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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32129/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria depositata, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

D ep os itata in C 7 AGO, 2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 30/11/2018 dal Gup del Tribunale di Bari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due mesi due di reclusione ed euro 6.200,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

Argomenta che con motivo di gravame si erano contestati gli esiti del narcotest, in quanto i militari avevano impiegato lo stesso reagente sia per la marijuana che per la cocaina; gli esiti falsamente positivi del narcotest erano, dunque, viziati dal tipo di reagente impiegato ed il Giudice avrebbe dovuto ex officio disporre una perizia tossicologica per la ricostruzione dei fatti e la valutazione del trattamento sanzionatorio.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è infondato. 2.Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (Sez. 3 n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 - 02; Sez.4, n. 22238 del 29/01/2014, R 259157 - 01) e che a, tal fine, può risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez.6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 - 02).3.

Nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità, confermata dai Giudici di appello, era stata basata dal giudice di primo grado sui complessivi atti di indagine acquisiti a seguito dell'ammissione del giudizio abbreviato, atti che avevano consentito di accertare sia la tipologia della sostanza stupefacente (cocaina e marijuana) che la sua entità (verbale di arresto in flagranza, narcotest, verbale di perquisizione e sequestro, esiti dell'attività di osservazione della polizia giudiziaria, dichiarazioni rese dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni).

L'affermazione di responsabilità è, quindi, sorretta da motivazione congrua, priva di vizi logici ed in linea con il principio di diritto suesposto.

A fronte di tale adeguata motivazione il ricorrente propone rilievi in fatto, volti a contestare la valenza probatoria delle risultanze istruttorie poste a base del giudizio di colpevolezza.

Tali rilievi, oltre a sollecitare un riesame delle risultanze probatorie precluso in sede di legittimità, non tengono conto della considerazione che in sede di giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria (cfr. Sez 5, n. 42577 del 03/06/2015, Rv.264947; Sez.5, 26.3.2013, n. 20055, Rv. 255655; Sez. 5, 27.9.2013, n. 8376, Rv. 259042).

Va anche ricordato che costituisce principio consolidato che, nel giudizio abbreviato, sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (cfr ex multis Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, Rv.273345; Sez.2, n.19483 del 16/04/2013, Rv.256038;Sez.5, n.46406 del 06/06/2012, Rv.254081).

4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria depositata, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. D ep os itata in C 7 AGO, 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 30/11/2018 dal Gup del Tribunale di Bari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due mesi due di reclusione ed euro 6.200,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Argomenta che con motivo di gravame si erano contestati gli esiti del narcotest, in quanto i militari avevano impiegato lo stesso reagente sia per la marijuana che per la cocaina; gli esiti falsamente positivi del narcotest erano, dunque, viziati dal tipo di reagente impiegato ed il Giudice avrebbe dovuto ex officio disporre una perizia tossicologica per la ricostruzione dei fatti e la valutazione del trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è infondato. 2.Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (Sez. 3 n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 - 02; Sez.4, n. 22238 del 29/01/2014, R 259157 - 01) e che a, tal fine, può risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez.6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 - 02).3. Nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità, confermata dai Giudici di appello, era stata basata dal giudice di primo grado sui complessivi atti di indagine acquisiti a seguito dell'ammissione del giudizio abbreviato, atti che avevano consentito di accertare sia la tipologia della sostanza stupefacente (cocaina e marijuana) che la sua entità (verbale di arresto in flagranza, narcotest, verbale di perquisizione e sequestro, esiti dell'attività di osservazione della polizia giudiziaria, dichiarazioni rese dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni). L'affermazione di responsabilità è, quindi, sorretta da motivazione congrua, priva di vizi logici ed in linea con il principio di diritto suesposto. A fronte di tale adeguata motivazione il ricorrente propone rilievi in fatto, volti a contestare la valenza probatoria delle risultanze istruttorie poste a base del giudizio di colpevolezza. Tali rilievi, oltre a sollecitare un riesame delle risultanze probatorie precluso in sede di legittimità, non tengono conto della considerazione che in sede di giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria (cfr. Sez 5, n. 42577 del 03/06/2015, Rv.264947; Sez.5, 26.3.2013, n. 20055, Rv. 255655; Sez. 5, 27.9.2013, n. 8376, Rv. 259042). Va anche ricordato che costituisce principio consolidato che, nel giudizio abbreviato, sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (cfr ex multis Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, Rv.273345; Sez.2, n.19483 del 16/04/2013, Rv.256038;Sez.5, n.46406 del 06/06/2012, Rv.254081). 4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre
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