CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2023
Cassazione n. 21610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto, in data 27.4.2022, da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 624-625, comma primo, n. 7 cod. pen. e 490, 477, 482 e 61, comma primo, n. 2, cod. pen.. Vista, altresì, la memoria del 11 aprile 2023 depositata dal difensore del ricorrente con cui si chiede applicarsi il regime di procedibilità più favorevole previsto dal d.lgs. n. 150 del 2022. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, è formulato genericamente e secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza la circostanza che l'auto oggetto del furto si trovava parcheggiata sulla pubblica via, a dispetto di qualsiasi sistema di controllo o sorveglianza, solo assertivamente dichiarato. 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio motivazionale relativamente alla sussistenza del dolo del reato di cui all'art.490 cod. pen., avendo soppresso la targa dell'autovettura sottratta, è manifestamente infondato (poichè la Corte territoriale ha motivato sulla consapevolezza e sul dolo generico in capo all'imputato) oltre che reiterativo e apodittico. 4. Rilevato, infine, che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, per quanto attiene al giudizio di non concedibilità delle attenuanti generiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Ed invero, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richieda elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). Nella specie, la sentenza impugnata ha dato atto della ostativa personalità del ricorrente e dell'assenza di elementi positivi valutabili. 4.1. Ritenuto che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso proposto antecedentemente all'entrata in vigore della novella, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 5. Rilevato, infine, che pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas