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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00660/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22822/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, via Crescenzio n. 17/a, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della C orte d’appello di Genova n. 1167/2019 depositata il5/8/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale della Spezia, con sentenza parziale n. 916/2009, revocava [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di liquidatore dello studio associato costituito dalla geom. [OSCURATO:PERSONA] e dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] nelle forme della società semplice e disponeva la rimessione della causa sul ruolo per decidere sulla domanda di rendiconto.

Il medesimo tribunale, una volta integrato il contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] (che la prima decisione aveva estromesso ritenendolo contraddittore non necessario), con sentenza definitiva n. 382/2013 dichiarava la regolarità del rendiconto presentato dal Marrani.

2. La Corte d’appello di Genova, a seguito dell’impugnazione presentata dalla Rampini, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che le censure sollevate dall’appellante rispetto al rendiconto presentato dal liquidatore dovevano essere prese in considerazione soltanto nei limiti di quanto illustrato nella memoria successiva al deposito del documento, dovendosi invece reputare tardiva e inammissibile ogni ulteriore contestazione articolata in epoca successiva.

Osservava, inoltre, a fronte delle contestazioni della Rampini in ordine alla mancata indicazione all’interno del rendiconto dell’importo di £. 61.866.653 che le doveva essere pacificamente restituito, che sulla scheda degli importi a debito/credito, effettuate le compensazioni con i crediti dell’associazione, risultava ancora una differenza negativa a carico dell’appellante pari a oltre 171 milioni di lire.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 5 agosto 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando sei motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 152 e 264 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha ritenuto tardive le contestazioni formulate dall’appellante con le note a verbale d’udienza del 6 ottobre 2010, considerando il termine concesso ex art. 264 cod. proc. civ. come perentorio, quando, al contrario, non sono previsti termini perentori per procedere alla contestazione del conto reso se non quello rappresentato dal momento di precisazione delle conclusioni e dal conseguente trattenimento della causa in decisione.

Occorreva, peraltro, considerare che il tribunale, dopo aver rimesso la causa in istruttoria per integrare il contradittorio nei confronti dell’altro associato e dar corso ad una consulenza tecnica d’ufficio, aveva concesso termine alle parti sino al 20 gennaio 2012 per presentare le loro osservazioni definitive al rendiconto reso, termine entro il quale la Rampini aveva confermato le contestazioni in precedenza sollevate, ivi comprese quelle illustrate nella memoria del 6 ottobre 2010. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 264 cod. proc. civ., in quanto occorreva considerare che il Marrani, nella sua nota datata 12 maggio 2010, non si era limitato a replicare alle contestazioni della Rampini, ma aveva integrato il proprio rendiconto inserendo partite mai citate in precedenza e allegando pezze giustificative prima non presenti.

Solo dopo aver preso visione di questa integrazione e dei documenti allegati era stato possibile per l’appellante formulare specifiche contestazioni con la nota a verbale d’udienza del 6 ottobre 2010, che quindi non poteva essere tacciata di tardività. 4.3 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omessa motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc per avere la Corte territoriale omesso di esaminare un punto decisivo della controversia”, si duole del fatto che la Corte di merito abbia completamente omesso di considerare, nel decidere sulla tardività delle contestazioni formulate con le note a verbale del 6 ottobre 2010, che la nota del Marrani del 12 maggio 2010 non era una semplice replica alle contestazioni in precedenza formulate, ma una sostanziale integrazione del rendiconto presentato, corredata da ventidue documenti mai prima dimessi, che aveva imposto una contestazione supplementare.

I giudici distrettuali, per di più, dovevano tenere conto che a seguito della chiamata in causa exart. 107 cod. proc. civ. dell’altro associato [OSCURATO:PERSONA] era stato assegnato un termine sino al giorno20 gennaio 2012 per la formulazione di osservazioni definitive al rendiconto, termine entro il quale la Rampini aveva confermato e ribadito tutte le contestazioni in precedenza sollevate, ivi comprese quelle illustrate con le note a verbale del 6 ottobre 2010.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, risultano il primo infondato, gli altri inammissibili. 5.1 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di affermare – esprimendo un principio a cui questo collegio ritiene di dare continuità - che la parte che ha diritto alla presentazione del conto può contestarlo anche oltre l'udienza fissata per ladiscussione dello stesso exart. 264 cod. proc. civ., finché però, secondo le norme del codice di rito, non siano maturate le preclusioni relative alla produzione di documenti ed alla allegazione di fatti nuovi (Cass.137/1998).

Nel caso di specie, nel momento in cui il tribunale, a seguito della pronunzia di sentenza non definitiva, ha ordinato al liquidatore revocato dalla carica di presentare il rendiconto della sua gestione, erano già ampiamente scaduti i termini previsti dall’art. 183 cod. proc. civ. per precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, indicare mezzi di prova diretta o contraria e produrre documenti.

Ne discende che, una volta ordinata la presentazione del conto, come il liquidatore doveva rendere lo stesso nel termine fissatogli dal tribunale ex art. 263, comma 1, cod. proc. civ. allegando eventuali sopravvenienze rispetto al tenore delle proprie precedenti difese ed allegazioni istruttorie, così anche le correlate contestazioni dovevano essere tempestivamente operate nella prima difesa, entro il termine concesso per formulare analitiche contestazioni ex art. 264 cod. proc. civ..

Trattandosi della dilatazione di termini perentori resa necessaria dall’ordine di presentazione del conto reso nel corso di causa, quando erano oramai esauriti i termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., i limiti temporali all’uopo assegnati a mente degli artt. 263 e 264 cod. proc. civ. non potevano essere prorogati, in ragione del divieto fissato dall’art. 153, comma 1, cod. proc. civ..

La concessione del termine (perché le parti presentassero osservazioni al rendiconto reso) disposta all’udienza del 15 dicembre 2011 non poteva perciò essere intesa come un provvedimento che abilitasse la Rampini a presentare ulteriori contestazi oni al rendiconto presentato dal liquidatore, ostando a una simile interpretazione il divieto previsto dall’art. 153, comma 1, cod. proc. civ..

Neppure la chiamata di terzo disposta dal tribunale exart. 107 cod. proc. c iv . poteva provocare l’effetto di r iaprire i termini per la proposizione di ulteriori contestazioni.

Infatti, se il terzo interveniente iussu iudicis, il cui intervento può essere ordinato in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, non risente delle preclusioni già maturate a carico delle parti originarie in funzione dello stato di avanzamento del processo v.

Cass. 3725/1984, Cass. 459/1982), va escluso, invece, che tale intervento rimetta in termini le parti originarie rispetto a questioni che non risultino immediatamente correlate all’allargamento del contraddittorio. 5.2 Il secondo motivo di ricorso muove dal presupposto che le contestazioni sollevate in un secondo tempo siano state imposte dalla successiva integrazione del rendiconto, che avrebbe inserito partite in precedenza neppure citate e allegato nuove pezze giustificative.

Una simile difesa, per come prospettata, necessitava, tuttavia, che venisse riportato o riassunto il contenuto tanto del primo quanto del secondo rendiconto rispetto ai profili (riguardanti la “pratica lottizzazione Valdellora”, i “compensi Marani” e “spese legali”) asseritamente oggetto di sostanziali integrazioni.

Questo onere di autosufficienza risultava vieppiù necessario, al fine di suffragare la censura presentata, ove si consideri che la Corte di merito, diversamente dall’odierna ricorrente, ha ritenuto che la memoria del Marrani avesse natura di mera “replica del liquidatore a quella dell’attrice” (pag. 25), escludendo in tal modo che l’atto mirasse a un'integrazione del rendiconto.

L’odierna ricorrente, pur ammettendo (all’interno del terzo mezzo) di aver già sollevato contestazioni con la propria memoria del 29 marzo 2010 rispetto alle tre questioni, non si è curata però di riassumere il contenuto, né di trascrivere i passaggi essenziali, di quanto indicato al riguardo all’interno del primo rendiconto.

Il mezzo in esame non risulta così coerente con il principio di specificità del ricorso per cassazione stabilito dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa.

Scrutinio, peraltro, che nel caso di specie sarebbe precluso dal mancato deposito, nel senso previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., del primo rendiconto del Marrani. 5.3Risulta parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso.

Infatti, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel suo attuale testo, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (v.

Cass. 14802/2017, Cass. 21152/2014).

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione delle questioni concernenti, da un lato , il fatto che il primo rendiconto non fosse ordinato e completo, in modo da rendere possibile una contestazione specifica solo a seguito delle precisazioni successivamente rese, dall’altro la portata da assegnare all’attribuzione di un termine per la formulazione di osservazioni definitive al rendiconto operata all’udienza del 15 dicembre 2011.

6. Il sesto motivo di ricorso – che è opportuno prendere subito in considerazione, in applicazione del principio della ragione più liquida –denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in quanto la Corte di merito ha giustificato la mancata resa del conto ad opera del liquidatore in ordine a somme di esclusiva spettanza della Rampini, per un importo di £ 61.866.653, facendo riferimento a una ripartizione di spese non reale, costituente una mera proposta, come era stato accertato dalla sentenza n. 387/2014 della Corte d’appello di Genova oramai passata in giudicato.

7. Il motivo è fondato.

Non è in contestazione fra le parti che la sentenza indicata nella doglianza in esame, oramai definitiva, abbia acclarato che la ripartizione a cui il Marrani aveva fatto riferimento nella propria lettera del 7 maggio 2001 avesse natura di mera proposta, poi non coltivata per opposizione della Rampini.

Ciò posto, la Corte di merito, a fronte del motivo di appello con cui si lamentava la mancata considerazione all’interno del rendiconto della somma di £ 61.866.653, in tesi versata dall’appellante, mai restituita e sparita dalle casse sociali, non ha negato l’esistenza del credito, ma si è limitata a constatare “che nella scheda (cfr. alleg. 41 alla CTU Gargiuli del 18.7.2005) risulta che, effettuate le compensazioni con i crediti dell’Associazione, risulta ancora una differenza negativa a carico dell’appellante di oltre £. 171 milioni”.

La decisione impugnata -a quanto pare di capire - ha ritenuto che il credito di cui la Rampini lamentava la mancata indicazione rimanesse eliso, all’esito della compensazione con i crediti dell’associazione professionale, dall’esistenza di un suo maggior debito.

Una simile valutazione, tuttavia, trova il proprio fondamento -stando al giudicato esterno formatosi al riguardo- su una mera proposta di ripartizione delle spese di gestione dello studio (contenuta nella lettera del 7/5/2001 e costituente l’allegato n. 41 della C.T.U.

Gargiuli del 18 luglio 2005) e non su una partita di cui erarisultata dimostrata la veridicità.

In presenza di simili risultanze la Corte di merito era tenuta ad effettuare una verifica in proposito, onde stabilire la ragione per cui la somma in discorso non risultava annotata nel rendiconto e la correttezza di una simile scelta, mentre rimaneva preclusa l’elusione del problema attraverso l’attribuzione alla proposta di un valore accertativo che il documento, di per sé, non aveva.

L’accoglimento del mezzo comporta l’assorbimento del quarto e del quinto motivo di ricorso, ambedue volti a censurare, sotto differenti profili, la medesima statuizione della Corte di merito.

8. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara inammissibili il second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22822/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, via Crescenzio n. 17/a, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della C orte d’appello di Genova n. 1167/2019 depositata il5/8/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale della Spezia, con sentenza parziale n. 916/2009, revocava [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di liquidatore dello studio associato costituito dalla geom. [OSCURATO:PERSONA] e dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] nelle forme della società semplice e disponeva la rimessione della causa sul ruolo per decidere sulla domanda di rendiconto. Il medesimo tribunale, una volta integrato il contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] (che la prima decisione aveva estromesso ritenendolo contraddittore non necessario), con sentenza definitiva n. 382/2013 dichiarava la regolarità del rendiconto presentato dal Marrani. 2. La Corte d’appello di Genova, a seguito dell’impugnazione presentata dalla Rampini, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che le censure sollevate dall’appellante rispetto al rendiconto presentato dal liquidatore dovevano essere prese in considerazione soltanto nei limiti di quanto illustrato nella memoria successiva al deposito del documento, dovendosi invece reputare tardiva e inammissibile ogni ulteriore contestazione articolata in epoca successiva. Osservava, inoltre, a fronte delle contestazioni della Rampini in ordine alla mancata indicazione all’interno del rendiconto dell’importo di £. 61.866.653 che le doveva essere pacificamente restituito, che sulla scheda degli importi a debito/credito, effettuate le compensazioni con i crediti dell’associazione, risultava ancora una differenza negativa a carico dell’appellante pari a oltre 171 milioni di lire. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 5 agosto 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando sei motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 152 e 264 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha ritenuto tardive le contestazioni formulate dall’appellante con le note a verbale d’udienza del 6 ottobre 2010, considerando il termine concesso ex art. 264 cod. proc. civ. come perentorio, quando, al contrario, non sono previsti termini perentori per procedere alla contestazione del conto reso se non quello rappresentato dal momento di precisazione delle conclusioni e dal conseguente trattenimento della causa in decisione. Occorreva, peraltro, considerare che il tribunale, dopo aver rimesso la causa in istruttoria per integrare il contradittorio nei confronti dell’altro associato e dar corso ad una consulenza tecnica d’ufficio, aveva concesso termine alle parti sino al 20 gennaio 2012 per presentare le loro osservazioni definitive al rendiconto reso, termine entro il quale la Rampini aveva confermato le contestazioni in precedenza sollevate, ivi comprese quelle illustrate nella memoria del 6 ottobre 2010. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 264 cod. proc. civ., in quanto occorreva considerare che il Marrani, nella sua nota datata 12 maggio 2010, non si era limitato a replicare alle contestazioni della Rampini, ma aveva integrato il proprio rendiconto inserendo partite mai citate in precedenza e allegando pezze giustificative prima non presenti. Solo dopo aver preso visione di questa integrazione e dei documenti allegati era stato possibile per l’appellante formulare specifiche contestazioni con la nota a verbale d’udienza del 6 ottobre 2010, che quindi non poteva essere tacciata di tardività. 4.3 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omessa motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc per avere la Corte territoriale omesso di esaminare un punto decisivo della controversia”, si duole del fatto che la Corte di merito abbia completamente omesso di considerare, nel decidere sulla tardività delle contestazioni formulate con le note a verbale del 6 ottobre 2010, che la nota del Marrani del 12 maggio 2010 non era una semplice replica alle contestazioni in precedenza formulate, ma una sostanziale integrazione del rendiconto presentato, corredata da ventidue documenti mai prima dimessi, che aveva imposto una contestazione supplementare. I giudici distrettuali, per di più, dovevano tenere conto che a seguito della chiamata in causa exart. 107 cod. proc. civ. dell’altro associato [OSCURATO:PERSONA] era stato assegnato un termine sino al giorno20 gennaio 2012 per la formulazione di osservazioni definitive al rendiconto, termine entro il quale la Rampini aveva confermato e ribadito tutte le contestazioni in precedenza sollevate, ivi comprese quelle illustrate con le note a verbale del 6 ottobre 2010. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, risultano il primo infondato, gli altri inammissibili. 5.1 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di affermare – esprimendo un principio a cui questo collegio ritiene di dare continuità - che la parte che ha diritto alla presentazione del conto può contestarlo anche oltre l'udienza fissata per ladiscussione dello stesso exart. 264 cod. proc. civ., finché però, secondo le norme del codice di rito, non siano maturate le preclusioni relative alla produzione di documenti ed alla allegazione di fatti nuovi (Cass.137/1998). Nel caso di specie, nel momento in cui il tribunale, a seguito della pronunzia di sentenza non definitiva, ha ordinato al liquidatore revocato dalla carica di presentare il rendiconto della sua gestione, erano già ampiamente scaduti i termini previsti dall’art. 183 cod. proc. civ. per precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, indicare mezzi di prova diretta o contraria e produrre documenti. Ne discende che, una volta ordinata la presentazione del conto, come il liquidatore doveva rendere lo stesso nel termine fissatogli dal tribunale ex art. 263, comma 1, cod. proc. civ. allegando eventuali sopravvenienze rispetto al tenore delle proprie precedenti difese ed allegazioni istruttorie, così anche le correlate contestazioni dovevano essere tempestivamente operate nella prima difesa, entro il termine concesso per formulare analitiche contestazioni ex art. 264 cod. proc. civ.. Trattandosi della dilatazione di termini perentori resa necessaria dall’ordine di presentazione del conto reso nel corso di causa, quando erano oramai esauriti i termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., i limiti temporali all’uopo assegnati a mente degli artt. 263 e 264 cod. proc. civ. non potevano essere prorogati, in ragione del divieto fissato dall’art. 153, comma 1, cod. proc. civ.. La concessione del termine (perché le parti presentassero osservazioni al rendiconto reso) disposta all’udienza del 15 dicembre 2011 non poteva perciò essere intesa come un provvedimento che abilitasse la Rampini a presentare ulteriori contestazi oni al rendiconto presentato dal liquidatore, ostando a una simile interpretazione il divieto previsto dall’art. 153, comma 1, cod. proc. civ.. Neppure la chiamata di terzo disposta dal tribunale exart. 107 cod. proc. c iv . poteva provocare l’effetto di r iaprire i termini per la proposizione di ulteriori contestazioni. Infatti, se il terzo interveniente iussu iudicis, il cui intervento può essere ordinato in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, non risente delle preclusioni già maturate a carico delle parti originarie in funzione dello stato di avanzamento del processo v. Cass. 3725/1984, Cass. 459/1982), va escluso, invece, che tale intervento rimetta in termini le parti originarie rispetto a questioni che non risultino immediatamente correlate all’allargamento del contraddittorio. 5.2 Il secondo motivo di ricorso muove dal presupposto che le contestazioni sollevate in un secondo tempo siano state imposte dalla successiva integrazione del rendiconto, che avrebbe inserito partite in precedenza neppure citate e allegato nuove pezze giustificative. Una simile difesa, per come prospettata, necessitava, tuttavia, che venisse riportato o riassunto il contenuto tanto del primo quanto del secondo rendiconto rispetto ai profili (riguardanti la “pratica lottizzazione Valdellora”, i “compensi Marani” e “spese legali”) asseritamente oggetto di sostanziali integrazioni. Questo onere di autosufficienza risultava vieppiù necessario, al fine di suffragare la censura presentata, ove si consideri che la Corte di merito, diversamente dall’odierna ricorrente, ha ritenuto che la memoria del Marrani avesse natura di mera “replica del liquidatore a quella dell’attrice” (pag. 25), escludendo in tal modo che l’atto mirasse a un'integrazione del rendiconto. L’odierna ricorrente, pur ammettendo (all’interno del terzo mezzo) di aver già sollevato contestazioni con la propria memoria del 29 marzo 2010 rispetto alle tre questioni, non si è curata però di riassumere il contenuto, né di trascrivere i passaggi essenziali, di quanto indicato al riguardo all’interno del primo rendiconto. Il mezzo in esame non risulta così coerente con il principio di specificità del ricorso per cassazione stabilito dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa. Scrutinio, peraltro, che nel caso di specie sarebbe precluso dal mancato deposito, nel senso previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., del primo rendiconto del Marrani. 5.3Risulta parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso. Infatti, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel suo attuale testo, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (v. Cass. 14802/2017, Cass. 21152/2014). Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione delle questioni concernenti, da un lato , il fatto che il primo rendiconto non fosse ordinato e completo, in modo da rendere possibile una contestazione specifica solo a seguito delle precisazioni successivamente rese, dall’altro la portata da assegnare all’attribuzione di un termine per la formulazione di osservazioni definitive al rendiconto operata all’udienza del 15 dicembre 2011. 6. Il sesto motivo di ricorso – che è opportuno prendere subito in considerazione, in applicazione del principio della ragione più liquida –denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in quanto la Corte di merito ha giustificato la mancata resa del conto ad opera del liquidatore in ordine a somme di esclusiva spettanza della Rampini, per un importo di £ 61.866.653, facendo riferimento a una ripartizione di spese non reale, costituente una mera proposta, come era stato accertato dalla sentenza n. 387/2014 della Corte d’appello di Genova oramai passata in giudicato. 7. Il motivo è fondato. Non è in contestazione fra le parti che la sentenza indicata nella doglianza in esame, oramai definitiva, abbia acclarato che la ripartizione a cui il Marrani aveva fatto riferimento nella propria lettera del 7 maggio 2001 avesse natura di mera proposta, poi non coltivata per opposizione della Rampini. Ciò posto, la Corte di merito, a fronte del motivo di appello con cui si lamentava la mancata considerazione all’interno del rendiconto della somma di £ 61.866.653, in tesi versata dall’appellante, mai restituita e sparita dalle casse sociali, non ha negato l’esistenza del credito, ma si è limitata a constatare “che nella scheda (cfr. alleg. 41 alla CTU Gargiuli del 18.7.2005) risulta che, effettuate le compensazioni con i crediti dell’Associazione, risulta ancora una differenza negativa a carico dell’appellante di oltre £. 171 milioni”. La decisione impugnata -a quanto pare di capire - ha ritenuto che il credito di cui la Rampini lamentava la mancata indicazione rimanesse eliso, all’esito della compensazione con i crediti dell’associazione professionale, dall’esistenza di un suo maggior debito. Una simile valutazione, tuttavia, trova il proprio fondamento -stando al giudicato esterno formatosi al riguardo- su una mera proposta di ripartizione delle spese di gestione dello studio (contenuta nella lettera del 7/5/2001 e costituente l’allegato n. 41 della C.T.U. Gargiuli del 18 luglio 2005) e non su una partita di cui erarisultata dimostrata la veridicità. In presenza di simili risultanze la Corte di merito era tenuta ad effettuare una verifica in proposito, onde stabilire la ragione per cui la somma in discorso non risultava annotata nel rendiconto e la correttezza di una simile scelta, mentre rimaneva preclusa l’elusione del problema attraverso l’attribuzione alla proposta di un valore accertativo che il documento, di per sé, non aveva. L’accoglimento del mezzo comporta l’assorbimento del quarto e del quinto motivo di ricorso, ambedue volti a censurare, sotto differenti profili, la medesima statuizione della Corte di merito. 8. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara inammissibili il second
Sentenza Cassazione n. 00660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris