CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22257/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio disposto con sentenza in data 2 dicembre 2021 della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza, pronunciata in data 29 ottobre 2018, con cui il Tribunale di Como aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di lesioni personali e rissa, commessi I'll settembre 2014, condannandoli, ciascuno, alla pena di mesi sei di reclusione, con i doppi benefici; rilevato che i ricorrenti, con il primo motivo, hanno denunciato difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, al diniego delle attenuanti generiche e al concorso di reati, mentre con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 157 cod. pen. per essere il termine di prescrizione decorso in data 10 ottobre 2022, ancor prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata; rilevato che il difensore ha depositato memoria; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza di rinvio risposto alle doglianze proposte con l'atto di appello sia in ordine alla ricostruzione del fatto - valutando la testimonianza Panzeri - e alla conseguente esclusione della legittima difesa, sia in ordine al concorso di reati, trattandosi di reati di lesioni attribuiti all'azione volontaria dei ricorrenti, sia, infine, al diniego delle attenuanti generiche; rilevato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima del decorso del termine di prescrizione indicato in ricorso; ritenuto, infine, che le rilevate cause di inammissibilità originaria rendono irrilevante il decorso del tempo successivo alla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 m