CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05966/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cremona, e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del terzo difensore, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 18 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4615, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 22.9.2015, e pubblicata il 26.10.2015; O GGETTO :Ires, Iva ed Irap, 2009/2010 - Fatture per operazioni inesistenti - Rinunzia al ricorso - Estinzione del giudizio. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], dedita alla commercializzazione e posa in opera di piastrelle, separati avvisi di accertamento, aventi ad oggetto Ires, Iva ed Irap, con riferimento agli anni 2009 e 2010. La pretesa di maggiori tributi, nella misura di Euro 188.315,00, dipendeva dalla contestazione di essere stata la società parte di operazioni commerciali inesistenti, che erano state concluse con la ditta individuale CER.IMP.EX di [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultimo, in sede di verifica, aveva ammesso alla Guardia di Finanza di aver aperto un conto corrente su cui il titolare della [OSCURATO:PERSONA] faceva confluire versamenti, che erano poi restituiti in contanti dal Goy trattenendo la commissione di Euro 500,00 per ciascun versamento. Le operazioni erano state fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA] ed i costi erano stati indicati come deducibili. 2. La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cremona che, riuniti i ricorsi, li respingeva. 3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che reputava infondate le critiche proposte dalla contribuente, e confermava perciò la decisione assunta dal giudice di primo grado. 4. La contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. La società ha poi depositato memoria in cui dichiara la propria rinunzia al ricorso, e l’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire la propria accettazione. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente, in conseguenza della dichiarata rinunzia all’impugnazione, avendo la società domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio. L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, ha depositato atto di accettazione della rinunzia, manifestata con nota n. CT 18952/16 del 25.6.2020 (f.to Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA]), concordandosi sulla compensazione delle spese. 2. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinunzia allo stesso da parte della ricorrente. 3. Può aderirsi alla richiesta delle parti che hanno domandato disporsi la compensazione delle spese di lite. 3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e cessata