CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 04308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16000-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controlicorrenti - avverso la sentenza n. 4112/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia di conferma della pronuncia della C I P di Milano, ove erano state accolte le ragioni della parte contribuente in ordine a 32 avvisi di rettifica di liquidazione di imposta di registro, sull'assunto che la società contribuente avesse locato immobili senza sottoscrivere gli appositi contratti; che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso, unitamente ai soci in proprio; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di termine ad impugnare; che, con riguardo al profilo di censura, il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e 2963, comma 4 c.c., non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (C:ass., 17317/2015; Cass., 13546/2018). Nella specie, la CTR ha errato nell'applicazione della norma sul termine lungo di impugnazione, avendo computato 180 giorni — anziché 6 mesi - dalla pubblicazione della sentenza di primo Ric. 2020 n. 16000 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- grado, pur avendo tenuto conto dei 31 giorni della sospensione feriale. Per cui, venendo a scadenza il suddetto termine il 25.1.2019 (e non il 22.1.2019), l'appello notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era tempestivo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia — Milano, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. C