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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 24278/2026

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entenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio lasentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti allaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Varese hacondannato il ricorrente in relazione a tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale,consumati in data 09/09/2021, 11/09/2021 e 18/01/2022.2.

Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione.Il ricorrente lamenta l’omessa notifica al difensore dell’avviso di conclusionedelle indagini preliminari: nel ricorso si precisa che – alla data dell’11 luglio 2022,quando fu emesso l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. – era già intervenuta lanomina fiduciaria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due dei tre episodi diresistenza a pubblico ufficiale poi contestati in sede di giudizio; sicché, nel ricorsosi sostiene che la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. – effettuata infavore del solo difensore d’ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA] – sia da ritenere nulla.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta di avere dedotto la nullità del decreto chedispone il giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari già nel corso del giudizio di primo grado (all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA])e di avere riproposto l’eccezione di nullità nei motivi di appello.La questione è stata decisa dalla Corte di appello con erronea applicazionedella legge processuale, posto che si è ritenuto che la formulazione dell’eccezionedi nullità in parola sia possibile solo entro il termine previsto dall’art. 491, comma1, cod. proc. pen.3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinviola sentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti allaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del 13 maggio 2026, in cameradi consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Per esaminare compiutamente il motivo di ricorso è necessario dare contodi quanto emerge dagli atti, cui questa Corte ha accesso diretto, in ragione dellanatura del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093– 01).1.1.

Con riferimento alla fase delle indagini preliminari e alla sua conclusione,risulta che:- in data 09/09/2021, [OSCURATO:PERSONA] viene denunciato per resistenza apubblico ufficiale; in occasione dell’identificazione, egli dichiara domicilio e nominaproprio difensore di fiducia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] viene denunciato per resistenza apubblico ufficiale; in occasione dell’identificazione, egli dichiara domicilio e, indifetto di nomine fiduciarie, viene nominato suo difensore di ufficio l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Profitta;- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] viene denunciato per resistenza apubblico ufficiale; in occasione dell’identificazione, egli dichiara domicilio e nominaproprio difensore di fiducia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] viene emesso l’avviso di conclusione delle indaginipreliminari: gli addebiti descritti in tale atto fanno riferimento ai fatti occorsi indata 09/09/2021, 11/09/2021 e 18/01/2022; nell’avviso ex art. 415-bis cod. proc.pen. viene indicato come difensore di [OSCURATO:PERSONA] la sola Avv. [OSCURATO:PERSONA].Dagli atti non risulta che – in relazione alle denunce del 18/01/2022 e del09/09/2021 – l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non abbia accettato l’incarico professionale o chevi abbia rinunciato successivamente.

Né risulta che l’avviso ex art. 415-bis cod.proc. pen. sia stato notificato anche all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.2.

Con riferimento alla fase del giudizio, risulta inoltre che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepito l’omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. inoccasione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’eccezione fu respinta sul presupposto cheessa fosse stata tardivamente proposta.1.3.

Con riferimento al giudizio di appello, risulta che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbiaproposto la questione di nullità anche nei motivi di appello (nullità della sentenza,consequenziale alla nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552cod. proc. pen., conseguente alla mancata notifica dell’avviso di conclusione delleindagini preliminari).3.

Il motivo di appello è stato ritenuto infondato sulla base di tre argomenti:(i) l’avviso di conclusione delle indagini preliminari «è stato regolarmentenotificato all’imputato e al difensore formalmente nominato nel procedimento almomento dell’emissione dell’atto»;(ii) «a voler ritenere sussistente l’omessa notifica al difensore di fiduciaindicato in uno dei procedimenti poi riuniti, la nullità dedotta rientra tra le nullitàa regime intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. ed èsoggetta alle preclusioni previste dall’art. 491 cod. proc. pen.»; essendo stata laquestione proposta successivamente, essa deve ritenersi sanata;(iii) difetta una lesione sostanziale al diritto di difesa, concretamenteesercitato dal ricorrente nel corso del giudizio.4.

Tanto premesso, il ricorso è infondato, sebbene per ragioni diverse daquelle esplicitate nella sentenza impugnata.5.

Deve anzitutto evidenziarsi che, in relazione alle due notizie di reato percui il ricorrente aveva nominato come proprio difensore di fiducia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bossi, effettivamente, erroneamente l’Ufficio del Pubblico ministero non haprovveduto alla notifica in favore del citato difensore dell’avviso di conclusionedelle indagini preliminari.6.

Deve, in secondo luogo, escludersi che l’eccezione relativa alla mancatanotifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. debba essere dedotta entro iltermine previsto dall’art. 181, comma 3, che richiama il termine previsto dall’art.491, comma 1, cod. proc. pen.Sul punto, si era registrato, in anni passati, un contrasto di giurisprudenza,6.1.

Alcune decisioni avevano affermato che «la nullità del decreto chedispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delleindagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a penadi decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopocompiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti» (Sez. 5,n. 34515 del 04/07/2014, Grujio, Rv. 264272; in senso conforme, Sez. 5, n. 44825del 14/05/2014, Restucci, Rv. 262104; Sez. 2, n. 35420 del 11/06/2010, Sica ealtro, Rv. 248302; Sez. 3, n. 25223 del 17/04/2008, Giglio e altri, Rv. 240255;Sez. 6, n. 23246 del 06/02/2003, Sindoni, Rv. 225668).6.2.

Le decisioni più recenti, invece, escludono l’applicabilità della preclusionecodificata dall’art. 181, comma 3, del codice di rito, al caso della mancata notificadell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

È stato per esempio affermatoche «la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notificaall'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando unalesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e,pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primogrado» (Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211; in sensoconforme, tra le altre, Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475;Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, Bianchi, Rv. 272025; Sez. 5, n. 21875 del20/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 262821).6.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la mancata notifica al difensore dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari determini un vizio che incide sull’assistenzadell’imputato nel corso del procedimento penale; si determina, dunque (e aseconda dei casi), una nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, comma1, secondo periodo) – che, ove non sanata, può riverberarsi in una nullità derivata,ex art. 185, comma 1, del decreto che dispone il giudizio – o una nullità del decretodel pubblico ministero che dispone la citazione diretta a giudizio, ex art. 552,comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. (come è nel caso in esame, in cui si èproceduto nelle forme della citazione diretta a giudizio).Se la mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione indagini incidesull’assistenza dell’imputato, ne discende che il vizio di nullità del decreto chedispone la citazione diretta a giudizio deve essere dunque inquadrato nellacategoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio, codificate dall’art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Del resto, la qualificazione in detti terminidel vizio che viene qui in rilievo, è coerente (oltre che con la giurisprudenza sopraindicata al punto 6.2.) anche con alcuni arresti delle Sezioni Unite, seppureintervenute ad altro proposito (si allude Sez.

U, n. 39298 del 26/09/2006,Cieslinsky, Rv. 234835, che ha qualificato come nullità di ordine generale a regimeintermedio la mancata traduzione dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari a beneficio dell’imputato che non comprende la lingua italiana).6.4.

Ne discende che – qualificato come nullità di ordine generale a regimeintermedio della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizioil vizio che si determina in caso di mancata notifica al difensore dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari – non risulta pertinente l’evocazione deldettato dell’art. 181, comma 3, che richiama il termine codificato dall’art. 491,comma 1, cod. proc. pen.L’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., infatti, è inserito nel contesto di unadisposizione che detta la disciplina delle “nullità relative” (come chiaramenteindicato dalla rubrica dell’articolo); si deve inoltre evidenziare che l’art. 181,comma 1, esclude esplicitamente dall’ambito di disciplina di tale disposizione lenullità di ordine generale codificate dall’art. 178 o quelle definite come assolute daspecifiche disposizioni di legge.Se, dunque, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per mancatanotifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordinegenerale a regime intermedio, ne discende che – a detta nullità – non può essereapplicata la disciplina codificata dall’art. 181 cod. proc. pen.Risulta dunque errata la motivazione della Corte territoriale, allorché ritieneche l’eccezione proposta dal difensore debba essere rigettata, perché propostaoltre il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.7.

Nondimeno, l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa è infondata e,conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.7.1.

La qualificazione del vizio come nullità di ordine generale a regimeintermedio, infatti, non può comportare sempre e comunque la meccanicaconseguenza che detto vizio sia deducibile sino alla deliberazione della sentenzadi primo grado, secondo le previsioni dell’art. 180 cod. proc. pen.Infatti, il mancato rilievo ufficioso da parte del giudice e l’acquiescenza dellaparte interessata a fare valere la nullità possono infatti determinare la sanatoriadel vizio, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., a mente delquale «salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate (…) se la parteinteressata (…) ha accettato gli effetti dell’atto».Il procedimento penale è una sequenza ordinata di atti che, almeno in lineatendenziale, è concepita in modo tale da scongiurare il rischio di regressioni delprocedimento, laddove esse non rispondano ad un concreto interesse meritevoledi tutela.

In questa prospettiva – coerente anche con il principio di ragionevoledurata del processo, di rilievo costituzionale – si colloca la disciplina della sanatoriadelle nullità, codificata dal citato art. 183 cod. proc. pen. e funzionale ad evitareregressioni del procedimento non necessarie.7.2.

Ciò posto, occorre ragionare sulla funzione cui assolve l’avviso diconclusione delle indagini preliminari (con l’avvertenza che la relativa disciplina,rispetto alle scansioni processuali di cui ci si occupa in questa sede è statainteressata da significative modifiche normative, conseguenti alla c.d. riformaCartabia; modifiche che, tuttavia, non assumono rilievo nell’economia dellapresente decisione).Per quanto qui di interesse, occorre allora evidenziare che l’avviso diconclusione delle indagini preliminari assolve ad una duplice funzione di garanziaper la persona sottoposta ad indagini preliminari: con tale avviso, si assicura unaprima – e sommaria – descrizione dell’ipotesi d’accusa, con garanzia di completadiscovery degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico ministero, che diventano“accessibili” alla persona sottoposta ad indagini (art. 415-bis, comma 2, cod. proc.pen.); con tale avviso, si mette quest’ultimo in grado di interloquire con l’organoinquirente, mettendolo in condizioni di proporre ulteriori temi di indagine o diprospettare la propria versione alternativa, presentando memorie o chiedendo diessere interrogato (art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.).La ratio dell’istituto è tesa ad assicurare alla persona sottoposta ad indaginila possibilità di offrire la propria prospettazione dei fatti, nel tentativo dipersuadere il pubblico ministero a non esercitare l’azione penale e a formularerichiesta di archiviazione; si tratta, dunque, di uno strumento che intende evitaredi imporre alla persona sottoposta ad indagini di dovere unilateralmente subire la“pena del processo”, sulla base di imputazioni che avrebbero potuto essere evitate,con un previo ascolto delle ragioni dell’accusato.Una conferma di tale ricostruzione deriva dalla lettura dell’art. 416 cod. proc.pen., ove si evidenzia che è lo stesso atto che contiene l’imputazione ad esserenullo.7.3.

Tuttavia, laddove il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale ela persona accusata – oramai divenuta “imputato” in senso tecnico – accetti diconfrontarsi con l’ipotesi d’accusa, esercitando in concreto le prerogative difensivepreviste dalla conseguente sequenza processuale, può ritenersi integrata l’ipotesidi sanatoria codificata dall’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Del resto, la mancata comunicazione della sommaria enunciazione del fatto odell’avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti di indagine(ex art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen.) è surrogata dall’enunciazionedell’ipotesi d’accusa contenuta nell’imputazione e dagli analoghi avvisi chevengono somministrati ai sensi dell’art. 419, comma 2, o – in caso di citazionediretta a giudizio – ai sensi dell’art. 552, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. (conla precisazione che detto avviso, prima della c.d. riforma Cartabia, rendeva edottol’imputato del deposito degli atti presso la segreteria del pubblico ministero e, neltesto ora vigente, presso la cancelleria del giudice dell’udienza pre-dibattimentale).Ciò posto, si deve ritenere che vi sia una accettazione degli effetti dell’atto nelcaso in cui vi sia una persona chiamata a giudizio che – senza dolersi dell’avvenutaformulazione dell’imputazione ed essendo stato messo nella condizione diaccedere agli atti di indagine – accetti di confrontarsi con l’imputazione mossa neisuoi confronti, senza sollecitare la regressione del procedimento e, anzi,formulando richieste di prova, partecipando poi all’istruzione dibattimentale.8.

Devono pertanto essere affermati i seguenti principi di diritto.La nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, comma 1, secondoperiodo o del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552, comma 3, secondoperiodo, cod. proc. pen. derivante dalla mancata notifica al difensore dell’avvisodi conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordine generale a regimeintermedio.Detta nullità non è soggetta alla disciplina delle nullità relative concernenti ildecreto che dispone il giudizio prevista dall’art. 181, comma 3, cod. proc. pen.Detta nullità è rilevabile d’ufficio o deducibile nei termini previsti dagli artt.180 e 182 cod. proc. pen.

Detta nullità è tuttavia suscettibile di sanatoria, ai sensidell’art. 183 cod. proc. pen.La mancata deduzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o deldecreto di citazione diretta a giudizio da parte dell’imputato e l’accettazione deglieffetti dell’atto contenente l’imputazione, concretizzatasi nella formulazione dirichieste istruttorie e nella partecipazione attiva al processo, integra un’ipotesi diaccettazione degli effetti dell’atto di vocatio in judicium, che determina unasanatoria ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.9.

Venendo al caso di specie, occorre dare atto del fatto che, alla primaudienza dibattimentale (4 luglio 2023), la difesa dell’imputato non ha eccepito lamancata notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e, anzi, ha formulatoistanze istruttorie, chiedendo l’esame dell’imputato e l’ammissione della provatestimoniale relativa ai testimoni indicati nella lista depositata ai sensi dell’art. 468cod. proc. pen.

L’eccezione di nullità non è stata sollevata nemmeno all’udienzadel 20 febbraio 2024 (rinviata per un legittimo impedimento dell’imputato,detenuto per altra causa e non tradotto in udienza).

L’eccezione di nullità di cui sidiscute in questa sede è stata poi sollevata solo all’udienza del 15 ottobre 2024,oltre un anno dopo che il ricorrente aveva assunto la qualità di imputato,esercitando le prerogative difensive previste dal codice di rito.Tale comportamento processuale dimostra che egli aveva – per factaconcludentia – accettato gli effetti dell’atto di vocatio in judicium, sì da doversiritenere integrata l’ipotesi di sanatoria codificata dall’art. 183, comma 1, lett. a),cod. proc. pen.10.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, essendo corretta la decisione dellaCorte territoriale (sebbene sulla base di un percorso motivazionale diverso daquello articolato nel provvedimento impugnato, la cui motivazione deve dunqueessere rettificata nei termini che precedono, ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod.proc. pen.).Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio lasentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti allaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Varese hacondannato il ricorrente in relazione a tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale,consumati in data 09/09/2021, 11/09/2021 e 18/01/2022.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione.Il ricorrente lamenta l’omessa notifica al difensore dell’avviso di conclusionedelle indagini preliminari: nel ricorso si precisa che – alla data dell’11 luglio 2022,quando fu emesso l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. – era già intervenuta lanomina fiduciaria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due dei tre episodi diresistenza a pubblico ufficiale poi contestati in sede di giudizio; sicché, nel ricorsosi sostiene che la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. – effettuata infavore del solo difensore d’ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA] – sia da ritenere nulla.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta di avere dedotto la nullità del decreto chedispone il giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari già nel corso del giudizio di primo grado (all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA])e di avere riproposto l’eccezione di nullità nei motivi di appello.La questione è stata decisa dalla Corte di appello con erronea applicazionedella legge processuale, posto che si è ritenuto che la formulazione dell’eccezionedi nullità in parola sia possibile solo entro il termine previsto dall’art. 491, comma1, cod. proc. pen.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinviola sentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti allaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 13 maggio 2026, in cameradi consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per esaminare compiutamente il motivo di ricorso è necessario dare contodi quanto emerge dagli atti, cui questa Corte ha accesso diretto, in ragione dellanatura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093– 01).1.1. Con riferimento alla fase delle indagini preliminari e alla sua conclusione,risulta che:- in data 09/09/2021, [OSCURATO:PERSONA] viene denunciato per resistenza apubblico ufficiale; in occasione dell’identificazione, egli dichiara domicilio e nominaproprio difensore di fiducia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] viene denunciato per resistenza apubblico ufficiale; in occasione dell’identificazione, egli dichiara domicilio e, indifetto di nomine fiduciarie, viene nominato suo difensore di ufficio l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Profitta;- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] viene denunciato per resistenza apubblico ufficiale; in occasione dell’identificazione, egli dichiara domicilio e nominaproprio difensore di fiducia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] viene emesso l’avviso di conclusione delle indaginipreliminari: gli addebiti descritti in tale atto fanno riferimento ai fatti occorsi indata 09/09/2021, 11/09/2021 e 18/01/2022; nell’avviso ex art. 415-bis cod. proc.pen. viene indicato come difensore di [OSCURATO:PERSONA] la sola Avv. [OSCURATO:PERSONA].Dagli atti non risulta che – in relazione alle denunce del 18/01/2022 e del09/09/2021 – l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non abbia accettato l’incarico professionale o chevi abbia rinunciato successivamente. Né risulta che l’avviso ex art. 415-bis cod.proc. pen. sia stato notificato anche all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.2. Con riferimento alla fase del giudizio, risulta inoltre che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepito l’omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. inoccasione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’eccezione fu respinta sul presupposto cheessa fosse stata tardivamente proposta.1.3. Con riferimento al giudizio di appello, risulta che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbiaproposto la questione di nullità anche nei motivi di appello (nullità della sentenza,consequenziale alla nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552cod. proc. pen., conseguente alla mancata notifica dell’avviso di conclusione delleindagini preliminari).3. Il motivo di appello è stato ritenuto infondato sulla base di tre argomenti:(i) l’avviso di conclusione delle indagini preliminari «è stato regolarmentenotificato all’imputato e al difensore formalmente nominato nel procedimento almomento dell’emissione dell’atto»;(ii) «a voler ritenere sussistente l’omessa notifica al difensore di fiduciaindicato in uno dei procedimenti poi riuniti, la nullità dedotta rientra tra le nullitàa regime intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. ed èsoggetta alle preclusioni previste dall’art. 491 cod. proc. pen.»; essendo stata laquestione proposta successivamente, essa deve ritenersi sanata;(iii) difetta una lesione sostanziale al diritto di difesa, concretamenteesercitato dal ricorrente nel corso del giudizio.4. Tanto premesso, il ricorso è infondato, sebbene per ragioni diverse daquelle esplicitate nella sentenza impugnata.5. Deve anzitutto evidenziarsi che, in relazione alle due notizie di reato percui il ricorrente aveva nominato come proprio difensore di fiducia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bossi, effettivamente, erroneamente l’Ufficio del Pubblico ministero non haprovveduto alla notifica in favore del citato difensore dell’avviso di conclusionedelle indagini preliminari.6. Deve, in secondo luogo, escludersi che l’eccezione relativa alla mancatanotifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. debba essere dedotta entro iltermine previsto dall’art. 181, comma 3, che richiama il termine previsto dall’art.491, comma 1, cod. proc. pen.Sul punto, si era registrato, in anni passati, un contrasto di giurisprudenza,6.1. Alcune decisioni avevano affermato che «la nullità del decreto chedispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delleindagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a penadi decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopocompiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti» (Sez. 5,n. 34515 del 04/07/2014, Grujio, Rv. 264272; in senso conforme, Sez. 5, n. 44825del 14/05/2014, Restucci, Rv. 262104; Sez. 2, n. 35420 del 11/06/2010, Sica ealtro, Rv. 248302; Sez. 3, n. 25223 del 17/04/2008, Giglio e altri, Rv. 240255;Sez. 6, n. 23246 del 06/02/2003, Sindoni, Rv. 225668).6.2. Le decisioni più recenti, invece, escludono l’applicabilità della preclusionecodificata dall’art. 181, comma 3, del codice di rito, al caso della mancata notificadell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. È stato per esempio affermatoche «la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notificaall'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando unalesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e,pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primogrado» (Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211; in sensoconforme, tra le altre, Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475;Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, Bianchi, Rv. 272025; Sez. 5, n. 21875 del20/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 262821).6.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la mancata notifica al difensore dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari determini un vizio che incide sull’assistenzadell’imputato nel corso del procedimento penale; si determina, dunque (e aseconda dei casi), una nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, comma1, secondo periodo) – che, ove non sanata, può riverberarsi in una nullità derivata,ex art. 185, comma 1, del decreto che dispone il giudizio – o una nullità del decretodel pubblico ministero che dispone la citazione diretta a giudizio, ex art. 552,comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. (come è nel caso in esame, in cui si èproceduto nelle forme della citazione diretta a giudizio).Se la mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione indagini incidesull’assistenza dell’imputato, ne discende che il vizio di nullità del decreto chedispone la citazione diretta a giudizio deve essere dunque inquadrato nellacategoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio, codificate dall’art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Del resto, la qualificazione in detti terminidel vizio che viene qui in rilievo, è coerente (oltre che con la giurisprudenza sopraindicata al punto 6.2.) anche con alcuni arresti delle Sezioni Unite, seppureintervenute ad altro proposito (si allude Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006,Cieslinsky, Rv. 234835, che ha qualificato come nullità di ordine generale a regimeintermedio la mancata traduzione dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari a beneficio dell’imputato che non comprende la lingua italiana).6.4. Ne discende che – qualificato come nullità di ordine generale a regimeintermedio della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizioil vizio che si determina in caso di mancata notifica al difensore dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari – non risulta pertinente l’evocazione deldettato dell’art. 181, comma 3, che richiama il termine codificato dall’art. 491,comma 1, cod. proc. pen.L’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., infatti, è inserito nel contesto di unadisposizione che detta la disciplina delle “nullità relative” (come chiaramenteindicato dalla rubrica dell’articolo); si deve inoltre evidenziare che l’art. 181,comma 1, esclude esplicitamente dall’ambito di disciplina di tale disposizione lenullità di ordine generale codificate dall’art. 178 o quelle definite come assolute daspecifiche disposizioni di legge.Se, dunque, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per mancatanotifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordinegenerale a regime intermedio, ne discende che – a detta nullità – non può essereapplicata la disciplina codificata dall’art. 181 cod. proc. pen.Risulta dunque errata la motivazione della Corte territoriale, allorché ritieneche l’eccezione proposta dal difensore debba essere rigettata, perché propostaoltre il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.7. Nondimeno, l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa è infondata e,conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.7.1. La qualificazione del vizio come nullità di ordine generale a regimeintermedio, infatti, non può comportare sempre e comunque la meccanicaconseguenza che detto vizio sia deducibile sino alla deliberazione della sentenzadi primo grado, secondo le previsioni dell’art. 180 cod. proc. pen.Infatti, il mancato rilievo ufficioso da parte del giudice e l’acquiescenza dellaparte interessata a fare valere la nullità possono infatti determinare la sanatoriadel vizio, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., a mente delquale «salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate (…) se la parteinteressata (…) ha accettato gli effetti dell’atto».Il procedimento penale è una sequenza ordinata di atti che, almeno in lineatendenziale, è concepita in modo tale da scongiurare il rischio di regressioni delprocedimento, laddove esse non rispondano ad un concreto interesse meritevoledi tutela. In questa prospettiva – coerente anche con il principio di ragionevoledurata del processo, di rilievo costituzionale – si colloca la disciplina della sanatoriadelle nullità, codificata dal citato art. 183 cod. proc. pen. e funzionale ad evitareregressioni del procedimento non necessarie.7.2. Ciò posto, occorre ragionare sulla funzione cui assolve l’avviso diconclusione delle indagini preliminari (con l’avvertenza che la relativa disciplina,rispetto alle scansioni processuali di cui ci si occupa in questa sede è statainteressata da significative modifiche normative, conseguenti alla c.d. riformaCartabia; modifiche che, tuttavia, non assumono rilievo nell’economia dellapresente decisione).Per quanto qui di interesse, occorre allora evidenziare che l’avviso diconclusione delle indagini preliminari assolve ad una duplice funzione di garanziaper la persona sottoposta ad indagini preliminari: con tale avviso, si assicura unaprima – e sommaria – descrizione dell’ipotesi d’accusa, con garanzia di completadiscovery degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico ministero, che diventano“accessibili” alla persona sottoposta ad indagini (art. 415-bis, comma 2, cod. proc.pen.); con tale avviso, si mette quest’ultimo in grado di interloquire con l’organoinquirente, mettendolo in condizioni di proporre ulteriori temi di indagine o diprospettare la propria versione alternativa, presentando memorie o chiedendo diessere interrogato (art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.).La ratio dell’istituto è tesa ad assicurare alla persona sottoposta ad indaginila possibilità di offrire la propria prospettazione dei fatti, nel tentativo dipersuadere il pubblico ministero a non esercitare l’azione penale e a formularerichiesta di archiviazione; si tratta, dunque, di uno strumento che intende evitaredi imporre alla persona sottoposta ad indagini di dovere unilateralmente subire la“pena del processo”, sulla base di imputazioni che avrebbero potuto essere evitate,con un previo ascolto delle ragioni dell’accusato.Una conferma di tale ricostruzione deriva dalla lettura dell’art. 416 cod. proc.pen., ove si evidenzia che è lo stesso atto che contiene l’imputazione ad esserenullo.7.3. Tuttavia, laddove il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale ela persona accusata – oramai divenuta “imputato” in senso tecnico – accetti diconfrontarsi con l’ipotesi d’accusa, esercitando in concreto le prerogative difensivepreviste dalla conseguente sequenza processuale, può ritenersi integrata l’ipotesidi sanatoria codificata dall’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Del resto, la mancata comunicazione della sommaria enunciazione del fatto odell’avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti di indagine(ex art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen.) è surrogata dall’enunciazionedell’ipotesi d’accusa contenuta nell’imputazione e dagli analoghi avvisi chevengono somministrati ai sensi dell’art. 419, comma 2, o – in caso di citazionediretta a giudizio – ai sensi dell’art. 552, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. (conla precisazione che detto avviso, prima della c.d. riforma Cartabia, rendeva edottol’imputato del deposito degli atti presso la segreteria del pubblico ministero e, neltesto ora vigente, presso la cancelleria del giudice dell’udienza pre-dibattimentale).Ciò posto, si deve ritenere che vi sia una accettazione degli effetti dell’atto nelcaso in cui vi sia una persona chiamata a giudizio che – senza dolersi dell’avvenutaformulazione dell’imputazione ed essendo stato messo nella condizione diaccedere agli atti di indagine – accetti di confrontarsi con l’imputazione mossa neisuoi confronti, senza sollecitare la regressione del procedimento e, anzi,formulando richieste di prova, partecipando poi all’istruzione dibattimentale.8. Devono pertanto essere affermati i seguenti principi di diritto.La nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, comma 1, secondoperiodo o del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552, comma 3, secondoperiodo, cod. proc. pen. derivante dalla mancata notifica al difensore dell’avvisodi conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordine generale a regimeintermedio.Detta nullità non è soggetta alla disciplina delle nullità relative concernenti ildecreto che dispone il giudizio prevista dall’art. 181, comma 3, cod. proc. pen.Detta nullità è rilevabile d’ufficio o deducibile nei termini previsti dagli artt.180 e 182 cod. proc. pen. Detta nullità è tuttavia suscettibile di sanatoria, ai sensidell’art. 183 cod. proc. pen.La mancata deduzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o deldecreto di citazione diretta a giudizio da parte dell’imputato e l’accettazione deglieffetti dell’atto contenente l’imputazione, concretizzatasi nella formulazione dirichieste istruttorie e nella partecipazione attiva al processo, integra un’ipotesi diaccettazione degli effetti dell’atto di vocatio in judicium, che determina unasanatoria ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.9. Venendo al caso di specie, occorre dare atto del fatto che, alla primaudienza dibattimentale (4 luglio 2023), la difesa dell’imputato non ha eccepito lamancata notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e, anzi, ha formulatoistanze istruttorie, chiedendo l’esame dell’imputato e l’ammissione della provatestimoniale relativa ai testimoni indicati nella lista depositata ai sensi dell’art. 468cod. proc. pen. L’eccezione di nullità non è stata sollevata nemmeno all’udienzadel 20 febbraio 2024 (rinviata per un legittimo impedimento dell’imputato,detenuto per altra causa e non tradotto in udienza). L’eccezione di nullità di cui sidiscute in questa sede è stata poi sollevata solo all’udienza del 15 ottobre 2024,oltre un anno dopo che il ricorrente aveva assunto la qualità di imputato,esercitando le prerogative difensive previste dal codice di rito.Tale comportamento processuale dimostra che egli aveva – per factaconcludentia – accettato gli effetti dell’atto di vocatio in judicium, sì da doversiritenere integrata l’ipotesi di sanatoria codificata dall’art. 183, comma 1, lett. a),cod. proc. pen.10. Il ricorso deve dunque essere rigettato, essendo corretta la decisione dellaCorte territoriale (sebbene sulla base di un percorso motivazionale diverso daquello articolato nel provvedimento impugnato, la cui motivazione deve dunqueessere rettificata nei termini che precedono, ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod.proc. pen.).Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24278/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris