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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26911/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 cod. proc. pen non è consentito dalla legge in sede di legittimità è inammissibile in quanto deduce un vizio di motivazione in ordine ad una violazione processuale e in quanto fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza tener conto delle argomentazioni offerte da quest'ultimo (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è ugualmente indeducibile, perché anche in questo caso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che, inoltre, il motivo è anche manifestamente infondato, alla luce della chiara indicazione del riferimento normativo e della natura intrinseca del bene sottratto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 cod. proc. pen non è consentito dalla legge in sede di legittimità è inammissibile in quanto deduce un vizio di motivazione in ordine ad una violazione processuale e in quanto fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza tener conto delle argomentazioni offerte da quest'ultimo (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è ugualmente indeducibile, perché anche in questo caso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che, inoltre, il motivo è anche manifestamente infondato, alla luce della chiara indicazione del riferimento normativo e della natura intrinseca del bene sottratto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 26911/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris