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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15203/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, sulla configurabilità del reato contestato ed il mancato espletamento di accertamenti tecnico-informativi, pag. 5 sull'esclusione della continuazione ex art. 81 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, sulla configurabilità del reato contestato ed il mancato espletamento di accertamenti tecnico-informativi, pag. 5 sull'esclusione della continuazione ex art. 81 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02
Sentenza Cassazione n. 15203/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris