CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 32937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 marzo 2023 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 453 cod. pen. 2. Nell'interesse dell'indagato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limai richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per avere l'ordinanza impugnata, dopo avere ritenuto insussistente la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 453 cod. pen., con riguardo alla posizione degli acquirenti dal sodalizio, ossia dei secondi intermediari, concluso diversamente con riguardo al Tubelli, nonostante che questi fosse indagato per un solo episodio, avesse ammesso di avere acquistato banconote in tre o quattro occasioni e, infine, avesse concordato il prezzo, in tal modo mostrando l'assenza di qualunque "previa intesa". 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. In disparte il profilo della sussistenza dell'interesse ad impugnare, alla luce del fatto che anche i limiti edittali previsti dall'art. 455 cod. pen. avrebbero consentito l'adozione della più rigorosa misura cautelare, si osserva che la qualificazione giuridica dei fatti all'interno della fattispecie di cui all'art. 453, primo comma, n. 3, cod. pen., appare, sul piano giuridico, rispondente alla giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale, in tema di falso numnnario, la prova del previo concerto, anche mediato, dell'agente con colui che ha eseguito la falsificazione, costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art.453 cod. pen., richiede la presenza di più indizi sintomatici del concerto e, quindi, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture (Sez. 5, n. 12192 del 14/01/2015, Raucci, Rv. 263752 - 01), quando siano idonei a rivelare l'esistenza di una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti (Sez. 5, n. 26189 del 03/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247903 - 01) L'ordinanza impugnata, al riguardo, ha sottolineato non solo l'ammissione del ricorrente (che, secondo la prospettazione accusatoria, ha acquistato 235 banconote contraffatte del valore nominale di 50 euro ciascuna) di essersi già recato in precedenza, in tre - quattro occasioni, ad acquistar'e le banconote contraffatte, ma anche le specifiche modalità del rapporto comunicativo rivelatrici di un consolidato rapporto con gli esponenti del sodalizio. Il fatto che il ricorrente sia indagato per un solo episodio non elide la significatività della relazione emersa sia con riguardo all'ingente numero di banconote acquistate, sia con riferimento agli acquisti pregressi, ai fini dell'emersione del "concerto". Né l'intesa viene messa in discussione dalle contrattazioni per ottenere un prezzo più vantaggioso, giacché la trattativa non incide sull'esistenza della pregressa e permanente relazione. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. at