CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:!Akrc''. 15.- c c-‘'`/"\--‘.\/ E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2023 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore la somma di euro 112.200,00, in relazione alla custodia cautelare in carcere sofferta dall'Il gennaio 2018 al 25 luglio 2019, per complessivi 561 giorni, in applicazione di una misura cautelare emessa da parte del G.I.P. del Tribunale di Palermo. La misura custodiale era stata, in particolare, applicata nella ritenuta ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla perpetrazione dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo B), concorso in estorsione aggravata (capo D), concorso in tentata estorsione aggravata (capo P) e concorso in intestazione fittizia al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale (capi NN e 00). Limitato il quadro indiziario dal Tribunale del riesame a seguito dell'esclusione del reato rubricato sub D e delle aggravanti ex art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 contestate in relazione alle intestazioni fittizie, il [OSCURATO:PERSONA] è stato, quindi, assolto da .tutte le superiori imputazioni con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 25 luglio 2019, poi confermata dalla locale Corte di appello con pronuncia del 13 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2022. 1.1. La Corte territPriale ha Parzialmente accolto la successiva domanda di riparazione per ingiusta detenzione di [OSCURATO:PERSONA] nella ritenuta sussistenza di un'ipotesi di ingiustizia formale in ordine alla restrizione cautelare sofferta, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., in particolar modo ritenendo che i fatti a lui imputabili fossero da sussumersi nell'ipotesi della colpa lieve, incidente ai soli fini della riduzione del quantum debeatur, e non già in quella dél dolo o della colpa grave, non ravvisandosi la possibilità di affermare che l'istante avesse dato o concorso a dare causa all'applicazione della misura custodiale, agendo in modo tale da creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata tale misura nei suoi confronti. Per i giudici della riparazione, in particolare, la consapevolezza del legame intercorrente tra l'associazione mafiosa e il proprio padre [OSCURATO:PERSONA], le informazioni ricevute da quest'ultimo circa le attività svolte in vicende criminose, oltre al ruolo di messaggero da lui reiteratamente ricoperto per favorire i rapporti tra il genitore ed appartenenti ad altre famiglie mafiose, sono tutti aspetti che, pur non costituendo condotte di colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., sono apparse, pur tuttavia, di significativa valenza ai fini dell'abbattimento della somma da liquidarsi in favore del richiedente.2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo, deducendo quattro motivi di censura. Con il primo ha eccepito violazione di legge, per erronea applicazione dei canoni di giudizio propri del processo penale in luogo di quelli civilistici ai fini dell'accertamento del requisito della colpa grave, preclusivo del riconoscimento dell'indennità per ingiusta detenzione. La Corte di merito, infatti, avrebbe errato nell'aver desunto l'assenza della causa ostativa alla riparazione dalla sola intervenuta emissione della pronuncia assolutoria di merito, escludendo, in virtù di un automatismo logico-giuridico invero non consentito, la ricorrenza del dolo o della colpa grave nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece, avrebbe avuto una contiguità connivente con pericolosi ambienti criminali, tale da giustificare, se non la configurazione della sua responsabilità penale, comunque la ricorrenza della causa ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. Con la seconda censura il Ministero ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 314, 315 e 546 cod. proc. pen., lamentando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle condizioni idonee ad escludere la ricorrenza del dolo o della colpa grave. Avrebbe errato la Corte di appello per aver solo richiamato le motivazioni rese dai giudici di merito per escludere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per giustificare il conseguente Ticonoscimento in suo favore del diritto all'indennizzo' per ingiusta detenzione, senza esprimere, pertanto, nessuna adeguata giustificazione logico-giuridica che, sulla scorta di precisi elementi già a disposizione del giudice della cautela, potesse giustificare, con vaglio ex ante ed autonomo rispetto all'assunta decisione assolutoria, le ragioni di insussistenza di una sua condotta dolosa o gravemente colposa di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Con il terzo motivo il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 314 cod. proc. pen. e 43 cod. pen. per erronea interpretazione del concetto di colpa grave, lamentando l'intervenuta sussunzione dei fatti ascritti all'istante nell'ipotesi della colpa lieve in luogo di quelle del dolo o della colpa grave. Il giudice della riparazione, in particolare, avrebbe errato nel non aver considerato quale espressione del requisito della colpa grave la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] - alla' stregua di quanto risultato provato nel giudizio di merito - avesse- aVuto rapporti di ambigua frequentazione con soggetti gravati da precedenti penali, oltre che appartenenti a sodalizi criminosi di stampo mafioso, partecipando a summit del mandamento mafioso del padre e favorendo l'organizzazione di incontri tra quest'ultimo e referenti di altre famiglie mafiose.Tali aspetti, per come ripetutamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, giustificherebbero la sussunzione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] nell'alveo della colpa grave, e non già solo della colpa lieve, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. Con l'ultima doglianza è stata dedotta, infine, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per irragionevolezza e palese incongruità della riduzione dell'indennità per colpa lieve, ritenendosi palesemente inadeguata, per difetto, l'intervenuta diminuzione del solo 20% dell'indennizzo corrisposto al Giannbrone, tenuto conto della natura particolarmente grave delle condotte a lui riferibili. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato Conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è fondato con riguardo alle prime tre doglianze dedotte, aventi natura assorbente rispetto all'ultima censura-- eccepita, conseguentemente imponendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di - Palermo. 2. Risulta, in particolare, fondato quanto esposto dall'Avvocatura ricorrente in ordine alla mancata valutazione da parte della Corte di merito del comportamento del soggetto richiedente agli autonomi fini del giudizio di riparazione. Ed infatti, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto- autonomo rrspétto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (così, ex plurimis: Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952-01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082-01).La colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione, non necessita, quindi, di estrinsecarsi in condotte costituenti, di per sé, reato, ove tali ultime, in forza di una valutazione ex ante, siano comunque tali da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare. 3. Orbene, il Collegio rileva come, nel caso di specie, non sia stata data corretta applicazione all'indicato principio, risultando carente la specificazione delle ragioni per le quali non è stata ravvisata la ricorrenza di una colpa grave, imputabile al [OSCURATO:PERSONA], ostativa alla concessione del beneficio riconosciutogli, bensì solo di una fattispecie di colpa lieve, rilevante ai soli fini della decurtazione dell'indennizzo. E' stato dato atto, infatti, unicamente della sussistenza di un quadro probatorio insufficiente, tale, per il giudice di merito, da non poter comprovare la ricorrenza delle condotte delittuose ascritte al [OSCURATO:PERSONA] - non essendovi stata prova che costui avesse mai fatto parte della c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", neppure in qualità di semplice "avvicinato" - per cui, anche tenuto conto dei contenuti collaborativi di due interrogatori resi da parte dell'istante, non vi sarebbe stata possibilità alcuna di rinvenire nei suoi comportamenti, anche solo per colpa grave, la ricorrenza di una contribuzione causale o concausale ai fini dell'emissione del provvedimento restrittivo della sua libertà personale. Il giudice della riparazione', puf 'affermandd di essere tenuto a valutare - i fatti, per come accertati in sede di merito, al diverso fine di verificare l'eventuale sussistenza di una condotta ostativa al riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., ha, tuttavia, omesso di effettuare tale specifico esame, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione del prevenuto. Le condotte specificamente perpetrate dal [OSCURATO:PERSONA], per come accertate nel giudizio di merito, sono state unicamente considerate dalla Corte territoriale per rilevarne l'incidenza ai fini della configurazione di un'ipotesi di colpa lieve, legittimante una decurtazione del quantum dell'indennizzo, ma giammai ai fini della valutazione di un'ipotetica ricorrenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento dello stesso beneficio. La Corte di appello, cioè, ha mancato di porsi nella corretta ottica del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, che è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764-01).3.1. Nel caso in esame, in particolare, risulta viziato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per non avere in alcun modo valutato, in un'ottica riparatoria, il comportamento tenuto dall'istante alla luce del completo materiale probatorio in atti, costituente il quadro indiziario valutato dal giudice della cautela con riferimento ai fatti storici accertati nella sentenza di assoluzione. I giudici della riparazione, cioè, hanno omesso di considerare e di descrivere, ai fini di un'ipotetica configurazione di una fattispecie di colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen., gli elementi riconducibili a comportamenti posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] che avevano fondato l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, che avrebbero dovuto essere considerati dal giudice della riparazione al fine di valutare la eventuale configurabilità di una condotta ostativa, di effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita. Non è dato comprendere, cioè, il perché talune condotte certamente ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA], come l'avere avuto rapporti di ambigua frequentazione con soggetti appartenenti a sodalizi mafiosi, partecipando ai relativi summit o favorendo l'organizzazione di incontri tra il proprio padre e referenti di altre famiglie mafiose, abbiano potuto giustificare la configurazione di una fattispecie di colpa lieve e non già di un'ipotetica situazione di colpa grave, ostativa alla concessione della riparazione per ingiusta detenzione. 4. L'accoglimento, per i motivi indicati, delle introduttive censure rende, all'evidenza, superflua ogni considerazione in ordine alla doglianza dedotta con l'ultimo motivo di ricorso, da ritenersi in esse assorbito. 5. Ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. P. Q. M. Annulla