CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso udito il difensore, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 settembre 2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 583 comma 2 n.4, 423 cod. pen, 4 comma 3 1.110/75 e 385 cod. pen. perché, in concorso con altri, aggrediva [OSCURATO:PERSONA] procurandogli, con un coltello che portava in luogo pubblico senza giustificato motivo, ferite lacero contuse e uno sfregio permanente sulla regione zigomatica sinistra, nonché cagionava l'incendio della casa della vittima, condotta posta in essere mentre era sottoposto al regime degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e articolato nei seguenti motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo sono stati dedotti violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio, attesa la natura indiziaria del materiale probatorio. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe omesso di motivare circa la censura mossa alla sentenza di primo grado e alla valutazione parziale del materiale probatorio operata dal giudice, viziata metodologicamente atteso che era stata considerata quale unica ipotesi investigativa quella secondo la quale il Faina avesse preso parte all'aggressione mosso dal risentimento nei confronti del nipote della persona offesa, il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la ex convivente dell'imputato, ipotesi considerata supportata anche dal contenuto di alcune captazioni. La censura, alla quale il ricorrente lamenta non sia stata fornita adeguata risposta, verte sulla asserita e non dimostrata capacità individualizzante del movente e sulla esistenza di un'ipotesi alternativa emergente dalla denunzia di [OSCURATO:PERSONA], madre del [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva ricondotto l'incendio della casa verosimilmente ad una situazione sentimentale o ad una vicenda relativa all'utilizzo di stupefacenti. Parimenti, circa la compatibilità degli orari durante i quali il Faina era evaso dagli arresti domiciliari per recarsi al Pronto soccorso e delle celle telefoniche che avevano agganciato il suo cellulare con i tempi e i luoghi dell'aggressione, la sentenza impugnata fornisce una risposta solo apparente alle incompatibilità evidenziate dalla difesa, ivi compresa l'incompatibilità tra l'orario dell'aggressione e quello del rientro in casa del Faina. La sentenza impugnata non fornisce risposta all'interrogativo di come avrebbe potuto il Faina programmare l'incendio e l'aggressione dal momento che lasciò l'ospedale a seguito di dimissioni e non per libera scelta, così come la motivazione non supera una possibile diversa interpretazione della captazione in carcere relativa all'incendio, potendo in quella conversazione il Faina riferirsi al diverso incendio del novembre 2018, che è anche allo stesso attribuito, e non a quello del maggio 2019. Si censura lo svilimento dell'atto di ricognizione negativo da parte del Lucarelli giustificato alla luce della reticenza e del timore dimostrato dalla persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio applicato. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata non ha fornito adeguata motivazione circa la necessità di adeguare la sanzione al concreto disvalore del fatto e alla persona del suo autore in termini di ragionevolezza e proporzionalità, attraverso la fissazione della pena nell'ambito di una più mite cornice edittale, con la possibile disapplicazione della recidiva facoltativa.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In via generale, va rilevato che tutti i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale. 2. Il primo motivo è, per alcuni profili, manifestamente infondato e, per altri, privo di specificità. 2.1. Il ricorrente contesta l'affermazione della penale responsabilità sostenendo che essa sarebbe fondata su un compendio probatorio a contenuto indiziario generico e apodittico, essendo evidente, invece, che «l'approccio valutativo criticato risentiva del medesimo errore metodologico che aveva connotato sin dall'inizio l'attività investigativa, ossia l'avere considerato come unica ipotesi quella che l'imputato abbia preso parte all'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con un altro e con il Tricarico, a ciò mosso dal suo risentimento nei confronti del nipote della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], reo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] di Domenico (sua ex convivente)». Le doglianze del ricorrente, però, sono genericamente impegnate a censurare la sentenza impugnata, senza specificare in che termini la stessa avrebbe fatto effettivamente ricorso alle stesse argomentazioni della decisione di primo grado, in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima. Va osservato, infatti, che la Corte di appello ha evidenziato (pagg. 9 e ss della sentenza , impugnata) in maniera congrua e non manifestamente illogica le ragioni per le quali ha ritenuto il pieno coinvolgimento dell'imputato nei fatti per cui si è proceduto, richiamando, in primo luogo, il contenuto delle intercettazioni captate, giacché i colloqui in carcere con la madre, con [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti hanno contribuito in maniera significativa a completare il quadro indiziario in ordine alla commissione dell'accoltellamento di [OSCURATO:PERSONA] e dell'incendio della sua abitazione. La Corte di appello ha poi valorizzato la presenza del Faina nella zona di commissione dei delitti proprio nell'ora dell'aggressione e dell'incendio, in violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, comprovato anche dallo stratagemma utilizzato per allontanarsi dal luogo ove erano in esecuzione gli arresti domiciliari, approfittando dell'uscita dall'ospedale per dirigersi (con mezzi pubblici o accompagnamento con auto o moto) nei luoghi dove si sono verificati i fatti. Quanto, poi, al movente, correlato alla relazione sentimentale tra la ex-convivente, [OSCURATO:PERSONA] di Domenico, e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha valutato il sentimento di rabbia verso la donna per l'affronto subito, come comprovato da alcuni colloqui captati e dall'intendimento di darle una lezione. Correttamente, allora, la Corte territoriale ha ritenuto gli indizi a carico del Faina gravi, precisi e concordanti, sicchè, valutati unitariamente, acquistano una forza ancora maggiore, contribuendo a formare un quadro probatorio che, secondo la conforme valutazione di entrambi i giudici di merito, non lascia margine a dubbi sulla responsabilità dell'imputato, il quale, del resto, non ha fornito una logica spiegazione dell'accaduto e della convergenza degli indizi a suo carico. Va, in proposito, ricordato che, in tema di prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5 n. 1987 del 11/12/2020 -dep. 18/01/2021- Rv. 280414; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321). 2.2. A fronte del suindicato quadro probatorio, le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso sono tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. D'altronde, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi dì gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. Inammissibile, poi, è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova indiziaria contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorellì e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio. In via generale va detto che nella sentenza impugnata il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, va evidenziato che è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 19 della sentenza impugnata). Va infine detto che la motivazione (pagg. 18-19) sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro