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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 00255/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.

Il ricorrente deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha logicamente dato atto del fatto che la detenzione da parte dell'imputato dei ventidue involucri di stupefacente rinvenuti nel centro in cui egli abitava non poteva integrare un'ipotesi di particolare tenuità del fatto, per via della non esigua quantità di sostanza stupefacente detenuta e della realizzazione della condotta mentre l'imputato si trovava all'interno di una struttura di accoglienza, e quindi stante la non trascurabile pericolosità della condotta.

Ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, atteso che la Corte territoriale ha motivato il rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della presumibile non astensione dell'imputato dalla commissione di reati ulteriori, considerate le condizioni di vita precarie, la mancanza di un lavoro e l'assenza di qualsiasi fonte lecita di reddito, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il ricorrente deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha logicamente dato atto del fatto che la detenzione da parte dell'imputato dei ventidue involucri di stupefacente rinvenuti nel centro in cui egli abitava non poteva integrare un'ipotesi di particolare tenuità del fatto, per via della non esigua quantità di sostanza stupefacente detenuta e della realizzazione della condotta mentre l'imputato si trovava all'interno di una struttura di accoglienza, e quindi stante la non trascurabile pericolosità della condotta. Ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, atteso che la Corte territoriale ha motivato il rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della presumibile non astensione dell'imputato dalla commissione di reati ulteriori, considerate le condizioni di vita precarie, la mancanza di un lavoro e l'assenza di qualsiasi fonte lecita di reddito, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I
Sentenza Cassazione n. 00255/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris