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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 38041/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Vista la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto, minaccia e oltraggio a P.U.

Considerato che l'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando che la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza vagliare doverosamente le le doglianze difensive contenute nell'atto di gravame.

Considerato che il ricorso si appalesa assolutamente generico e privo di indicazioni specifiche in ordine al vizio lamentato.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; considerato che la giurisprudenza di legittimità ammette la c.d. motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale allorquando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Rv. 261248; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, Rv. 238674) Considerato che tali requisiti risultano soddisfatti in sentenza e che, in ogni caso, la Corte territoriale ha specificamente indicato le ragioni del proprio convincimento ed ha offerto puntuale risposta alle doglianze difensive in tema di trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Vista la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto, minaccia e oltraggio a P.U. Considerato che l'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando che la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza vagliare doverosamente le le doglianze difensive contenute nell'atto di gravame. Considerato che il ricorso si appalesa assolutamente generico e privo di indicazioni specifiche in ordine al vizio lamentato. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; considerato che la giurisprudenza di legittimità ammette la c.d. motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale allorquando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Rv. 261248; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, Rv. 238674) Considerato che tali requisiti risultano soddisfatti in sentenza e che, in ogni caso, la Corte territoriale ha specificamente indicato le ragioni del proprio convincimento ed ha offerto puntuale risposta alle doglianze difensive in tema di trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere
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