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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12892/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 1422 2vi.3 sul ricorso iscritto al n. i3015A0171R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuliano SandOzó Manfredini, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Federico TEDESCHINI, ed elettivamente domiciliata in Roma, al largo Messico, n. 7, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2297/08/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 23/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, e letta la memoria depositata dalla ricorrente, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa scaturente da una plusvalenza da cessione di immobile strumentale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo di condividere "quanto sentenziato dai Giudici di 10 grado nella valutazione della plusvalenza realizzata nel 2008 rispetto all'acquisto del 1992 stante le variabili proprie del mercato immobiliare e, intervenute pure nel lasso temporale tra l'acquisto e la rivendita dell'immobile".

Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motive deduceva la nullità del giudizio per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari (soci di s.a.s.) in violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Con il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.

La società, costituita con controricorso, in data 21/12/2018 depositava istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia e riservando il deposito nei termini di legge della relativa documentazione prevista dalla citata disposizione.

Non avendo a ciò provveduto, veniva comunicata alle parti nuova proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Regolarmente costituito il contraddittorio, la controricorrente depositava memoria in vista dell'adunanza del 26 gennaio 2022.

Orbene, ritiene il Collegio che, specie in relazione alla questione posta nella predetta memoria (di estinzione del presente giudizio per mancanza di istanza di trattazione avanzata dall'Agenzia delle entrate, quale parte interessata, entro il 31/12/2021, nonostante la società contribuente non abbia aderito alla definizione agevolata della controversia), non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ. e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 1422 2vi.3 sul ricorso iscritto al n. i3015A0171R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuliano SandOzó Manfredini, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Federico TEDESCHINI, ed elettivamente domiciliata in Roma, al largo Messico, n. 7, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2297/08/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 23/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, e letta la memoria depositata dalla ricorrente, osserva quanto segue. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa scaturente da una plusvalenza da cessione di immobile strumentale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo di condividere "quanto sentenziato dai Giudici di 10 grado nella valutazione della plusvalenza realizzata nel 2008 rispetto all'acquisto del 1992 stante le variabili proprie del mercato immobiliare e, intervenute pure nel lasso temporale tra l'acquisto e la rivendita dell'immobile". Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motive deduceva la nullità del giudizio per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari (soci di s.a.s.) in violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. La società, costituita con controricorso, in data 21/12/2018 depositava istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia e riservando il deposito nei termini di legge della relativa documentazione prevista dalla citata disposizione. Non avendo a ciò provveduto, veniva comunicata alle parti nuova proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Regolarmente costituito il contraddittorio, la controricorrente depositava memoria in vista dell'adunanza del 26 gennaio 2022. Orbene, ritiene il Collegio che, specie in relazione alla questione posta nella predetta memoria (di estinzione del presente giudizio per mancanza di istanza di trattazione avanzata dall'Agenzia delle entrate, quale parte interessata, entro il 31/12/2021, nonostante la società contribuente non abbia aderito alla definizione agevolata della controversia), non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ. e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. P.Q.M. Rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente L
Sentenza Cassazione n. 12892/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris