CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 09/07/2021 la Corte di appello di Brescia in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo del 20/10/2016 ad esito di rito abbreviato, esclusa la continuazione, ha ridotto la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena per il delitto ascritto con conferma nel resto (art.629 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., nonché in relazione agli art. 192, 546, 533 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica; nel corpo della motivazione si fa riferimento a tre telefonate a carattere minaccioso, due delle quali riferite al [OSCURATO:PERSONA], la terza invece ad un altro soggetto di nome Toni e con accento straniero; ciò nonostante, sebbene né l'analisi dei tabulati, né le indagini condotte sull'incendio del negozio della moglie del Vaglietti abbiano consentito di risalire all'identità dell'autore della seconda telefonata questa viene comunque riferita al ricorrente. Risulta violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte di appello ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in violazione delle indicazioni interpretativa fornite dalle Sezioni Unite Filardo, senza tenere conto degli articolati rapporti tra le parti che sfociavano in una controversia civile in sede esecutiva. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 2756 cod. civ., nonché vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la disposizione normativa richiamata è alla base dell'intero procedimento, in considerazione della disciplina del diritto di ritenzione esercitato dalla persona offesa a fronte di un debito residuo di soli tremila euro, mentre era già stata corrisposta una somma pari a sedicimila euro pari a circa 1'80% del debito. La persona offesa non aveva diritto a ritenere il trattore essendo stato il suo credito pienamente soddisfatto dall'assicurazione. La condotta del ricorrente seppur non consentita è stata posta in essere nella ragionevole convinzione di agire secondo la legge. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente trattando due aspetti nell'ambito della medesima questione, ovvero la possibilità di considerare effettivamente quale estorsione la condotta contestata piuttosto che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni oltre ogni ragionevole dubbio, attesa 2 Re la richiamata riferibilità al ricorrente anche della seconda telefonata e la particolarità delle relazioni intercorrenti con la persona offesa, quale soggetto asseritamente tenuto ad una prestazione in favore del [OSCURATO:PERSONA]. In via preliminare occorre osservare, quanto alla formulazione del primo motivo, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, in motivazione). La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della motivazione carente, contraddittoria o manifestamente illogica, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado, ritenendo non ricorrente esclusivamente la continuazione ed incidendo conseguentemente sulla dosimetria della pena in senso favorevole allo stesso. I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità. Deve essere quindi ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi 3 lit dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01). 3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, infatti, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico- argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 4 H4- 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). 5. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata al ricorrente, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi durante il giudizio abbreviato, tenuto conto di tutta la documentazione confluita nel fascicolo dibattimentale, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni presenti, oltre che in considerazione della documentazione relativa alla controversia civile avviata dal Vaglietti per ottenere il pagamento di quanto dovuto per la riparazione del mezzo del [OSCURATO:PERSONA], che attestavano le circostanze e il contesto in cui si procedeva nei confronti dello stesso. Ciò posto, occorre osservare che con i motivi di ricorso sopra richiamati si propone all'evidenza una rilettura nel merito delle risultanze del dibattimento non consentita in questa sede. In altri termini, il ricorrente si limita a prospettare una considerazione frammentaria e non approfondita dell'insieme delle risultanze di giudizio, secondo una prospettiva di parte che non tiene conto della complessiva ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, con particolare riferimento ad una serie progressiva di condotte oggettivamente minacciose e incidenti sulla libera determinazione della persona offesa che, gravemente incisa nella propria libertà morale e materiale, anche a causa di comportamenti davvero rilevanti posti in essere anche nei confronti dei suoi familiari, rinunciava al suo diritto di agire liberamente in sede civile per ottenere il corrispettivo di una prestazione dovuta dal ricorrente. Nel considerare tali univoci elementi, il giudice di secondo grado ha affrontato esplicitamente i temi oggetto dei motivi di appello e riproposti pedissequamente in questa sede ed ha fatto buon governo dei principi enunciati dalle Sez. U Filardo, con particolare riferimento all'intensità del dolo, chiaramente indicativo di una finalità estorsiva. Difatti, le Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 02, hanno chiarito, circa le modalità di accertamento del dolo di estorsione, che la prova in questione ha carattere indiretto e deve essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro inequivoca potenzialità offensiva siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, che si caratterizzano come momenti assolutamente significativi e motivatamente ritenuti 5 14da tali dalla Corte di appello nel qualificare il fatto in termini di estorsione. Gli elementi significativi in tal senso sono stati puntualmente vagliati dal giudice di appello che - anche quanto alla chiamata effettuata da soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA] con accento slavo, che comunque richiedeva la consegna del mezzo nell'evidente interesse dello stesso — ha chiarito come le minacce si inserissero in un contesto complessivamente collegato ed integrato, chiaramente riferibile agli interessi non leciti del ricorrente, tanto che, proprio immediatamente dopo, venivano poste in essere azioni profondamente lesive e a portata chiaramente intimidatoria nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Le tre telefonate sono, dunque, state messe in correlazione tra loro dal giudice di primo e di secondo grado in modo coerente e chiaro, con motivazione logica e persuasiva, essendo stato chiarito come tale attività, oltre ogni ragionevole dubbio, fosse stata posta in essere per evitare che il mezzo in uso al [OSCURATO:PERSONA], e di proprietà del padre, venisse posto all'asta in considerazione del suo inadempimento. Con tale motivazione, del tutto logica e persuasiva, il ricorrente non si confronta dandone una lettura parziale, non argomentata ed eccentrica nei propri motivi di ricorso, sostanzialmente limitandosi a reiterare le argomentazioni già introdotte con l'atto di appello e motivatamente disattese. Ne consegue all'evidenza anche la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso in ordine alla corretta qualificazione giuridica della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che di estorsione. La Corte di appello, con motivazione del tutto lineare, congrua e persuasiva, ha chiarito come nessuna legittima pretesa potesse essere riconosciuta in capo al ricorrente, già inadempiente rispetto ad una obbligazione assunta nei confronti della persona offesa per la prestazione di servizi regolarmente effettuati, che cercava di ottenere la restituzione del proprio mezzo senza adempiere alla propria prestazione, intimidendo la parte offesa con condotte decisamente minacciose e violente su cose e persone, ottenendo così la restituzione del mezzo e la interruzione della azione civile avviata, in mancanza di qualsiasi lecito diritto in tal senso. La difesa, anche in questo caso, non si confronta con l'articolata motivazione resa dal giudice di secondo grado, che ha chiarito come non appena venne interrotto il giudizio civile con restituzione del mezzo, senza pagamento di quanto dovuto, le intimidazioni cessarono e non ci furono più azioni pericolose per la persona offesa e la sua famiglia. Un elemento questo di decisa rilevanza nel riferire chiaramente la complessiva condotta al [OSCURATO:PERSONA]. Nella logica e persuasiva ricostruzione è dunque emerso come il ricorrente avesse ottenuto, in mancanza di legittimo titolo, non solo la restituzione del mezzo, ma anche l'interruzione della legittima azione avviata in sede civile dalla persona offesa. Non si confronta, dunque, la difesa con tale dato risolutivo, mentre si concentra su dati non rilevanti, richiamando, senza neanche allegarlo puntualmente, un asserito pagamento da parte dell'assicurazione, che è dato non solo non specificato, che fa chiaramente scadere l'argomentazione in una evidentissima genericità, ma anche puntualmente chiarito e superato dalle dichiarazioni della persona offesa, che specificava che solo una parte dei lavori era coperta dal pagamento dell'assicurazione, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva commissionato ulteriori lavorazioni mai pagate alla carrozzeria di proprietà della persona offesa. 6. Anche il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione e violazione di legge quanto al tema del corretto esercizio del diritto di ritenzione con violazione dell'art. 2756 cod. civ. è manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, il tema non ha rappresentato oggetto di motivo di appello e non può dunque essere introdotto per la prima volta in questa sede. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869- 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). 7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata