CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 09137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2603/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, domiciliato per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] popolare di Milano soc. coop. ar.l.; -intimata - avversola sentenza del Tribunale di Roma 10/07/2020, n. 10102, non notificata; C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 2603/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] popolare di Milano soc. coop. a r.l.propose opposizione avverso l’atto di precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA] fondato su sentenza del Tribunale di Roma n. 6194 del 2013 di condanna che aveva riconosciuto l’importo di € 2.875,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese distratte;si costituì controparte chiedendo il rigetto delle avverse pretese; l’opposizione fuaccolta dal Giudice di pace di Roma con sentenza n. 37586/2016,condanna dell’opposto istituto di credito alle spese ed al risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. ; ritenne il giudicante che il predetto opposto avrebbe potuto agire solo per il 50% delle somme liquidate nel titolo esecutivo per le spese di lite, residuando la possibilità del codifensore di azionare il titolo per la restante parte; avverso la sentenza di prime cure proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] riferendo di essere l ’ unico difensore antistatario legittimato ad azionare il titolo per l’intero; si costituiva l ’ istituto di credito affermando l’inammissibilità del gravame ed eccependo per la prima volta, in quella fase del giudizio, la compe nsazione giudiziale dei crediti/debiti in forza di due pronunce a suo favore; il gravame venivaaccolto dal Tribunale di Roma con s entenza n. 10102/2020 quanto all’erronea identificazione dell ’ opposto creditore distrattario, riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno della BPM per l’intero ammontare azionato; il Tribunale accoglieva inoltre l ’ eccezione di compensazione proposta dall’appellata, riconoscendo un credito residuo della BPM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 1.543,96; C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 2603/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la decisione di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] , s ebbene intimata,non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di leg ittimità ; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; p arte ricorrente ha deposita to memoria; considerato che con il primomotivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 345 cod. proc. civ. , tenuto conto che la pronuncia del giudice di appello sulla compensazione si è basata su documenti nuovi, mai prodotti in primo grado ed inseriti nel fascicolo senza istanza di ammissione, oltretutto essendo una delle due sentenze di condanna addotte stata riformata in appello, mentre la compensazione può provarsi in appello se almeno consolidatasi in questo grado, dopo rituale eccezione in primo grado ; il ricorrent e asserisce che la tardiva ed illegittima produzione di cui sopra avrebbe ingiustamente condizionato il giudizio in senso a sé sfavorevole; con il secondo motivo,denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 1243 c . c . e 115 , 1 16 e 345 cod. proc. civ. , tenuto conto che non era stata nemmeno fornita la prova del passaggio in giudicato delle due sentenze di condanna, ma piuttosto quella dell’interposto appello avverso la sentenza n. 4340/15 e della sopravvenuta riforma della sentenza n. 49286/15 , sicch é il giudice di secondo grado avrebbeerrato applicando la compensazione in giudizio; preliminarmente, va osservato che la procura del difensore della parte ricorrente deve considerarsi valida ed efficace, ai sensi degli artt.83 e 365 cod. proc. civ. in conformità ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 9 dicembre 2022, n. 36057, secondo cui«a seguito della riforma dell’ art. 83 cod. C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 2603/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti»; nella specie, la materiale congiunzione della procura con il ricorso per cassazione, nonché l’assenza di elementi, nel relativo contenuto, che escludano in modo assolutamente certo ed evidente la sua riferibilità al giudizio di cassazione, inducono, anche sulla base del principio di conservazione, a superare il dubbio in ordine alla sussistenza dei requisiti di specialità richiesti dall’art. 365 cod. proc. civ.. Ciò è a dirsi anche con riguardo alla data ed al luogo del rilascio della stessa, i quali certamente non possono ritenersi incompatibili con l’intenzione della parte di conferire il mandato (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 6 -3, n. 3267 del 2023); tanto preliminarmente osservato, il primo motivo di ricorso va disatteso perché inammissibile; C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 2603/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi il ricorrente non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata e si lamenta dell’inserimento nel fascicolo di appello dell’istituto bancario “in assenza di apposita istanza ex art. 345 cod. proc. civ., di due nuovi documenti non depositati agli atti del primo grado” (pag. 3 ricorso ) ed in particolare , lamenta l’inserimento arbitrario di due documenti: 1) la sentenza del Tribunale di Roma n. 4340/15;2) la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 49286 /15 ; è ben vero che, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, che vanno anche in questa sede confermati e ribaditi , non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l’atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l’opposizioneall’esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudicedell’opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata (cfr. in motivazione, Cass. Sez. U, 23/07/2019 n. 19889 e Cass. Sez. U, 21/09/2021n. 25478); va però evidenziato che l a decisione adottata dal giudice d'appello è conforme al consolidato principio di dirittosecondo il quale (tra molte: Cass. Sez. 3, 27/04/2017 n. 10395),in sede di opposizione alla esecuzione forzata, la pretesaesecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzionedi fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicatomedesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente,avrebbero potuto - e dovuto - essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo: la sentenza impugnata afferma che la banca appellata era C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 2603/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi creditrice nei confronti dell’appellante per una somma complessiva di Euro 5.625,79 in ragione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4340/15e della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 49286/15 ; pertanto,nella fattispecie in esame, non sussiste un problema di inammissibilità di documenti nuovi , piuttosto si è determinata la sopravvenienza di fatti, costituit i dal le due sentenze sopraindicate , attestantise non integranti esse stesse , il fatto sopravvenuto , poiché pubblicate dopo il decorso del termine ex art. 320 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] opponente in primo gradodi versarle in atti, come del resto ammesso anche dallo stesso ricorrente (al penultimo periodo di pag. 6 del ricorso ) e dalla stessa descrizione dell ’ atto di appello effettuata dalla sentenza impugnata , che menziona specificatamente i due documenti (pag. 3 sentenza impugnata); il ricorrente però non denuncia, secondo i canoni indicati dalle Sezioni Unite n. 25478/2021 cit.,la caducazione del titolo, ma si limita a lamentare l’illegittima produzione di documenti nuovi in appello, su cui parte appellata avrebbe fondatoun ’ illecita eccezione; il secondomotivo è parimenti inammissibile; il ricorrente non conforma le proprie deduzioni al principio posto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., che prescrive di specifica re in quale sede siano state dispiegate le relative contestazioni e allegate le relative prove davanti al giudice di appello, che si lamenta avere ignorato le circostanze oggi solo dedotte; infatti , parte ricorrente soltanto nel corpo del ricorso per cassazione allega prova della riforma di una delle due pronunce di condanna invocata e la non definitività della seconda; circostanzache avrebbe impedito, almeno allo stato, di affermare l’esistenza del controcredito utilmente opponibile (Cass.Sez. U.15/11/2016, n. 23225 ; Cass. Sez. 3 04/12/2018 , n. 31359) ; C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 2603/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ciò che il ricorrente torna a lamentare nella memoria, ribadendo quanto già dedotto in ricorso, ma nuovamente non coglie ndo la ratio decidendi della sentenza impugnata; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile , ma non si deve provvedere sullespese, non avendo la parte intimata svolto difese nel giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibileil ricorso . Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo