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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48076/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Bologna in data 20.7.203 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 24.4.2023 in ragione della mancanza di specificità dei motivi imposta dall'art. 581 lett. c) cod.proc.pen.

Con un'unica censura deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme penali ex art. 606 comma 1, lett. b) e c) cocl.proc.pen. in relazione all'art. 581 e 591, comma 2, cod.proc.pen. nonché il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen.

Si assume che la Corte territoriale ha emesso l'ordinanza di inammissibilità esaminando e decidendo i capi ed i punti della sentenza impugnati con l'atto di appello per cui al più l'atto poteva ritenersi infondato.

Inoltre la Corte d'appello avrebbe affrontato il problema con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata mentre i motivi di appello rispondono al requisito della specificità di talché l'atto deve considerarsi ammissibile.

2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che all'art. 581 sono stati aggiunti ì commi 1-bis, 1-ter, 1- quater, che introducono previsioni d'inammissibilità specificamente riferite all'appello nell'ambito di una norma generale che afferisce alla forma delle impugnazioni in generale.

Come noto, l'art. 581 cod. proc. pen. era stato modificato con la legge 23 giugno 2017, n. 103, avendo presente la giurisprudenza delle Sezioni Unite Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) - che aveva affermato il seguente principio: "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato".

Traspare l'intento del legislatore della riforma, laddove, introducendo il comma 1-bis dell'art. 581, esplicitamente riafferma il principio della citata Sezioni Unite Galtelli, prefiggendosi il rafforzamento dei poteri del giudice d'appello nella fase di delibazione dell'impugnazione, mediante l'accertamento del requisito della specificità estrinseca dei motivi d'impugnazione, nel dichiarato obiettivo di "Innalzare il livello qualitativo dell'atto di impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza".

Si richiede che l'appellante enunci, in forma puntuale ed esplicita, i rilievi critici che muove alla motivazione (in fatto e in diritto), indicandone i punti e i capi ai quali le doglianze si riferiscono.

La delibazione sulla specificità dei motivi dovrà tenere in conto il principio del favor impugnationis, evitando che la verifica si traduca (ciò che non è ammesso per l'appello) nel valutare la (non) manifesta infondatezza dei motivi.

L'appello ha, infatti, natura di impugnazione a critica libera, ad ampio spettro e, a differenza del ricorso per cassazione, ove l'impugnazione sia ammissibile, il giudizio riguarda il punto della decisione - cioè il tema devoluto - oggetto di doglianza.

Ne discende il potere del giudice investito della questione di effettuare un vaglio più esteso rispetto alle prospettazioni di parte.

2. Ciò posto, va altresì chiarito che devono ritenersi generici gli atti di fondati su considerazioni generiche ed astratte, ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (la c.d. genericità intrinseca), ovvero quando manca la correlazione tra i motivi e le ragioni di fatto o diritto su cui si basa la sentenza impugnata (la c.d. genericità estrinseca).

3. Ebbene, nella specie l'ordinanza impugnata merita di essere confermata avendo la Corte di merito posto in rilevo, con motivazione logica e diffusa, la genericità delle doglianze poste a base dell'atto d'appello in quanto prive di confronto con le ragioni in fatto ed in diritto della sentenza impugnata.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Bologna in data 20.7.203 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 24.4.2023 in ragione della mancanza di specificità dei motivi imposta dall'art. 581 lett. c) cod.proc.pen. Con un'unica censura deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme penali ex art. 606 comma 1, lett. b) e c) cocl.proc.pen. in relazione all'art. 581 e 591, comma 2, cod.proc.pen. nonché il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. Si assume che la Corte territoriale ha emesso l'ordinanza di inammissibilità esaminando e decidendo i capi ed i punti della sentenza impugnati con l'atto di appello per cui al più l'atto poteva ritenersi infondato. Inoltre la Corte d'appello avrebbe affrontato il problema con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata mentre i motivi di appello rispondono al requisito della specificità di talché l'atto deve considerarsi ammissibile. 2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che all'art. 581 sono stati aggiunti ì commi 1-bis, 1-ter, 1- quater, che introducono previsioni d'inammissibilità specificamente riferite all'appello nell'ambito di una norma generale che afferisce alla forma delle impugnazioni in generale. Come noto, l'art. 581 cod. proc. pen. era stato modificato con la legge 23 giugno 2017, n. 103, avendo presente la giurisprudenza delle Sezioni Unite Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) - che aveva affermato il seguente principio: "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato". Traspare l'intento del legislatore della riforma, laddove, introducendo il comma 1-bis dell'art. 581, esplicitamente riafferma il principio della citata Sezioni Unite Galtelli, prefiggendosi il rafforzamento dei poteri del giudice d'appello nella fase di delibazione dell'impugnazione, mediante l'accertamento del requisito della specificità estrinseca dei motivi d'impugnazione, nel dichiarato obiettivo di "Innalzare il livello qualitativo dell'atto di impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza". Si richiede che l'appellante enunci, in forma puntuale ed esplicita, i rilievi critici che muove alla motivazione (in fatto e in diritto), indicandone i punti e i capi ai quali le doglianze si riferiscono. La delibazione sulla specificità dei motivi dovrà tenere in conto il principio del favor impugnationis, evitando che la verifica si traduca (ciò che non è ammesso per l'appello) nel valutare la (non) manifesta infondatezza dei motivi. L'appello ha, infatti, natura di impugnazione a critica libera, ad ampio spettro e, a differenza del ricorso per cassazione, ove l'impugnazione sia ammissibile, il giudizio riguarda il punto della decisione - cioè il tema devoluto - oggetto di doglianza. Ne discende il potere del giudice investito della questione di effettuare un vaglio più esteso rispetto alle prospettazioni di parte. 2. Ciò posto, va altresì chiarito che devono ritenersi generici gli atti di fondati su considerazioni generiche ed astratte, ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (la c.d. genericità intrinseca), ovvero quando manca la correlazione tra i motivi e le ragioni di fatto o diritto su cui si basa la sentenza impugnata (la c.d. genericità estrinseca). 3. Ebbene, nella specie l'ordinanza impugnata merita di essere confermata avendo la Corte di merito posto in rilevo, con motivazione logica e diffusa, la genericità delle doglianze poste a base dell'atto d'appello in quanto prive di confronto con le ragioni in fatto ed in diritto della sentenza impugnata. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in
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