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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28863/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di possibilità di desumere l'eventuale rigetto del motivo di appello anche da altra parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenziano circostanze incompatibili con il suo accoglimento (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafi, Rv. 284096; Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), nel caso in esame il riferimento in sentenza alla congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado in considerazione delle ripetute violazioni commesse dall'imputato che esprimono l'assoluta indifferenza alla prescrizione propria del provvedimento disatteso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di possibilità di desumere l'eventuale rigetto del motivo di appello anche da altra parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenziano circostanze incompatibili con il suo accoglimento (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafi, Rv. 284096; Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), nel caso in esame il riferimento in sentenza alla congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado in considerazione delle ripetute violazioni commesse dall'imputato che esprimono l'assoluta indifferenza alla prescrizione propria del provvedimento disatteso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 202
Sentenza Cassazione n. 28863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris