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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 11010/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da di [OSCURATO:PERSONA] diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di quattro diverse sentenzedi condanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra tutti i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelli successivi, tenuto conto della significativa distanza temporale intercorsa tra diessi, dei differenti luoghi di consumazione e della diversa natura dei medesimi nonché dellanon totale coincidenza dei concorrenti per cui i reati commessi sono riconducibili adautonome risoluzioni criminose;Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11010/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4323/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40718/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da di [OSCURATO:PERSONA] diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di quattro diverse sentenzedi condanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra tutti i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelli successivi, tenuto conto della significativa distanza temporale intercorsa tra diessi, dei differenti luoghi di consumazione e della diversa natura dei medesimi nonché dellanon totale coincidenza dei concorrenti per cui i reati commessi sono riconducibili adautonome risoluzioni criminose;Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da di [OSCURATO:PERSONA] diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di quattro diverse sentenzedi condanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra tutti i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelli successivi, tenuto conto della significativa distanza temporale intercorsa tra diessi, dei differenti luoghi di consumazione e della diversa natura dei medesimi nonché dellanon totale coincidenza dei concorrenti per cui i reati commessi sono riconducibili adautonome risoluzioni criminose;Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11010/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4323/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40718/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da di [OSCURATO:PERSONA] diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di quattro diverse sentenzedi condanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra tutti i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelli successivi, tenuto conto della significativa distanza temporale intercorsa tra diessi, dei differenti luoghi di consumazione e della diversa natura dei medesimi nonché dellanon totale coincidenza dei concorrenti per cui i reati commessi sono riconducibili adautonome risoluzioni criminose;Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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