CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto n. 666/2019 del Tribunale di Brescia,depositato l’11 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Brescia rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte ad ottenere l’accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, di quello al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 2. Osasuchiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione.2 3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA] L'art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., prescrive che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa; sì da garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 11653 del 2006). Per soddisfare il requisito imposto dalia citata disposizione del codice di rito è necessario che il ricorso per cassazione contenga una «sintesi funzionale» o almeno una «attività di narrazione», purché non brevissima, del contenuto degli atti dei giudizi di merito, tale per cui l'esposizione, per raggiungere almeno lo standard della sommarietà, evidenzi con sufficiente chiarezza sia i fatti sostanziali, ossia i fatti su cui si fondano le pretese delle parti, sia quelli processuali, ossia la sintesi dello svolgimento dei gradi di merito; quantunque non si imponga che tale narrativa costituisca una premessa autonoma e graficamente distinta rispetto ai motivi di ricorso, e anzi risultando «sufficiente ed, insieme, indispensabile» che «dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del fatto» (in questo senso cfr, fra le molte: Cass n. 1959 del 2004; Cass. n. 11433 del 2007; Cass. n. 10288 del 2009; Cass. S.U., n. 16628 del 2009; Cass. S.U., n. 5698 del 2012; Cass. n.24163 del 2014; Cass. S.U., n. 1308 del 2014; Cass. n.13312 del 2018; Cass. S.U. n. 22575 del 2019; Cass. n. 10588 del 2020). La sopracitata esposizione dei fatti permette alla Corte di percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, così, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti. La ricostruzione non deve essere lunga e diffusa (sì da fuorviare la Corte dal punto centrale della controversia) ma deve essere funzionale alla percezione dei singoli vizi; in ciò differenziandosi dal requisito di cui al successivo n. 4) dello stesso art. 366 cod. proc. civ., dato che, mentre con i motivi di ricorso si enunciano i vizi della decisione dal punto di vista statico e se ne fa la critica, l'enunciazione dei fatti serve ad individuare i singoli vizi dal punto di vista dinamico e ciò quando si sono formati e come si sono 3 formati e valutare se la questione sia ancora "viva" o meno, ossia se il singolo motivo d'impugnazione investa un tema spendibile in quanto non precluso dalla formazione del giudicato interno per mancata impugnazione, insede d'appello, del capo della sentenza di primo grado su cui il ricorrente già era risultato soccombente (in questo senso cfr., fra le molte: Cass. n.593 del 2013; Cass. n. 12525 del 2016; Cass. n. 15342 del 2017). La costante giurisprudenza di legittimità (come sopra accennato brevemente) ha inoltre avuto cura di precisare che, per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell'atto, attraverso lo svolgimento dei motivi (la sentenza capostipite in questo senso fu Cass. n. 720 del 1952, la quale espressamente affermò che gli "opportuni cenni" sullo svolgimento del processo potevano ricavarsi anche "dalla motivazione in diritto del ricorso"). Tenuti presenti tali ordini di concetti, va rilevato che il ricorso inizia ex abrupto con l’illustrazione dei motivi esi caratterizza per l'assenza di qualunque indicazione relativa: alle ragionispecifiche, in fatto e in diritto, dal ricorrente dedotte nel giudizio di merito a sostegno della, invocata, "protezione internazionale"; alle difese svolte dal Ministero dell'Interno nel giudizio di merito; alle ragioni a sostegno della decisione di segno negativo contenuta nel decreto impugnato, nell'atto solo sommariamente criticato in ciascun motivo di impugnazione. Il ricorso è dunque inammissibile per violazione della citata disposizione di legge processuale. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l’8 luglio2020. [OSCURATO:PERSONA] Giorgio