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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10078/2026

Testo disponibile della fonte

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sta della Guar-dia di Finanza di esibire la documentazione giustificativa, il legale rap-presentante della società dichiarava di non ricordare se in tale occa-sione fossero stati redatti documenti di trasporto, ma, in ogni caso,non ne avevano la disponibilità.

Anche l'eccezione relativa al ne bis inidem, con riferimento al precedente periodo di imposta, era ritenutapriva di fondamento in quanto i beni erano stati ceduti in due periodid'imposta diversi ed erano distinti.

La decisione era integralmente con-fermata dal giudice d’appello.5.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi,cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso viene prospettata, in relazioneall’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame circaun fatto decisivo che è stato dibattuto tra le parti; la CTR sarebbeincorsa in una "illogica e contraddittoria" motivazione (pag. 12 del ri-corso) laddove nel richiamare la vicenda della cessione d'azienda diNumero registro generale 714/2021Numero sezionale 8068/2025Numero di raccolta generale 10078/2026Data pubblicazione 18/04/2026cui all'avviso per il 2011, avrebbe dovuto comprendere che la stessanon poteva che riguardare tutti i cespiti aziendali, con la conseguenzache non vi sarebbero stati più beni da colpire con la presunzione dicessione ai sensi del d.P.R. 441/97.2.

Il motivo è inammissibile per doppia conforme con riferimento alparadigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio ri-getto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia se-condo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui inte-ressa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’internodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso ade-guamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità delricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 ci-tato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente non ha dimo-strato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sonostate tra loro diverse.3.

Con il secondo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., si lamenta la violazione dell'art. 86 TUIR che pre-vede la tassazione delle plusvalenze realizzate, condizione non ido-neamente accertata nella sentenza impugnata.4.

Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di in-fondatezza.4.1.

La ripresa si fonda sulla presunzione di cessione dei beni e nonriguarda plusvalenze.

L'art. 1 del d.P.R. n. 441/1997, il quale disci-plina la presunzione di cessione applicata dall’Amministrazione finan-ziaria, prevede che si presumono ceduti i beni acquistati, importati oprodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge leNumero registro generale 714/2021Numero sezionale 8068/2025Numero di raccolta generale 10078/2026Data pubblicazione 18/04/2026proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

La presun-zione, sul piano soggettivo, opera nei confronti di tutti i soggetti diimposta e, su quello oggettivo, riguarda tanto i beni alla cui produ-zione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, quanto i benistrumentali a tale attività.4.2.

La presunzione scatta ai sensi all’art.4, comma 2 del medesimodecreto, secondo cui «Le eventuali differenze quantitative derivantidal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino dicui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del d.P.R. n.600/73,o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consi-stenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di ces-sione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo».Il combinato disposto degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 441 del 1997 spiegaeffetto secondo la struttura della presunzione legale relativa (v.

Cass.n. 9628 del 2012; Cass. n. 3940 del 2014, ancora attuali e da reiterareanche nel caso in esame), la quale esclude che il giudice possa togliereai fatti considerati l'efficacia o la capacità dimostrativa ritenuta dallalegge.

Nella presunzione legale manca, infatti, la struttura inferenzialedel ragionamento presuntivo stabilita dall'art. 2727 cod. civ., perchéla presunzione legale si rinviene in un meccanismo di tipo normativoche non riguarda direttamente l'accertamento giudiziale dei fatti (insé e per sé considerato), quanto piuttosto il regime di distribuzionedell'onere della prova.

È una presunzione legale "iuris tantum" in cuila prova contraria che deve offrire il contribuente, è disciplinata dallostesso d.P.R. n. 441/1997.4.3.

Egualmente, ai fini IVA, tali disposizioni operano come presun-zioni legali, in deroga al principio fissato dall'art. 2697 del cod. civ., inquanto l'Amministrazione, in sede di accertamento, deve solo provareil fatto indicato dalla norma.

Sta poi al contribuente, per superare talipresunzioni, anche con riferimento alla presunta diversità dei beni,secondo le modalità stabilite dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 441/97,Numero registro generale 714/2021Numero sezionale 8068/2025Numero di raccolta generale 10078/2026Data pubblicazione 18/04/2026provare che le movimentazioni di magazzino dipendono dal verificarsidi fatti diversi dall'acquisto e/o cessione, anche con dati di natura pre-suntiva e nel caso in esame, con un accertamento doppio conforme, ilgiudice di primo e di secondo grado hanno escluso che tale prova con-traria sia stata fornita, trattandosi di beni diversi per anni di impostadiversi.4.4.

Né, quanto alla valutazione della prova contraria, per consolidatainterpretazione giurisprudenziale (V.

Cass. Sez.

U, sentenza n. 8053del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori integra di persé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rile-vante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offertedalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è in-dubbiamente stato considerato, con conseguente reiezione della cen-sura.5.

Con il terzo motivo, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod.proc. civ., la società deduce la erronea e falsa applicazione degli artt.34 e 35 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 276 cod. proc. civ., nonché dell'art.111 Cost. e dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione.

Sicensurano le inedite (ed illegittime) modalità di trattazione e delibe-razione della causa, con celebrazione di tre udienze di discussione,l'ultima delle quali tenutasi il 27 giugno 2019, mentre l'emissione dellasentenza risulta datata 7 gennaio 2020.6.

Il motivo è infondato.6.1.

Vi si lamenta «la particolarissima dinamica della trattazione e delprocedimento di deliberazione delle 48 controversie poste in discus-sione, presso la CTR delle Marche inizialmente in data 25 marzo 2019(…).

I procedimenti in questione, derivanti da avvisi di accertamentoed atti di contestazione delle sanzioni emessi dall'AE di Pesaro e Ur-bino a carico di varie società, sono stati trattati in unica udienza, il 6luglio 2017, presso la CTP di Pesaro, per avere il Collegio ritenuto cheNumero registro generale 714/2021Numero sezionale 8068/2025Numero di raccolta generale 10078/2026Data pubblicazione 18/04/2026le cause avessero un riferimento ‘comune’ nella figura dell'asserito‘dominus’, [OSCURATO:PERSONA] (…).

Anche la CTR delle Marche ha repu-tato opportuno fissare la medesima udienza per tutte le 48 posizioni(…).

Il giorno 25 marzo 2019, le parti processuali illustravano diffusa-mente le rispettive posizioni, mediante discussione orale durata sva-riate ore, al termine della quale la Sez. 5 della Commissione decidevadi rinviare il prosieguo della pubblica trattazione all'udienza del 10aprile 2019.

Anche ad esaurimento dell'ulteriore udienza pubblica didiscussione del 10 aprile, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di nonpotere ancora decidere e rinviava all'udienza del 27 giugno 2019.

Nellagiornata del 27 giugno 2019, difesa della contribuente e rappresen-tanti dell'Ufficio si riportavano alla copiosa documentazione prodottaed alle argomentazioni di cui agli scritti difensivi ed a quelle lunga-mente spese durante le precedenti udienze di discussione, e la CTR siriservava la decisione. (…) La sentenza impugnata veniva pronunciatail 7 gennaio 2020 (…) dopo oltre sei mesi dall'ultima delle tre udienze,e, quindi, ben oltre il termine dei trenta giorni di cui al secondo commadell'art. 35 del d.lgs. n. 546/92, mentre il deposito avveniva il 9 giu-gno 2020, ossia ad un anno dall'ultima trattazione in pubblica udienza,risalente al 27 giugno 2019» (v. pp.20 e 21 ricorso).

Le dedotte vio-lazioni degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 546 del 1992, e dei corrispondentiprincipi, anche costituzionalmente rilevanti, di oralità, immediatezza econcentrazione, non colgono nel segno.

La CTR dà espressamente attoin sentenza di aver riservato la decisione nello stesso dispositivo, lad-dove fa precedere la decisione dall’espressione: «A scioglimento dellariserva che precede (…)».6.2.

Ora, menzionata la riserva di decisione dalla CTR, da intendersiex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 a norma del quale«Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglioNumero registro generale 714/2021Numero sezionale 8068/2025Numero di raccolta generale 10078/2026Data pubblicazione 18/04/2026può essere rinviata di non oltre trenta giorni», nessuna sanzione pro-cessuale assiste la violazione del termine di trenta giorni, che “in li-mine” può acquisire rilievo ai soli fini disciplinari.7.

Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, li-quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900 per com-pensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta della Guar-dia di Finanza di esibire la documentazione giustificativa, il legale rap-presentante della società dichiarava di non ricordare se in tale occa-sione fossero stati redatti documenti di trasporto, ma, in ogni caso,non ne avevano la disponibilità. Anche l'eccezione relativa al ne bis inidem, con riferimento al precedente periodo di imposta, era ritenutapriva di fondamento in quanto i beni erano stati ceduti in due periodid'imposta diversi ed erano distinti. La decisione era integralmente con-fermata dal giudice d’appello.5. La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi,cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso viene prospettata, in relazioneall’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame circaun fatto decisivo che è stato dibattuto tra le parti; la CTR sarebbeincorsa in una "illogica e contraddittoria" motivazione (pag. 12 del ri-corso) laddove nel richiamare la vicenda della cessione d'azienda diNumero registro generale 714/2021Numero sezionale 8068/2025Numero di raccolta generale 10078/2026Data pubblicazione 18/04/2026cui all'avviso per il 2011, avrebbe dovuto comprendere che la stessanon poteva che riguardare tutti i cespiti aziendali, con la conseguenzache non vi sarebbero stati più beni da colpire con la presunzione dicessione ai sensi del d.P.R. 441/97.2. Il motivo è inammissibile per doppia conforme con riferimento alparadigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio ri-getto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia se-condo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui inte-ressa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’internodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso ade-guamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità delricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 ci-tato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente non ha dimo-strato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sonostate tra loro diverse.3. Con il secondo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., si lamenta la violazione dell'art. 86 TUIR che pre-vede la tassazione delle plusvalenze realizzate, condizione non ido-neamente accertata nella sentenza impugnata.4. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di in-fondatezza.4.1. La ripresa si fonda sulla presunzione di cessione dei beni e nonriguarda plusvalenze. L'art. 1 del d.P.R. n. 441/1997, il quale disci-plina la presunzione di cessione applicata dall’Amministrazione finan-ziaria, prevede che si presumono ceduti i beni acquistati, importati oprodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge leNumero registro generale 714/2021Numero sezionale 8068/2025Numero di raccolta generale 10078/2026Data pubblicazione 18/04/2026proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. La presun-zione, sul piano soggettivo, opera nei confronti di tutti i soggetti diimposta e, su quello oggettivo, riguarda tanto i beni alla cui produ-zione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, quanto i benistrumentali a tale attività.4.2. La presunzione scatta ai sensi all’art.4, comma 2 del medesimodecreto, secondo cui «Le eventuali differenze quantitative derivantidal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino dicui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del d.P.R. n.600/73,o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consi-stenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di ces-sione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo».Il combinato disposto degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 441 del 1997 spiegaeffetto secondo la struttura della presunzione legale relativa (v. Cass.n. 9628 del 2012; Cass. n. 3940 del 2014, ancora attuali e da reiterareanche nel caso in esame), la quale esclude che il giudice possa togliereai fatti considerati l'efficacia o la capacità dimostrativa ritenuta dallalegge. Nella presunzione legale manca, infatti, la struttura inferenzialedel ragionamento presuntivo stabilita dall'art. 2727 cod. civ., perchéla presunzione legale si rinviene in un meccanismo di tipo normativoche non riguarda direttamente l'accertamento giudiziale dei fatti (insé e per sé considerato), quanto piuttosto il regime di distribuzionedell'onere della prova. È una presunzione legale "iuris tantum" in cuila prova contraria che deve offrire il contribuente, è disciplinata dallostesso d.P.R. n. 441/1997.4.3. Egualmente, ai fini IVA, tali disposizioni operano come presun-zioni legali, in deroga al principio fissato dall'art. 2697 del cod. civ., inquanto l'Amministrazione, in sede di accertamento, deve solo provareil fatto indicato dalla norma. Sta poi al contribuente, per superare talipresunzioni, anche con riferimento alla presunta diversità dei beni,secondo le modalità stabilite dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 441/97,Numero registro generale 714/2021Numero sezionale 8068/2025Numero di raccolta generale 10078/2026Data pubblicazione 18/04/2026provare che le movimentazioni di magazzino dipendono dal verificarsidi fatti diversi dall'acquisto e/o cessione, anche con dati di natura pre-suntiva e nel caso in esame, con un accertamento doppio conforme, ilgiudice di primo e di secondo grado hanno escluso che tale prova con-traria sia stata fornita, trattandosi di beni diversi per anni di impostadiversi.4.4. Né, quanto alla valutazione della prova contraria, per consolidatainterpretazione giurisprudenziale (V. Cass. Sez. U, sentenza n. 8053del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori integra di persé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rile-vante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offertedalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è in-dubbiamente stato considerato, con conseguente reiezione della cen-sura.5. Con il terzo motivo, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod.proc. civ., la società deduce la erronea e falsa applicazione degli artt.34 e 35 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 276 cod. proc. civ., nonché dell'art.111 Cost. e dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione. Sicensurano le inedite (ed illegittime) modalità di trattazione e delibe-razione della causa, con celebrazione di tre udienze di discussione,l'ultima delle quali tenutasi il 27 giugno 2019, mentre l'emissione dellasentenza risulta datata 7 gennaio 2020.6. Il motivo è infondato.6.1. Vi si lamenta «la particolarissima dinamica della trattazione e delprocedimento di deliberazione delle 48 controversie poste in discus-sione, presso la CTR delle Marche inizialmente in data 25 marzo 2019(…). I procedimenti in questione, derivanti da avvisi di accertamentoed atti di contestazione delle sanzioni emessi dall'AE di Pesaro e Ur-bino a carico di varie società, sono stati trattati in unica udienza, il 6luglio 2017, presso la CTP di Pesaro, per avere il Collegio ritenuto cheNumero registro generale 714/2021Numero sezionale 8068/2025Numero di raccolta generale 10078/2026Data pubblicazione 18/04/2026le cause avessero un riferimento ‘comune’ nella figura dell'asserito‘dominus’, [OSCURATO:PERSONA] (…). Anche la CTR delle Marche ha repu-tato opportuno fissare la medesima udienza per tutte le 48 posizioni(…). Il giorno 25 marzo 2019, le parti processuali illustravano diffusa-mente le rispettive posizioni, mediante discussione orale durata sva-riate ore, al termine della quale la Sez. 5 della Commissione decidevadi rinviare il prosieguo della pubblica trattazione all'udienza del 10aprile 2019. Anche ad esaurimento dell'ulteriore udienza pubblica didiscussione del 10 aprile, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di nonpotere ancora decidere e rinviava all'udienza del 27 giugno 2019. Nellagiornata del 27 giugno 2019, difesa della contribuente e rappresen-tanti dell'Ufficio si riportavano alla copiosa documentazione prodottaed alle argomentazioni di cui agli scritti difensivi ed a quelle lunga-mente spese durante le precedenti udienze di discussione, e la CTR siriservava la decisione. (…) La sentenza impugnata veniva pronunciatail 7 gennaio 2020 (…) dopo oltre sei mesi dall'ultima delle tre udienze,e, quindi, ben oltre il termine dei trenta giorni di cui al secondo commadell'art. 35 del d.lgs. n. 546/92, mentre il deposito avveniva il 9 giu-gno 2020, ossia ad un anno dall'ultima trattazione in pubblica udienza,risalente al 27 giugno 2019» (v. pp.20 e 21 ricorso). Le dedotte vio-lazioni degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 546 del 1992, e dei corrispondentiprincipi, anche costituzionalmente rilevanti, di oralità, immediatezza econcentrazione, non colgono nel segno. La CTR dà espressamente attoin sentenza di aver riservato la decisione nello stesso dispositivo, lad-dove fa precedere la decisione dall’espressione: «A scioglimento dellariserva che precede (…)».6.2. Ora, menzionata la riserva di decisione dalla CTR, da intendersiex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 a norma del quale«Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglioNumero registro generale 714/2021Numero sezionale 8068/2025Numero di raccolta generale 10078/2026Data pubblicazione 18/04/2026può essere rinviata di non oltre trenta giorni», nessuna sanzione pro-cessuale assiste la violazione del termine di trenta giorni, che “in li-mine” può acquisire rilievo ai soli fini disciplinari.7. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, li-quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900 per com-pensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025La PresidenteTania Hmeljak
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