci fosse stato un pacifico svolgimento unitario del rapporto di lavoro, senza soluzioni di continuità dal 2005 al 2011, con le medesime mansioni e attività da un punto di vista giuridico, non si poteva non ribadire che il rapporto era stato gestito con modalità assolutamente diverse, in alcuni periodi, senza alcuna regolarizzazione e in altri con diversi contratti a progetto, talvolta genericamente prorogati.4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 244, 414, 416, 424, 447-bis, cod. proc. civ., nonché violazione, è falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 416 e 115, cod. proc. civ., per il mancato rispetto del principio di specifica contestazione. Il ricorrente si duole per la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, capitoli di prova per testi, volti a dimostrare lo svolgimento di mansioni diverse ulteriori rispetto quelle formalmente previste nei contratti a progetto, e la sussistenza in ordine a tali attività degli indici della subordinazione. 5. È preliminare l’esame del quarto motivo di ricorso. Il motivo è fondato e deve essere accolto in ragione del carattere assertivo della statuizione della Corte d’Appello sulla genericità delle allegazioni svolte circa gli indici di subordinazione, senza prendere specifica posizione sui capitoli di prova di cui era chiesta l’ammissione, come deduce il ricorrente (si v. pag. 8 del ricorso). 6. Atteso che il ricorrente prospetta (si v., in particolare pagg. 56 e 57 del ricorso per cassazione) che l’ eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione determinerebbe, in ragione della soppressione dell’Associazione stessa, il passaggio al MISE ai sensi del d.l. n. 95 del 2012, nell’accogliere il quarto motivo diricorso, deve precisarsi quanto segue. 6.1. Come già affermato da questa Corte (Cass., in difetto di espressa qualificazione normativa, di attribuzione di poteri di imperio, di assoggettamento degli atti compiuti dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Associazione Italiana di studi cooperative [OSCURATO:PERSONA], alla disciplina di diritto pubblico, si deve concludere per la natura privatistica di detti enti e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati (non a caso ai sensi degli artt.61 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, inapplicabili alle [OSCURATO:PERSONA]). 6.2. Dalle conclusioni raggiunte nel punto che precede, a cui consegue la possibilità della trasformazione di un rapporto di lavoro a progetto o a termine concluso con l’Associazione in rapporto di lavoro subordinato, qualora venga accertata l’illegittimo ricorso a tali forme contrattuali, non discende tuttavia il diritto alla prosecuzione di detto rapporto con il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. In premessa va osservato che, una volta ritenuta la natura privatistica dell’[OSCURATO:PERSONA], al passaggio di competenze (tra l’altro non definitivamente disposto perché condizionato ex art. 12, comma 52, del d.l. n. 95 del 2012 alla previa verifica della sussistenza e dell’attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle attività) e di personale dall’Associazione al Ministero non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina il trasferimento del personale fra enti pubblici o da enti pubblicia soggetti privati e non viceversa (cfr. Cass. n. 35343 del 2021). 6.4. Né è ravvisabile nella fattispecie una vicenda successoria riconducibile a quella prevista dall’art. 2112 cod. civ., perché il legislatore ha previsto la liquidazione di tutte le attività facenti capo all’associazione, l’estinzione delle passività, la risoluzione dei contratti in corso, con la sola eccezione di quelli di lavoro a tempo indeterminato, il che esclude che sia rimasta immutata l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio delle attività in precedenza curate dal soggetto privato. 6.5. Il comma 54 del richiamato art. 12 configura, quindi, una successione a titolo particolare, voluta dal legislatore unicamente per i rapporti specificamente individuati, che, con disposizione di carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale, sono stati sottratti alla procedura liquidatoria ed alla risoluzione, prevista, invece, per le altre tipologie contrattuali. È da detto carattere derogatorio che occorre prendere le mosse nell’affrontare la questione dell’esegesi del comma 54, al fine di verificare se applicabile ai soli dipendenti inseriti nell’organico dell’Associazione al momento della soppressione; oppure , invece, sarebbe estensibile a tutti i rapporti a tempo indeterminato giuridicamente esistenti, a prescindere dalla loro funzionalità, ivi compresi quelli risultanti all’esito di pronunce giudiziali accertative dell’illegittimo ricorso, da parte dell’Associazione e prima ancora dell’Istituto, alle diverse tipologie di lavoro flessibile, come assume la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene detta ultima opzione esegetica non condivisibile, perché plurime ragioni di carattere testuale e sistematico inducono a ritenere che il legislatore abbia voluto limitare l’applicazione del comma in parola ad una platea predeterminata di soggetti, ossia a quelli effettivamente in servizio presso l’ente soppresso al momento dell’intervento normativo. Già l’incipit della disposizione, che si riferisce al «personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’associazione [OSCURATO:PERSONA] alla data di entrata in vigore della legge di conversione», orienta in tal senso e detta interpretazione è confermata dalla previsione dell’adeguamento della pianta organica del Ministero «in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite» nonché della conservazione del trattamento previdenziale «in godimento» e di quello «economico fondamentale ed accessorio…corrisposto al momento dell’inquadramento». Si è quindi in presenza di un insieme di riferimenti testuali che univocamente indirizzano verso l’applicazione della norma in commento ai soli rapporti a tempo indeterminato effettivamente funzionali all’atto della soppressione. Solo per quest’ultimi, infatti, la tutela dei dipendenti in servizio presso l’ente soppresso poteva essere assicurata salvaguardando, al tempo stesso, le esigenze di sostenibilità dei costi, di efficienza e di buon andamento, richiamate nei primi due commi dell’art. 97 Cost., che costituiscono la ratio ispiratrice della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 (artt. 6 e 35) quanto alla necessaria predeterminazione per le amministrazioni pubbliche del fabbisogno di personale e che giustificano, unitamente alla previsione del concorso pubblico per l’accesso all’impiego, il divieto di conversione sancito dall’art. 36 dello stesso decreto (cfr. sul rilievo della predeterminazione del fabbisogno di personale Corte Cost. n. 59/1997 e Corte Cost. n. 135/2020). 6.6. Né vale obiettare che detta interpretazione finirebbe per realizzare un’ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni eguali o assimilabili. Non vi è dubbio che nell’ordinamento lavoristico le diverse disposizioni che prevedono l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza della violazione della disciplina dettata per il ricorso al lavoro flessibile determinano la «conversione» ab origine del rapporto medesimo, che resta giuridicamente esistente anche a fronte dell’interruzione fattuale del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che alla pronuncia giudiziale che la conversione accerti va attribuita efficacia dichiarativa e non costitutiva. Nondimeno, ai fini che qui ci occupano e tenuto conto di quanto si è sopra detto sulla necessità del bilanciamento fra esigenze contrapposte, detto rapporto non può essere ritenuto equivalente a quello esistente e funzionale, e la obiettiva diversità fra le due situazioni a confronto giustifica la limitazione posta dal legislatore ed esclude l’ipotizzata violazione dell’art. 3 Cost. 6.7. Interpretata in detti termini la disposizione, lo si ripete derogatoria rispetto alla previsione generale della cessazione dei rapporti contrattuali in atto, non è applicabile alla fattispecie e ciò rende non rilevante nel presente giudizio la questione della legittimità costituzionale della norma di legge che prevede il passaggio automatico e la costituzione di un rapporto di impiego pubblico in assenza della previa selezione concorsuale imposta dall’art. 97, ultimo comma, Cost.7. All’accoglimento del quarto motivo di ricorso segue l’assorbimento del terzo motivo di ricorso. 8. Il ricorso va accolto con riguardo al quarto motivo, rigettati il primo e il secondo motivo, assorbito il quarto motivo.9. La sentenza di appello impugnata va cassata in ordine al motivo accolto con rinvio anche per le spese de
Sentenza Cassazione n. 19728/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris