CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tù dei poteri alla stessa conferiti, con procura pernovembre 2016, quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege.-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del suo procuratoreavv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri alla stessa conferiticon procura per atto Dr. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Rep. n.80.275 – Racc. n. 27.930 del 16 aprile 2026, rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-interveniente-Numero registro generale 21364/2024Numero sezionale 2078/2026avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma n.Numero di raccolta generale 21396/20261833/2024, pubblicata il 13/03/2024; Data pubblicazione 23/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivoemesso dal Tribunale di Roma, su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., per lasomma di € 20.265,81.A sostegno delle doglianze contenute nel giudizio ex art. 645 c.p.c.,il ricorrente eccepì, in via preliminare, l’incompetenza per territorioex art. 1469 bis c.c. del Tribunale capitolino in favore del [OSCURATO:PERSONA], all’interno del cui circondario era residente.Si costituì in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., aderendo all’eccezione diincompetenza per territorio svolta dal preteso debitore.Il Tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza per territorioin favore del Tribunale di Velletri, revocando, allo stesso tempo, ildecreto ingiuntivo opposto e rimettendo al giudice ad quem lastatuizione sulle spese di lite.Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA],lamentando, in particolare, l’illegittimità dell’omessa condanna allespese di lite nell’ipotesi di pronuncia di incompetenza per territorioinderogabile, anche laddove tutte le parti abbiano concordato nellaindicazione del nuovo foro ove riassumere la causa, e l’illegittimitàdella pronuncia gravata nella parte in cui la stessa aveva rimesso,anche per la fase definita dal Giudice a quo, la regolazione dellespese ex art. 91 c.p.c. al Giudice dichiarato competente.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4310 del 17/09/2020,dichiarò inammissibile l’appello, condannando l’appellante alpagamento delle spese di lite e al pagamento di un’ulteriore sommaex art. 96, comma 3 c.p.c.2 di 6Numero registro generale 21364/2024Numero sezionale 2078/2026Detta sentenza fu impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso perNumero di raccolta generale 21396/2026cassazione che fu accolto da questa S.C., con ordinanza n. D7a0ta 9pu2bb ldicaezlio ne 23/06/20269/03/2023.Riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., la corte capitolina, con lasentenza n. 1833 del 13/03/2024, ha compensato le spese del primoe del secondo grado di giudizio, liquidando a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. lespese relative al giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio.Avverso detta sentenza della Corte di appello di Roma, CarmineAndretta ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, affidato adue motivi.Il ricorso è resistito da controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]In data 1/06/2026 si è costituita in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di successore a titolo particolare nelrapporto controverso, a seguito della scissione parziale mediantescorporo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Per effetto della predetta scissione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha dedotto di essere subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nellatitolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, riconducibili alramo d'azienda assegnato, tra i quali il rapporto dedotto in giudizio.La società interveniente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso deduce: “ Violazione e falsa applicazionedell’art. 91 e 306 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.). Violazionee falsa applicazione dell’ art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3c.p.c.)”.In particolare, il ricorrente si duole che la sentenza gravata siapalesemente censurabile, avendo erroneamente statuito l’illegittimaed immotivata compensazione delle spese di lite per i primi due gradidi giudizio.In primo luogo, il ricorrente deduce che la corte territoriale - nonconsiderando la circostanza che l’Andretta era risultato nel merito3 di 6Numero registro generale 21364/2024Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 21396/2026totalmente vittorioso poiché il decreto ingiuntivo opposto era statoData pubblicazione 23/06/2026revocato in toto già dal tribunale capitolino in primo grado - avrebbedel tutto obliterato le prescrizioni di legge circa il principio dellasoccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spesedi giudizio che essa comporta.In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la motivazione adottataa giustificazione della compensazione delle spese di lite in relazioneai primi due gradi di giudizio sia una motivazione meramenteapparente.Il secondo motivo di ricorso deduce “Violazione e falsa applicazionedell'art. 91 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.Ad avviso del ricorrente, il giudice del rinvio - nel liquidare, per lafase ex art. 392 c.p.c., la somma di €. 1.923,00, oltre accessori, inluogo di €. 2.906,00, oltre accessori - avrebbe violato i minimitariffari, senza tener conto di quanto richiesto nella nota spese.1.1. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.Va, innanzitutto, premesso che “in ragione della funzione del giudiziodi legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazionedella legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma dicui all'art. 384, ult. comma, c.p.c., la Corte di cassazione puòritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragionegiuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte eindividuata d'ufficio, a condizione che, da un lato, tale individuazioneavvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito edesposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnatae non richieda l'esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall'altro,che l'esercizio del potere di qualificazione non confligga con ilprincipio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda edelle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta esclusoche la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciòcomporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di4 di 6Numero registro generale 21364/2024Numero sezionale 2078/2026merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto” (Sez. 3,Numero di raccolta generale 21396/2026Ordinanza n. 8208 del 28/03/2025, Rv. 674288-01). Data pubblicazione 23/06/2026Orbene, il motivo deve essere accolto in quanto la statuizione con laquale la corte territoriale ha compensato le spese dei primi due gradidel giudizio, applicando la regola della soccombenza solo in relazioneal giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio, contrasta con ilprincipio di diritto, reiteratamente affermato da questa S.C., secondocui il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere alprincipio della soccombenza applicato all'esito globale del processo,piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato;pertanto, il giudice del rinvio non deve liquidare le spese conriferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esitofinale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimentodi compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia,complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favoredella controparte (S.U., Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv.666076-01; più di recente, Sez. 2, Ordinanza n. 4818 del03/03/2026, Rv. 677313-01).Pronunciando una statuizione sulle spese di lite, nella quale non si ètenuto conto dell’esito globale del processo, ma, al contrario, si sonovalorizzati in modo parcellizzato gli esiti di ciascun grado, la corteterritoriale si è posta in contrasto con il principio sopra indicato.2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delsecondo.3. La sentenza impugnata deve, perciò, essere cassata con rinvio,per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, cui è demandata anche la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.5 di 6Numero registro generale 21364/2024Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 21396/2026 P.Q.MData pubblicazione 23/06/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ecassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, alla quale demanda, altresì, di provvedere sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile del 12 giugno 2026.Il PresidentePasqualina A.P. Condello6 di 6