CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02187/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219 e 223, comma 1, legge fall.; considerato che entrambi i motivi di ricorso - con cui si lamentano, rispettivamente, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e che la motivazione della sentenza impugnata, peraltro, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito fornito una congrua spiegazione - rispetto ai motivi di appello - degli elementi dai quali ha tratto la sussistenza del dolo e la responsabilità dell'imputato nella commissione del reato a lui ascritto (cfr. spec. p. 12 ss.); ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria presentata dal difensore dell'imputato, con cui è stata ribadita l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione e, nel resto, contiene allegazioni estranee al tema devoluto con il ricorso che sono, pertanto, irrituali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci