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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 04178/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 00Z5Y4F (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] -C.U.I. 01QS8TT nato ad APRILIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04UTOWT [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02LEPIE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro TIVOLI, sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di UDINE, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, il rinvio della decisione in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione sollevata con l'ordinanza n. 36738 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della sezione V penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 luglio 2021, la Corte di appello di Trieste ha riformato parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine il 30 ottobre 2020, all'esito di giudizio abbreviato.

In particolare, per quanto interessa in questa sede: ha riformato la sentenza di primo grado riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], disapplicando la recidiva e modificando, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio; ha confermato la sentenza, quanto all'affermazione della penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio, in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono imputati di più furti in appartamento consumati e tentati commessi nel territorio della provincia di Udine tra il 28 settembre e il 30 ottobre 2019.

In tutti i casi è stata contestata l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; in tutti i casi (fa eccezione il solo capo a) è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. (aggravante privilegiata ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4, cod. pen.).

Ricorre poi, nella maggior parte dei casi, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. (anch'essa disciplinata daWart. 624-bis, comma 4, cod. pen.) La pena inflitta è stata determinata: - per [OSCURATO:PERSONA] [imputato dei reati di cui ai capi b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m)}, nella misura di anni tre, mesi otto di reclusione ed C 1.600,00 di multa dalla Corte di appello, che ha escluso la sussistenza della contestata recidiva e ha confermato nel resto la decisione di primo grado; - per [OSCURATO:PERSONA] [imputato dei reati di cui ai capi a) b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), mll, nella misura di anni quattro di reclusione ed C 1.800,00 di multa dal giudice di primo grado, che, con decisione confermata in appello, ha ritenuto la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo d), ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquerinale) e alle aggravanti non privilegiate; - per [OSCURATO:PERSONA] [imputato dei reati di cui ai capi j), I), m)], nella misura di anni due, mesi otto, giorni dieci di reclusione ed C 867,00 di multa dal giudice di primo grado, che, con decisione confermata in appello, ha ritenuto la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo j), ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) e alle aggravanti non privilegiate;- per [OSCURATO:PERSONA] [imputato dei reati di cui ai capi e), f), h), i), j).

I), m)], nella misura di anni quattro di reclusione ed C 1.800,00 di multa dal giudice di primo grado che, con decisione confermata in appello, ha ritenuto la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo j), ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti non privilegiate.

3. Per mezzo dei rispettivi difensori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello.

3.1. Non è necessario esporre i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] atteso che il suo difensore e procuratore speciale vi ha rinunciato con atto depositato il 19 ottobre 2022.

Gli altri motivi devono essere invece enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

3.2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] constano di un unico motivo col quale si deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva.

3.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi.

3.3.1. Col primo motivo il difensore deduce violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Rileva che l'aggravante è stata ritenuta esistente senza tenere conto che i fatti non furono commessi di notte, ma di sera, che le case erano visibili dalla strada e, in alcuni casi, dotate di sistema di vigilanza.

Osserva che non sono state spiegate le ragioni per le quali l'età delle vittime (cui i giudici di appello hanno fatto riferimento in sentenza) avrebbe influito sulla loro capacità di difendersi e non si è chiarito come sia possibile sostenere che di tale età anagrafica [OSCURATO:PERSONA] fosse informato.

3.3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi e), f), h), j) ed I).

Osserva che, in questi casi, il valore dei beni sottratti era modesto.

Deduce, inoltre, violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e sottolinea che il ricorrente ha eseguito versamenti di somme a titolo di risarcimento del danno in favore delle vittime di tutti i reati che gli sono stati contestati.

3.3.3. Col terzo motivo, la difesa lamenta violazione degli artt. 133 e 81, comma 2, cod. peri.

Si duole dell'entità della pena inflitta e sostiene che la motivazione fornita sul punto non sarebbe adeguata, né per quanto riguarda la determinazione della pena base in misura superiore ai minimi edittali, né per quanto riguarda gli aumenti per continuazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'ad. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2.

I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si dolgono della mancata disapplicazione della recidiva e sono entrambi inammissibili.

Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione.

Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale circostanza aggravante soggettiva non potesse essere disapplicata perché, «avuto riguardo alla natura dei reati» e al tipo di condotta, i nuovi reati costituivano manifestazione del medesimo comportamento deviante, erano quindi, sia per [OSCURATO:PERSONA] che per Braidich, espressione di una più accentuata pericolosità sociale.

La Corte di appello ha approfondito tale valutazione e ha sottolineato: - con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 egli è stato più volte detenuto e pertanto la circostanza che l'ultimo dei furti in appartamento per i quali ha riportato condanna sia stato commesso nel 2011 non può avere valore, mentre rileva - e nel senso di una accentuata pericolosità - «l'inefficacia evidente dei benefici penitenziari accordati in sede di esecuzione delle pene in precedenza riportate» (pag. 7 della motivazione). - con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che egli ha sofferto detenzione da marzo a novembre 2018, le precedenti condanne si riferiscono a reati contro il patrimonio, nel presente procedimento risulta aver commesso tre furti in abitazione in due giorni, e questa condotta rappresenta «quel salto di qualità idoneo a fondare il giudizio di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità» che giustifica l'applicazione della recidiva.

La Corte territoriale, dunque, ha ritenuto sia per [OSCURATO:PERSONA] che per Braidich che le condotte oggetto del procedimento, per la Foro gravità e offensività, fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica.

2.1. è appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, il riconoscimento della recidiva reiterata è conseguenza di dichiarazioni di recidiva contenute in sentenze irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Braidich ben prima delle commissione dei fatti per cui si procede, sicché anche l'ulteriore argomento, sviluppato dal difensore nel corso della discussione orale, secondo il quale non sarebbe sufficiente a ritenere la recidiva reiterata, la constatazione che, al momento della consumazione del reato, gli imputati erano gravati da più condanne definitive, appare priva di pregio (sul tema cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 36738 del 13/09/2022 con la quale è stata rimessa alla Sezioni Unite la seguente questione controversa: «se, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, sia necessaria una sentenza, divenuta irrevocabile anteriormente al fatto per il quale si procede, che abbia condannato l'imputato per un reato aggravato dalla recidiva»).

3. Resta da esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo, col quale il ricorrente si duole dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095).

Muovendo da queste premesse in diritto, il ricorso sarebbe fondato se la sentenza impugnata si fosse limitata a constatare che i furti avvennero in orario serale, ma così non è.

La Corte territoriale ha sottolineato, infatti, che in tutti i casi per cui si procede i furti furono «commessi o tentati in danno di case o ville isolate, indipendenti, situate in luoghi appartati, sovente circondate da aree verdi, campi o giardini» e non è ragionevolmente contestabile che questi dati di fatto abbiano determinato in concreto una situazione di vulnerabilità.

Quanto all'esistenza di telecamere o sistemi di allarme, la sentenza impugnata riferisce che tali sistemi erano installati solo negli immobili di cui ai capi f) e g) e che, in entrambi i casi, furono disattivati sicché la situazione di minorata difesa conseguente alla collocazione dell'immobile in un luogo isolato non è stata neutralizzata dai presidi posti a tutela della proprietà.

Nel tenore complessivo della motivazione, l'ulteriore riferimento all'età avanzata degli occupanti dell'immobile può essere considerato ininfluente.

Si tratta, dunque, di argomentazioni congrue, non contraddittorie né manifestamente illogiche, che resistono ai rilievi del ricorrente.

4. Conclusioni analoghe si impongono con riferimento al secondo motivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen. 4.1.

Per quanto riguarda la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. si deve osservare che, per giurisprudenza costante, ai fini del riconoscimento di questa attenuante occorre tenere conto di tutti gli effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa e, più in generale, di tutti gli elementi della fattispecie concreta «necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402; Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952).

Ne consegue che, per ritenere la particolare tenuità del danno, non basta (come vorrebbe la difesa) far riferimento al valore dei beni sottratti.

La Corte territoriale ha fatto buon governo di questi principi quando ha sottolineato che, al di là del valore dei beni (peraltro non modesto), per commettere i furti di cui ai capi e}, f), h), j) ed I) (in relazione ai quali l'applicazione della attenuante è stata richiesta) furono arrecati danni materiali agli immobili.

4.2. Nel dolersi della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] osserva che (come risulta dalla sentenza del Tribunale), prima dell'ammissione del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati hanno versato a titolo di risarcimento del danno: C 800,00 alla vittima del reato di cui al capo e); C 300,00 alla vittima del reato di cui al capo f); C 200,00 alla vittima del reato di cui al capo h); C 150,40 alla vittima dei reato di cui al capo i); C 800,00 alla vittima del reato di cui al capo j); C 600,00 alla vittima del reato di cui al capo I); C 300,00 alla vittima del reato di cui al capo m).

La difesa sostiene che l'attenuante in parola sarebbe stata esclusa solo perché la riparazione del danno non è stata integrale, senza considerare che le persone offese si sono ritenute soddisfatte e non si sono costituite parti civili e senza motivare sulle ragioni per le quali il risarcimento compiuto non sarebbe stato sufficiente.

Così argomentando il ricorrente non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata secondo la quale lo scostamento tra le somme versate e l'entità dei danni arrecati è evidente (pag. 8 della motivazione).

La mancata costituzione in giudizio, peraltro, non può essere equiparata a una dichiarazione liberatoria.

Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui, «ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale, sicché non possono giovare all'imputato, in caso di riparazione parziale o inadeguata, la dichiarazione liberatoria della persona offesa o la considerazione degli sforzi economici affrontati per effettuarla» (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255187).

L'attenuante, del resto, trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale (in questo senso Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368; Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424).

A ciò deve aggiungersi che lo sforzo risarcitoric> compiuto è stato valutato dai giudici di merito ai fini della concessione delle attenuanti generiche come ritenuto possibile da una consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 34522 del 27/06/2013; Vinetti, Rv. 256134; Sez. 2, n. 21511 del 07/04/2021, Privitera, Rv. 281233).

5. Col terzo e ultimo motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole del trattamento sanzionatorio che non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza, dell'ottimo comportamento processuale, del contesto familiare in cui si sono sviluppati i fatti delittuosi, del fatto che, nella maggior parte dei casi, [OSCURATO:PERSONA] rimase in macchina in attesa dei complici.

A questo proposito è sufficiente ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

Nel caso di specie, la pena base per il reato di cui al capo j), ritenuto più grave, è stata indicata nella misura di anni sei di reclusione ed C 1.500,40 di multa, di poco superiore al minimo edittale.

Ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4, cod. pen., infatti, le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. - ritenute sussistenti per il reato di cui al capo j) (individuato come il più grave tra quelli ritenuti in continuazione) - non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle attenuanti sicché la pena base deve essere determinata con riferimento alla cornice edittale prevista dall'art. 624-bis, comma 3, (reclusione da cinque e dieci anni e multa da C 1.000 a C 2.500) per poi procedere all'applicazione delle attenuanti.

Nel caso di specie, lo scostamento dal minimo è stato congruamente motivato con riferimento alla gravità del fatto e il successivo aumento per continuazione è stato determinato in misura minima, con un aumento maggiore per i delitti consumati e minore per i delitti tentati.

Si tratta, dunque, di una motivazione congrua che non può essere censurata in questa sede.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare una somma in favore della Cassa delle ammende.

In considerazione delle ragioni di inammissibilità, si ritiene di determinare questa somma nella misura di C 1.000,00 per Hudorovich, che ha rinunciato al ricorso, e nella misura di C 3.000,00 ciascuno per gli altri ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 00Z5Y4F (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] -C.U.I. 01QS8TT nato ad APRILIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04UTOWT [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02LEPIE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro TIVOLI, sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di UDINE, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, il rinvio della decisione in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione sollevata con l'ordinanza n. 36738 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della sezione V penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2021, la Corte di appello di Trieste ha riformato parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine il 30 ottobre 2020, all'esito di giudizio abbreviato. In particolare, per quanto interessa in questa sede: ha riformato la sentenza di primo grado riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], disapplicando la recidiva e modificando, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio; ha confermato la sentenza, quanto all'affermazione della penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio, in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono imputati di più furti in appartamento consumati e tentati commessi nel territorio della provincia di Udine tra il 28 settembre e il 30 ottobre 2019. In tutti i casi è stata contestata l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; in tutti i casi (fa eccezione il solo capo a) è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. (aggravante privilegiata ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4, cod. pen.). Ricorre poi, nella maggior parte dei casi, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. (anch'essa disciplinata daWart. 624-bis, comma 4, cod. pen.) La pena inflitta è stata determinata: - per [OSCURATO:PERSONA] [imputato dei reati di cui ai capi b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m)}, nella misura di anni tre, mesi otto di reclusione ed C 1.600,00 di multa dalla Corte di appello, che ha escluso la sussistenza della contestata recidiva e ha confermato nel resto la decisione di primo grado; - per [OSCURATO:PERSONA] [imputato dei reati di cui ai capi a) b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), mll, nella misura di anni quattro di reclusione ed C 1.800,00 di multa dal giudice di primo grado, che, con decisione confermata in appello, ha ritenuto la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo d), ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquerinale) e alle aggravanti non privilegiate; - per [OSCURATO:PERSONA] [imputato dei reati di cui ai capi j), I), m)], nella misura di anni due, mesi otto, giorni dieci di reclusione ed C 867,00 di multa dal giudice di primo grado, che, con decisione confermata in appello, ha ritenuto la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo j), ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) e alle aggravanti non privilegiate;- per [OSCURATO:PERSONA] [imputato dei reati di cui ai capi e), f), h), i), j). I), m)], nella misura di anni quattro di reclusione ed C 1.800,00 di multa dal giudice di primo grado che, con decisione confermata in appello, ha ritenuto la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo j), ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti non privilegiate. 3. Per mezzo dei rispettivi difensori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello. 3.1. Non è necessario esporre i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] atteso che il suo difensore e procuratore speciale vi ha rinunciato con atto depositato il 19 ottobre 2022. Gli altri motivi devono essere invece enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] constano di un unico motivo col quale si deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. 3.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 3.3.1. Col primo motivo il difensore deduce violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Rileva che l'aggravante è stata ritenuta esistente senza tenere conto che i fatti non furono commessi di notte, ma di sera, che le case erano visibili dalla strada e, in alcuni casi, dotate di sistema di vigilanza. Osserva che non sono state spiegate le ragioni per le quali l'età delle vittime (cui i giudici di appello hanno fatto riferimento in sentenza) avrebbe influito sulla loro capacità di difendersi e non si è chiarito come sia possibile sostenere che di tale età anagrafica [OSCURATO:PERSONA] fosse informato. 3.3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi e), f), h), j) ed I). Osserva che, in questi casi, il valore dei beni sottratti era modesto. Deduce, inoltre, violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e sottolinea che il ricorrente ha eseguito versamenti di somme a titolo di risarcimento del danno in favore delle vittime di tutti i reati che gli sono stati contestati. 3.3.3. Col terzo motivo, la difesa lamenta violazione degli artt. 133 e 81, comma 2, cod. peri. Si duole dell'entità della pena inflitta e sostiene che la motivazione fornita sul punto non sarebbe adeguata, né per quanto riguarda la determinazione della pena base in misura superiore ai minimi edittali, né per quanto riguarda gli aumenti per continuazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'ad. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si dolgono della mancata disapplicazione della recidiva e sono entrambi inammissibili. Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale circostanza aggravante soggettiva non potesse essere disapplicata perché, «avuto riguardo alla natura dei reati» e al tipo di condotta, i nuovi reati costituivano manifestazione del medesimo comportamento deviante, erano quindi, sia per [OSCURATO:PERSONA] che per Braidich, espressione di una più accentuata pericolosità sociale. La Corte di appello ha approfondito tale valutazione e ha sottolineato: - con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 egli è stato più volte detenuto e pertanto la circostanza che l'ultimo dei furti in appartamento per i quali ha riportato condanna sia stato commesso nel 2011 non può avere valore, mentre rileva - e nel senso di una accentuata pericolosità - «l'inefficacia evidente dei benefici penitenziari accordati in sede di esecuzione delle pene in precedenza riportate» (pag. 7 della motivazione). - con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che egli ha sofferto detenzione da marzo a novembre 2018, le precedenti condanne si riferiscono a reati contro il patrimonio, nel presente procedimento risulta aver commesso tre furti in abitazione in due giorni, e questa condotta rappresenta «quel salto di qualità idoneo a fondare il giudizio di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità» che giustifica l'applicazione della recidiva. La Corte territoriale, dunque, ha ritenuto sia per [OSCURATO:PERSONA] che per Braidich che le condotte oggetto del procedimento, per la Foro gravità e offensività, fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica. 2.1. è appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, il riconoscimento della recidiva reiterata è conseguenza di dichiarazioni di recidiva contenute in sentenze irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Braidich ben prima delle commissione dei fatti per cui si procede, sicché anche l'ulteriore argomento, sviluppato dal difensore nel corso della discussione orale, secondo il quale non sarebbe sufficiente a ritenere la recidiva reiterata, la constatazione che, al momento della consumazione del reato, gli imputati erano gravati da più condanne definitive, appare priva di pregio (sul tema cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 36738 del 13/09/2022 con la quale è stata rimessa alla Sezioni Unite la seguente questione controversa: «se, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, sia necessaria una sentenza, divenuta irrevocabile anteriormente al fatto per il quale si procede, che abbia condannato l'imputato per un reato aggravato dalla recidiva»). 3. Resta da esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo, col quale il ricorrente si duole dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). Muovendo da queste premesse in diritto, il ricorso sarebbe fondato se la sentenza impugnata si fosse limitata a constatare che i furti avvennero in orario serale, ma così non è. La Corte territoriale ha sottolineato, infatti, che in tutti i casi per cui si procede i furti furono «commessi o tentati in danno di case o ville isolate, indipendenti, situate in luoghi appartati, sovente circondate da aree verdi, campi o giardini» e non è ragionevolmente contestabile che questi dati di fatto abbiano determinato in concreto una situazione di vulnerabilità. Quanto all'esistenza di telecamere o sistemi di allarme, la sentenza impugnata riferisce che tali sistemi erano installati solo negli immobili di cui ai capi f) e g) e che, in entrambi i casi, furono disattivati sicché la situazione di minorata difesa conseguente alla collocazione dell'immobile in un luogo isolato non è stata neutralizzata dai presidi posti a tutela della proprietà. Nel tenore complessivo della motivazione, l'ulteriore riferimento all'età avanzata degli occupanti dell'immobile può essere considerato ininfluente. Si tratta, dunque, di argomentazioni congrue, non contraddittorie né manifestamente illogiche, che resistono ai rilievi del ricorrente. 4. Conclusioni analoghe si impongono con riferimento al secondo motivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen. 4.1. Per quanto riguarda la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. si deve osservare che, per giurisprudenza costante, ai fini del riconoscimento di questa attenuante occorre tenere conto di tutti gli effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa e, più in generale, di tutti gli elementi della fattispecie concreta «necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402; Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952). Ne consegue che, per ritenere la particolare tenuità del danno, non basta (come vorrebbe la difesa) far riferimento al valore dei beni sottratti. La Corte territoriale ha fatto buon governo di questi principi quando ha sottolineato che, al di là del valore dei beni (peraltro non modesto), per commettere i furti di cui ai capi e}, f), h), j) ed I) (in relazione ai quali l'applicazione della attenuante è stata richiesta) furono arrecati danni materiali agli immobili. 4.2. Nel dolersi della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] osserva che (come risulta dalla sentenza del Tribunale), prima dell'ammissione del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati hanno versato a titolo di risarcimento del danno: C 800,00 alla vittima del reato di cui al capo e); C 300,00 alla vittima del reato di cui al capo f); C 200,00 alla vittima del reato di cui al capo h); C 150,40 alla vittima dei reato di cui al capo i); C 800,00 alla vittima del reato di cui al capo j); C 600,00 alla vittima del reato di cui al capo I); C 300,00 alla vittima del reato di cui al capo m). La difesa sostiene che l'attenuante in parola sarebbe stata esclusa solo perché la riparazione del danno non è stata integrale, senza considerare che le persone offese si sono ritenute soddisfatte e non si sono costituite parti civili e senza motivare sulle ragioni per le quali il risarcimento compiuto non sarebbe stato sufficiente. Così argomentando il ricorrente non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata secondo la quale lo scostamento tra le somme versate e l'entità dei danni arrecati è evidente (pag. 8 della motivazione). La mancata costituzione in giudizio, peraltro, non può essere equiparata a una dichiarazione liberatoria. Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui, «ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale, sicché non possono giovare all'imputato, in caso di riparazione parziale o inadeguata, la dichiarazione liberatoria della persona offesa o la considerazione degli sforzi economici affrontati per effettuarla» (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255187). L'attenuante, del resto, trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale (in questo senso Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368; Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424). A ciò deve aggiungersi che lo sforzo risarcitoric> compiuto è stato valutato dai giudici di merito ai fini della concessione delle attenuanti generiche come ritenuto possibile da una consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 34522 del 27/06/2013; Vinetti, Rv. 256134; Sez. 2, n. 21511 del 07/04/2021, Privitera, Rv. 281233). 5. Col terzo e ultimo motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole del trattamento sanzionatorio che non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza, dell'ottimo comportamento processuale, del contesto familiare in cui si sono sviluppati i fatti delittuosi, del fatto che, nella maggior parte dei casi, [OSCURATO:PERSONA] rimase in macchina in attesa dei complici. A questo proposito è sufficiente ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso di specie, la pena base per il reato di cui al capo j), ritenuto più grave, è stata indicata nella misura di anni sei di reclusione ed C 1.500,40 di multa, di poco superiore al minimo edittale. Ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4, cod. pen., infatti, le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. - ritenute sussistenti per il reato di cui al capo j) (individuato come il più grave tra quelli ritenuti in continuazione) - non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle attenuanti sicché la pena base deve essere determinata con riferimento alla cornice edittale prevista dall'art. 624-bis, comma 3, (reclusione da cinque e dieci anni e multa da C 1.000 a C 2.500) per poi procedere all'applicazione delle attenuanti. Nel caso di specie, lo scostamento dal minimo è stato congruamente motivato con riferimento alla gravità del fatto e il successivo aumento per continuazione è stato determinato in misura minima, con un aumento maggiore per i delitti consumati e minore per i delitti tentati. Si tratta, dunque, di una motivazione congrua che non può essere censurata in questa sede. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare una somma in favore della Cassa delle ammende. In considerazione delle ragioni di inammissibilità, si ritiene di determinare questa somma nella misura di C 1.000,00 per Hudorovich, che ha rinunciato al ricorso, e nella misura di C 3.000,00 ciascuno per gli altri ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 04178/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris