CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3935/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla attendibilità dell'avvistamento da parte dell'operante, è manifestamente infondato rispetto alla incensurabile motivazione che ha avallato l'individuazione dello stesso in base alla certezza fornita dal testimone e all'accertamento della mancata e non giustificata presentazione del ricorrente sul luogo di lavoro; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sul mancato approfondimento istruttorio, costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, in ordine alla mancanza della sua assoluta necessità; Ritenuto che anche il terzo motivo, sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., costituisce inammissibile censura in fatto alla incensurabile ritenuta non lieve offensività del fatto in ragione dell'approfittamento dell'autorizzazione al lavoro e dell'incontro non consentito; Ritenuto che il quarto motivo è del tutto genericamente riferito alla responsabilità e alla causa di non punibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M