CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 223, comma secondo, nn. 1 e 2 legge fall. a lui ascritti in qualità di componente del Consiglio di amministrazione dal 15 gennaio 20014 al 6 novembre 2013, della [OSCURATO:SOCIETA] ausiliaria di facchinaggio, dichiarata fallita il 10 marzo 2016 (capi 3 e 4). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione delle norme penali. L'imputato si è dimesso nel 2013 e non avrebbe più rivestito alcun ruolo gestorio, neppure "di fatto". Quindi non potrebbe rispondere di reati attinenti al fallimento della società successivamente intervenuto, tanto più che per i fatti di cui ai capi 1 e 2 è stato assolto. Inoltre secondo le dichiarazioni del curatore fallimentare e di [OSCURATO:PERSONA]: "sino al 2012 l'attività funzionava bene, solo a partire dal 2013 in poi non è stata consegnata alcuna contabilità". 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto è generico. Sotto l'apparente denuncia di una violazione di legge, l'impugnazione si limita a riprodurre i medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. L'imputato è stato riconosciuto colpevole: - per aver cagionato il dissesto della società, falsificando il bilancio al 31 dicembre 2012; - per aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose consistite nel mancato versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dal 2009 sino al 2016. La Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, sino alla data delle sue dimissioni (avvenute il 6 novembre 2013): - svolgeva un effettivo ruolo gestorio; - in qualità di vicepresidente del CdA, si occupava proprio degli aspetti commerciali e contabili; - aveva partecipato alla falsificazione del bilancio al 31 dicembre 2012, da cui era derivato il fallimento della società; - aveva concordato con il Presidente del CdA di omettere il versamento dell'IVA (protrattosi dal 2009 al fallimento). È evidente che all'imputato vengono addebitate condotte da lui poste in essere e a lui riferibili e non fatti successivi, dai quali, coerentemente, è stato assolto.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa d