CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 17500/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza del 10/12/2025 del Tribunale del riesame di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di FoggiaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Bari disponeva latrasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Foggia, ritenuto competente a provvederesull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la qualela Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di revoca e di restituzione deibeni di cui al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Foggia il6.6.2012.Osservava che il numero di rgnr nell’ambito del quale era stato disposto il sequestronon corrispondeva a quello indicato nell’istanza di appello né a quello indicato nellesentenze di primo e secondo grado (n. 8828/2012 RGNR Foggia); che in ordine al reato inrelazione al quale era stato disposto il sequestro (art. 648 c.p.) aveva proceduto la Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Foggia non rientrando esso va tra i reati di cui all’art.51 comma 3-bis cod.proc.pen.; che non sussistevano motivi di connessione tra ilprocedimento n. 6860/2012 e quello n. 8828/2012 nel cui ambito la difesa lamenta laomessa statuizione sulla sorte dei beni in sequestro; che anche il proc. 8828/2012 era statoiscritto presso la Procura della Repubblica di Foggia. P.Q.Mcompetenza fosse del tribunale del riesame di Foggia, cui disponeva la trasmissione degliIl Tribunale di Foggia con ordinanza del 10 dicembre 2025, rilevava che: il GIP delTribunale di Foggia emetteva decreto di sequestro preventivo nel proc. pen. n. 6860/2012,avente ad oggetto denari e preziosi rinvenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; che consentenza del 16 aprile 2025, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza di condannaemessa dal Tribunale di Foggia il 7.9.2023; che il 12.6.2025, all’esito del giudizio dicognizione, poiché nessuna sentenza conteneva la statuizione sui beni in questione, ladifesa dell’imputato chiedeva il dissequestro e la restituzione di alcuni beni e di una sommadi denaro; che la Corte di appello dichiarava inammissibile l’istanza essendo ancorapendente il giudizio di merito; che avverso tale ordinanza, la difesa proponeva appello altribunale del riesame di Bari, il quale dichiarava la propria incompetenza, essendocompetente il Tribunale di Foggia, presso il quale era stato emesso il provvedimento disequestro.Tanto premesso, osservava che, ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p., competente aprovvedere sull’appello è il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sedel’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e che, nel caso di specie, provvedimentoimpugnato era quello della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l’istanza didissequestro essendo ancora pendente il processo. Sollevava, pertanto, conflitto dicompetenza ritenendo la decisione del Tribunale del riesame di Bari non conforme aldisposto normativo.2. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenzadel Tribunale di Foggia in quanto la ragione del rigetto dell'istanza di restituzione delle cosesequestrate ha ragione di essere solo in virtù del provvedimento genetico, con laconseguenza che deve ritenersi competente il Tribunale di Foggia, ufficio presso il qualeopera il pubblico ministero che ha svolto le indagini e ha esercitato l'azione penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto negativo di competenza proposto dal Tribunale di Foggia èammissibile vertendosi nell’ipotesi contemplata dall’art. 28, comma 1, lett. a)cod. proc. pen. in quanto due giudici ordinari contemporaneamente hannoricusato di prendere cognizione della medesima reiudicanda.2. La lettera dell’art. 322, comma 1-bis cod. proc. pen., che individua iltribunale del riesame competente a decidere, stabilisce che sull’appello decide iltribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia nella quale hasede l’ufficio che ha emesso il “provvedimento”. La norma non chiarisce se, conil termine “provvedimento”, si intenda quello genetico o quello impugnato.La ratio e la lettera della norma nonché l’interpretazione sistematica, riferitaal sistema delle misure e delle impugnazioni cautelari, induce, tuttavia, a ritenereche il “provvedimento” cui si riferisce la disposizione sia quello oggetto diimpugnazione.E, infatti, la parola “provvedimento” deve essere interpretata alla luce delcomma precedente, il quale individua l’oggetto dell’impugnazione nelle“ordinanze in materia di sequestro preventivo” e nel decreto di revoca delsequestro emesso dal P.M. e, quindi, in tutti i provvedimenti (ordinanze), diversida quelli di cui all’art. 322 cod. proc. pen. (ovvero diverse dal decreto chedispone il sequestro), adottati da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indaginipreliminari, sia in quelle successive, inclusa quella dibattimentale.Ora, poiché competente ad assumere il provvedimento “in materia disequestro”, nell’accezione indicata, è il giudice che procede, in base al dispostodell’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., ne consegue che la competenza aprovvedere sull’appello proposto ex art. 322-bis c.p.p. è del Tribunale delcapoluogo della provincia ove ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimentoin materia di sequestro impugnato, in quanto giudice procedente.Nel caso di specie, pertanto, poichè il provvedimento in materia disequestro, ovvero l’ordinanza del 30 giugno 2025 che ha dichiaratoinammissibile l’istanza di revoca e di restituzione dei beni sottoposti a sequestropreventivo, è stato emesso dal giudice procedente, Corte di appello di Bari,competente a provvedere sull’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. è ilTribunale del riesame di Bari ovvero il Tribunale del capoluogo della provinciaove ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.3. Alla luce di quanto esposto, il conflitto deve essere risolto dichiarandola competenza del Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., cuisi dispone la trasmissione degli atti.P.Q.M.Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 322-biscod. proc. pen., e dispone trasmettersi gli atti al medesimo Tribunale.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]