CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20503/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roSINGH GURPREET, rappresentato e difeso dagli avvocatiCAMILLA LISANTI, [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO2026 ALVARO;2833 - controricorrente -avverso la sentenza n. 391/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18325/2022Numero sezionale 2833/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Con sentenza n. 391/2022, pubblicata il 19 maggio 2022, laCorte d'Appello di Firenze ha accolto l'appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.5/2021 e, in riforma della stessa - che, pur respingendol’impugnativa del licenziamento intimato ad [OSCURATO:PERSONA],addetto alla pompa di benzina di proprietà dell’appellante,aveva accolto la domanda dallo stesso formulata inerente allosvolgimento di lavoro subordinato a tempo pieno per quarantaore settimanali - ha ritenuto insussistente ogni pretesa dellavoratore, condannandolo alla rifusione delle spese del doppiogrado.2. La Corte territoriale ha ritenuto non provato lo svolgimentoda parte del lavoratore di una prestazione a tempo pieno,valorizzando le deposizioni testimoniali nel senso che dallestesse emergeva soltanto che il Bacci avesse talvolta lavoratodi pomeriggio, anziché di mattina come stabilito nel contratto dilavoro e che avesse prestato in alcune occasioni un orariosuperiore alle quattro ore giornaliere, senza tuttavia che alcunteste avesse constatato la presenza di Bacci al lavoro per untempo apprezzabilmente lungo, tale da far ritenere che fosseimpegnato alla pompa per otto ore al giorno.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a sei motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.2. Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18325/20221. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360N, umero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 20503/2026comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del contratto di lavoro inData pubblicazione 17/06/2026(ricevute POS, ricevute di versamento bancario, foto, pagine delregistro dei corrispettivi), il cui esame sarebbe stato decisivoper integrare gli elementi gravi, precisi e concordanti idonei adimostrare, in via presuntiva ex artt. 2727-2729 c.c., il lavoroa tempo pieno del ricorrente. Lamenta altresì la violazionedell'art. 115, comma 1, c.p.c.Il motivo è inammissibile.1.1.In primo luogo, il vizio di omesso esame di fatto decisivo,nella formulazione risultante dalla novella di cui all'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134del 2012, deve riguardare «un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia)»; resta fermo che «l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie»(cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; più di recente,ex plurimis, Cass. n. 28951 del 2025; Cass. n. 27415 del 2018).Nella specie, la Corte territoriale ha preso in considerazione ilfatto storico oggetto di controversia - la durata effettiva dellaprestazione lavorativa - esaminando le risultanze testimoniali econcludendo per la loro inidoneità a fondare la presunzione deltempo pieno. Il ricorrente, sotto l'apparente deduzione del viziodi omesso esame, sollecita in realtà una rivalutazione delNumero registro generale 18325/2022materiale probatorio, operazione non consentita in sede dNi umero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 20503/2026legittimità.Data pubblicazione 17/06/20261.2. Deve, poi, osservarsi che la dedotta violazione dell'art. 115c.p.c. è configurabile solo quando il giudice non ponga afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti,«contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuoridei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso» (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 20867 del 2020; Cass. n. 2206 del 2024; Cass. n.14667 del 2022). La censura non allega alcuna di tali ipotesi,limitandosi a contestare la valutazione delle prove operata dallaCorte di merito.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del contratto dilavoro in relazione all'omesso esame di fatti decisivi e laviolazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agliartt. 1362 e segg. c.c.Il motivo è infondato.Il ricorrente si duole, in sostanza, che la Corte d'Appello nonabbia correttamente valorizzato la pattuizione contrattuale checollocava l'orario del Bacci esclusivamente al mattino.Va preliminarmente rilevato, quanto alla dedotta violazionedell’art. 1362 cod. civ., che l’interpretazione de qua è attivitàriservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato dilegittimità salvo che per il caso della violazione delle regolelegali di ermeneutica contrattuale, quale, tuttavia, non può dirsiesistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia sceltouna piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni deltesto negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibiliNumero registro generale 18325/2022due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che avevaN umero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 20503/2026proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sedeData pubblicazione 17/06/2026di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sulpunto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 2018).Nella specie si verte in ipotesi di censura che non attiene allaviolazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. -dei quali non viene neppure specificato quale in particolaresarebbe stato violato - ma investe ancora una volta lavalutazione del materiale probatorio e il ragionamentopresuntivo del giudice di merito, censurabile, come soprachiarito, nei soli limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr.Cass. n. 7394 del 2010).3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di motivazioneex artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonchél'erroneità del dispositivo nella parte relativa alla condanna allespese.Il motivo è infondato.3.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione, va ribadito che,a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscrittoalla sola verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che risulta violato nelle ipotesi di«mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale; motivazione apparente;manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazioneperplessa od incomprensibile», che si convertono nellaviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e determinano lanullità della sentenza (cfr., tra le molte, Cass. n. 22598 del2018; Cass. n. 6167 del 2022). Nella specie, la sentenzaimpugnata reca una motivazione ampia e articolata, che dàNumero registro generale 18325/2022conto delle ragioni per le quali le testimonianze sono stateN umero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 20503/2026ritenute inidonee a provare il tempo pieno, nonché delle ragioniData pubblicazione 17/06/2026di inattendibilità del teste Rossi. Non ricorre, pertanto, alcunadelle ipotesi di motivazione meramente apparente o inesistente.3.2. Quanto all'erroneità del dispositivo sulle spese, la Corteterritoriale ha liquidato le spese in euro 5.613 per il primo gradoed euro 4.300 per il grado d'appello, con l'indicazione «oltre al15% per spese forfettarie, Iva e Cpa». L'omessa specificazioneespressa che la seconda somma si riferisce al giudizio d'appellocostituisce, all'evidenza, mera irregolarità materiale, e non giàcausa di nullità della sentenza.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agliartt. 2727-2729 c.c., per travisamento della prova testimonialeed «error in iudicando».Il motivo è inammissibile, oltre che sostanzialmente riproduttivodel primo.La violazione dell'art. 116 c.p.c. «è configurabile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria»; ove invece si deduca che ilgiudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti già soprarichiamati (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020; Cass. n.14667 del 2022; Cass. n. 28951 del 2025).Nella specie, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello avrebbe«male percepito» il significato lessicale della deposizione dellaNumero registro generale 18325/2022teste Rizzuto, in particolare l'avverbio «quotidianamente», e cheN umero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 20503/2026avrebbe erroneamente ritenuto provato che il lavoroData pubblicazione 17/06/2026pomeridiano sostituisse quello mattutino anziché aggiungersi adesso. Tali censure attengono al prudente apprezzamento delleprove, e sono inammissibili alla stregua dei principi richiamati,risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito.5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 116, 416, 421 e 437c.p.c., per avere la Corte d'Appello fondato il giudizio diinattendibilità del teste Rossi su documenti tardivamenteprodotti.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha ritenuto che la produzione documentaleallegata alle note difensive del 25 settembre 2020 non fossetardiva, in quanto «volte a contestare, appunto, la credibilità diun testimone». Tale valutazione, ampiamente motivata, sicolloca nell'ambito dei poteri istruttori officiosi del giudice dellavoro, che nel rito speciale «può in via eccezionale ammettere,anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o lanegazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione» (cfr.Cass. n. 29851 del 2022; Cass. n. 7694 del 2018).L'esercizio di tali poteri è sindacabile in sede di legittimità solocome vizio di motivazione, nella specie non utilmente dedotto.Peraltro, la sentenza impugnata ha individuato un'ulteriore,autonoma ragione di sospetto sull'attendibilità del teste Rossi,costituita dalla incongruenza temporale relativa all'incontropomeridiano con il nipote, sì che la censura risulta comunquenon decisiva.6. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corted'Appello pronunciato ultra petita, travolgendo anche il capoNumero registro generale 18325/2022della sentenza di primo grado relativo al TFR, che non sarebbeN umero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 20503/2026stato oggetto di specifica impugnazione.Data pubblicazione 17/06/2026Il motivo è infondato.6.1. Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice del merito«alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causapetendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emettaun provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vitadiverso da quello conteso (petitum mediato)» (cfr. Cass. n.24042 del 2022; Cass. n. 29371 del 2021).6.2. Nel caso di specie, la domanda proposta dal lavoratore inprimo grado aveva ad oggetto sia il pagamento delle differenzeretributive derivanti dall'asserito orario a tempo pieno, sia ilpagamento delle indennità di fine rapporto.Il TFR, quale componente differita della retribuzione, èintimamente connesso all'entità della prestazione lavorativaresa e alla retribuzione percepita. La Corte d'Appello,accogliendo l'appello del datore di lavoro e ritenendo nonprovata la prestazione a tempo pieno, ha escluso in radice ildiritto del lavoratore a qualsiasi differenza retributiva, e con ciòha necessariamente escluso anche il diritto a un TFR calcolatosulla base della retribuzione rivendicata per il lavoro a tempopieno. La pronuncia di assoluzione «da tutte le pretese avverse»costituisce pertanto logica conseguenza dell'accoglimentodell'appello, senza che possa configurarsi alcun vizio diextrapetizione.6.3. Deve in ogni caso osservarsi che il ricorrente non haspecificamente indicato - in violazione del principio di specificitàdei motivi - se e in quali termini il capo relativo al TFR fossestato o meno impugnato con l'atto d'appello, né ha trascritto ipassaggi rilevanti dei motivi d'appello a sostegno della propriaNumero registro generale 18325/2022censura, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (cfrN. umero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 20503/2026Cass. n. 22724 del 2024).Data pubblicazione 17/06/20267. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione in favore della parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 3.500,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 9 giugno 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 18325/2022Numero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 20503/2026Data pubblicazione 17/06/2026