CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti di anni uno di reclusione (fissando la pena base nella misura di anni due di reclusione, diminuita ad anni uno e mesi sei ex art. 62 bis cod. pen. ed all'inflitto ex art. 444 cod. proc. pen.), per il delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 497 bis cod. pen., per "essere stato trovato in possesso", nel corso di un controllo dei carabinieri della compagnia di Verona, di un documento falso, valido per l'espatrio, ed in particolare di una carta di identità apparentemente rilasciata dall'autorità rumena recante la sua effigie fotografica. 2 - Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso (definito per saltum) deducendo la violazione di legge ed in particolare degli artt. 521, commi 1 e 2, e 497 bis cod. pen., per avere, il Tribunale, omesso di riqualificare la condotta ascritta al prevenuto ai sensi del primo comma dell'art. 497 bis cod. pen. nella più grave ipotesi punita dal secondo comma del medesimo articolo, posto che l'imputato, recando il documento di identità, individuato come falso, la propria effigie fotografica, aveva quantomeno concorso in tale alterazione. In alternativa a tale riqualificazione dell'addebito, il Tribunale avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero risultando diverso il fatto illecito contestato da quanto in imputazione ascritto (la mera detenzione del documento senza avere concorso nella sua falsificazione). 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria con la quale conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal rappresentante della pubblica accusa è inammissibile. 1. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., infatti, avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 è consentito il solo ricorso per cassazione (così che il gravame del pubblico ministero non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 569 codice di rito, come dal medesimo affermato) e lo stesso può essere proposto "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". 2. Quanto alla possibilità di dedurre, come prospetta nell'odierno ricorso la pubblica accusa ricorrente, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, questa Corte ha già avuto modo di precisare che: - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG/Paolino, Rv. 281116); - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG/Cari, Rv. 279842). 3. Nell'odierno caso di specie, invece, la qualificazione giuridica del fatto, secondo l'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 497 bis cod. pen. (il possesso di un documento di identità falso e valido per l'espatrio), piuttosto che come violazione del comma 2 del medesimo articolo (il concorso nella contraffazione di tale documento), necessiterebbe comunque di un accertamento in fatto, non potendosi inevitabilmente dedurre, senza la verifica dei dati circostanziali, non consentita in questa sede, che il prevenuto abbia consumato il delitto più grave, tanto più quando la pubblica accusa procedente aveva ritenuto, proprio alla luce degli stessi, di ascrivere all'imputato l'ipotesi più lieve. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero