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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2004

Cassazione n. 27625/2023

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A BUCONI.

FATTO 1.La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e I.S.F.O.L. nel periodo dal 2.2.2004 al 31.12.2007,il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al trattamento economico di CTER6° livello del CCNL Enti di ricerca e alla corresponsione delle differenze retributive dal 1.4.2005, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato ininterrotto dal 2.2.2004 al 31.12.2007, nonché il diritto d ella lavoratrice al pagamento delle differenze di retribuzione dal 2.2.2004trattamento economico di CTER 6° livello del CCNL Enti di ricerca.

2. Evidenziava che il nomen iuris utilizzato dalle parti può costituire solo un elemento di valutazione da confrontare con leconcrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e nel caso di specie anche con le specifiche clausole contrattuali.

3. Considerava definitivamente accertati i fatti affermati dal primo giudice; a fronte dellamessa a disposizione, da parte della Latini, di energie lavorative di natura esecutiva, amministrative e di segreteria, con modalità non distinguibili da quelle dei dipendenti,riteneva il carattere subordinato dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti, evidenziando che la qualificazione del rapporto non era dipesa dal mero inserimento nell’organizzazione, ma dal tipo di mansioni e dalle modalità lavorative, che avevano implicato la sottoposizione a poteri conformativi e di controllo dei superiori.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.N.A.P.P. sulla base di cinquemotivi, illustrati da memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria.

DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

Censura l’interpretazione dei contratti di lavoro, lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di verificare la sottoposizione della Latini ai poteri direttivi, disciplinari e organizzativi del datore di lavoro, ritenendo dirimente l’aspetto dell’etero organizzazione.

Evidenzia che il compenso era stato convenuto in maniera complessiva, in relazione all’intero periodo di vigenza del rapporto; precisa che i contratti avevano previsto solo la corresponsione di acconti periodici in relazione all’avanzamento delle prestazioni eseguite, sulla base delle relazioni da sottoporre al controllo dei competenti organi datoriali sui risultati di ricerca commissionati al collaboratore.

2. Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1362, 1363, 1367e 1325 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

Lamenta l’omissione di una lettura complessiva e sistematica dei contratti di lavoroe la disamina della sola clausola di definizione dell’oggetto.

3. Con il terzo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1362 e 1325 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Lamentache la Corte territoriale ha erroneamente negato qualunque rilievo alla qualificazione del rapporto contenuta nelle clausole negoziali, a fronte del nomen iurisutilizzato nelle medesime.4.

Con il quarto motivo l’Istituto ricorrente invoca l’effetto espansivo della cassazione della sentenza, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. rispetto ai capi dipendenti della sentenza impugnata, compreso quello relativo al riconoscimento del diritto alla percezione degli interessi sulle somme liquidate dal giudice di prime cure.

5. Con il quinto motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2086, 2126, 1362 e 1325 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

Lamenta l’erroneità della statuizione secondo cui in caso di conclusione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore ha diritto alle differenze di retribuzione, nel rispetto di quanto dettato dall’art. 2126 cod. civ., evidenziando che in tali ipotesi al lavoratore spetta solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all’art. 2126 cod. civ.

Sostiene che a fronte della mancata proposizione di una domanda risarcitoria da parte della Latini, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere infondata la pretesa del lavoratore volta ad ottenere le differenze retributive.

6. Va innanzitutto premesso che l’art. 4, comma 1, lett. f) del d.lgs. 24 settembre 2016, n.185 ha aggiunto all’art. 1 0 del d. lgs. n. 150 del 2015 il comma 3-bis, secondo cui “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, assume la denominazione di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all’ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche e all’INAPP”.

Gli effetti dell’accoglimento , da parte del Tribunale (sentenza n. 10281/2013, pubblicata in data 29.06.2013), della domanda proposta dalla Latininei confronti dell’I.S.F.O.L. si sono dunque automaticamente prodott i nei confronti di I.N.A.P.P., considerato che il giudizio è stato instaurato nei confronti dell’ente che, all’epoca dei fatti, era competente, che il cambio di denominazione è avvenuto a decorrere dal 1.12.2016 (nelle more del giudizio di appello) e che il presente giudizio di cassazioneè stato proposto da I.N.A.P.P.

7. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili, in quanto tendono ad ottenere una rivisitazione del fatto attraverso una diversa interpretazione dei contratti rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha evidenziato la presenza di molteplici e convergenti dati fattuali emersi anch e in sede di prova testimoniale, rivelatori del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cuila qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto, costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo in caso di contestazione carattere prevalente l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass. n. 23371/2022; Cass. n. 12871/2020; Cass. n. 48884/2018 e Cass. n. 3303/2016), e secondo cui l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere necessariamente verificato sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamentodi fatto (Cass. n. 19568/2013; Cass.n. 13858/2009).

Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).Si è inoltre chiarito che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo integra un giudizio censurabile ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., mentre è sindacabile solo nei limiti ammessi dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. qualora si proponga di criticare il ragionamento concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto (altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione) che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).

L’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito censurabile nel giudizio di legittimità per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nonché per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. (Cass. n. 10745/2022); per far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., il ricorrente per cassazione deve dunque fare esplicito riferimento non solo alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella contenuta nella sentenza impugnata (Cass. n. 4787/2023 cit.; Cass. n. 9461/2021).

Alla luce di tali principi deve evidenziarsi che le prime tre censure, lungi dal denunciare un errore di diritto o l’omesso esame di un fatto decisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. n. 8053/2014), mirano ad un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale la Corte territoriale ha qualificato in termini di subordinazione i rapporti di collaborazioni intercorsi tra le parti.La ricorrenteha inoltre indi cato solo formalmente i criteri interpretativi violati, limitandosi a proporre un’interpretazione alternativa dei contratti rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata.

8. Anche il quarto motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile la censura che denuncia la violazione o la falsa applicazione di norme inapplicabili ictu oculialla fattispecie di cui si tratta (come pacificamente descritta in atti), visto cheanche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass.21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923).

9. Il quinto motivo è infondato.

Infatti, all’epoca della stipula dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti (1.10.2001-31.12.2007) l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 non si applicava agli enti di ricerca.

Il testo originariodell’art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001, il quale prevedeva che “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione” è stato modificato dall’art. 32 del d.l. 4 g iugno 2006, conv. con modificazioni dalla legge n. 223/2006 nel senso che segue: “6.

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolarecompetenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 6-bis.

Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione. 6-ter.

I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

L’art. 3, comma 76, della legge n. 244/2007 al comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 ha sostituito le parole: “di provata competenza” con le parole: “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, mentre il comma 77 ha aggiunto il comma 6-quater, secondo cui “Le disposizioni di cui ai commi 6, 6- bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

L’art. 46 del d.l. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha così sostituito il comma 6 dell’art. 7 d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art.3, comma 76, della legge n. 244/2007: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggettodella prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso”.

L’art. 35, comma 1, d.l. 30.12.2008, n. 207, convertito dalla legge 27.02.2009, n. 14 ha comunque stabilito che limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009.

L’art. 22, comma 2, della legge n. 69/2009 ha poi sostituito le parole: “contratti d’opera” con le seguenti parole: “di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa” e le parole “o dei mestieri artigianali” con le seguenti: “, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, mentre l’art. 17, comma 27, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ha poi aggiunto la disposizione secondo cui “Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto” sono state così sostituite: “Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e,in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5- quater”.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, nel periodo di decorrenza dei contratti (dal 2004 al 2007),l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non si applicava agli enti di ricerca.

In materia di pubblico impiego privatizzato, questa Corte ha comunque distinto il risarcimento del danno subito dal lavoratore nell’ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione di disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dal diritto alle retribuzioni ed ai correlati oneri contributivi e previdenziali, ed ha altresì precisato che tali voci sono comunque dovute per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro in virtù del principio di corrispettività di cui all’art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 6046/2018; Cass. n. 33041/2021).

10. Il ricorso va pertanto rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

12. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per l’Istituto ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI. FATTO 1.La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e I.S.F.O.L. nel periodo dal 2.2.2004 al 31.12.2007,il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al trattamento economico di CTER6° livello del CCNL Enti di ricerca e alla corresponsione delle differenze retributive dal 1.4.2005, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato ininterrotto dal 2.2.2004 al 31.12.2007, nonché il diritto d ella lavoratrice al pagamento delle differenze di retribuzione dal 2.2.2004trattamento economico di CTER 6° livello del CCNL Enti di ricerca. 2. Evidenziava che il nomen iuris utilizzato dalle parti può costituire solo un elemento di valutazione da confrontare con leconcrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e nel caso di specie anche con le specifiche clausole contrattuali. 3. Considerava definitivamente accertati i fatti affermati dal primo giudice; a fronte dellamessa a disposizione, da parte della Latini, di energie lavorative di natura esecutiva, amministrative e di segreteria, con modalità non distinguibili da quelle dei dipendenti,riteneva il carattere subordinato dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti, evidenziando che la qualificazione del rapporto non era dipesa dal mero inserimento nell’organizzazione, ma dal tipo di mansioni e dalle modalità lavorative, che avevano implicato la sottoposizione a poteri conformativi e di controllo dei superiori. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.N.A.P.P. sulla base di cinquemotivi, illustrati da memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Censura l’interpretazione dei contratti di lavoro, lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di verificare la sottoposizione della Latini ai poteri direttivi, disciplinari e organizzativi del datore di lavoro, ritenendo dirimente l’aspetto dell’etero organizzazione. Evidenzia che il compenso era stato convenuto in maniera complessiva, in relazione all’intero periodo di vigenza del rapporto; precisa che i contratti avevano previsto solo la corresponsione di acconti periodici in relazione all’avanzamento delle prestazioni eseguite, sulla base delle relazioni da sottoporre al controllo dei competenti organi datoriali sui risultati di ricerca commissionati al collaboratore. 2. Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1362, 1363, 1367e 1325 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Lamenta l’omissione di una lettura complessiva e sistematica dei contratti di lavoroe la disamina della sola clausola di definizione dell’oggetto. 3. Con il terzo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1362 e 1325 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Lamentache la Corte territoriale ha erroneamente negato qualunque rilievo alla qualificazione del rapporto contenuta nelle clausole negoziali, a fronte del nomen iurisutilizzato nelle medesime.4. Con il quarto motivo l’Istituto ricorrente invoca l’effetto espansivo della cassazione della sentenza, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. rispetto ai capi dipendenti della sentenza impugnata, compreso quello relativo al riconoscimento del diritto alla percezione degli interessi sulle somme liquidate dal giudice di prime cure. 5. Con il quinto motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2086, 2126, 1362 e 1325 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Lamenta l’erroneità della statuizione secondo cui in caso di conclusione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore ha diritto alle differenze di retribuzione, nel rispetto di quanto dettato dall’art. 2126 cod. civ., evidenziando che in tali ipotesi al lavoratore spetta solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all’art. 2126 cod. civ. Sostiene che a fronte della mancata proposizione di una domanda risarcitoria da parte della Latini, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere infondata la pretesa del lavoratore volta ad ottenere le differenze retributive. 6. Va innanzitutto premesso che l’art. 4, comma 1, lett. f) del d.lgs. 24 settembre 2016, n.185 ha aggiunto all’art. 1 0 del d. lgs. n. 150 del 2015 il comma 3-bis, secondo cui “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, assume la denominazione di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all’ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche e all’INAPP”. Gli effetti dell’accoglimento , da parte del Tribunale (sentenza n. 10281/2013, pubblicata in data 29.06.2013), della domanda proposta dalla Latininei confronti dell’I.S.F.O.L. si sono dunque automaticamente prodott i nei confronti di I.N.A.P.P., considerato che il giudizio è stato instaurato nei confronti dell’ente che, all’epoca dei fatti, era competente, che il cambio di denominazione è avvenuto a decorrere dal 1.12.2016 (nelle more del giudizio di appello) e che il presente giudizio di cassazioneè stato proposto da I.N.A.P.P. 7. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili, in quanto tendono ad ottenere una rivisitazione del fatto attraverso una diversa interpretazione dei contratti rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha evidenziato la presenza di molteplici e convergenti dati fattuali emersi anch e in sede di prova testimoniale, rivelatori del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cuila qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto, costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo in caso di contestazione carattere prevalente l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass. n. 23371/2022; Cass. n. 12871/2020; Cass. n. 48884/2018 e Cass. n. 3303/2016), e secondo cui l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere necessariamente verificato sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamentodi fatto (Cass. n. 19568/2013; Cass.n. 13858/2009). Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).Si è inoltre chiarito che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo integra un giudizio censurabile ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., mentre è sindacabile solo nei limiti ammessi dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. qualora si proponga di criticare il ragionamento concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto (altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione) che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022). L’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito censurabile nel giudizio di legittimità per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nonché per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. (Cass. n. 10745/2022); per far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., il ricorrente per cassazione deve dunque fare esplicito riferimento non solo alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella contenuta nella sentenza impugnata (Cass. n. 4787/2023 cit.; Cass. n. 9461/2021). Alla luce di tali principi deve evidenziarsi che le prime tre censure, lungi dal denunciare un errore di diritto o l’omesso esame di un fatto decisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. n. 8053/2014), mirano ad un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale la Corte territoriale ha qualificato in termini di subordinazione i rapporti di collaborazioni intercorsi tra le parti.La ricorrenteha inoltre indi cato solo formalmente i criteri interpretativi violati, limitandosi a proporre un’interpretazione alternativa dei contratti rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata. 8. Anche il quarto motivo è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile la censura che denuncia la violazione o la falsa applicazione di norme inapplicabili ictu oculialla fattispecie di cui si tratta (come pacificamente descritta in atti), visto cheanche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass.21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923). 9. Il quinto motivo è infondato. Infatti, all’epoca della stipula dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti (1.10.2001-31.12.2007) l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 non si applicava agli enti di ricerca. Il testo originariodell’art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001, il quale prevedeva che “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione” è stato modificato dall’art. 32 del d.l. 4 g iugno 2006, conv. con modificazioni dalla legge n. 223/2006 nel senso che segue: “6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolarecompetenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. L’art. 3, comma 76, della legge n. 244/2007 al comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 ha sostituito le parole: “di provata competenza” con le parole: “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, mentre il comma 77 ha aggiunto il comma 6-quater, secondo cui “Le disposizioni di cui ai commi 6, 6- bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. L’art. 46 del d.l. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha così sostituito il comma 6 dell’art. 7 d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art.3, comma 76, della legge n. 244/2007: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggettodella prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso”. L’art. 35, comma 1, d.l. 30.12.2008, n. 207, convertito dalla legge 27.02.2009, n. 14 ha comunque stabilito che limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009. L’art. 22, comma 2, della legge n. 69/2009 ha poi sostituito le parole: “contratti d’opera” con le seguenti parole: “di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa” e le parole “o dei mestieri artigianali” con le seguenti: “, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, mentre l’art. 17, comma 27, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ha poi aggiunto la disposizione secondo cui “Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto” sono state così sostituite: “Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e,in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5- quater”. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, nel periodo di decorrenza dei contratti (dal 2004 al 2007),l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non si applicava agli enti di ricerca. In materia di pubblico impiego privatizzato, questa Corte ha comunque distinto il risarcimento del danno subito dal lavoratore nell’ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione di disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dal diritto alle retribuzioni ed ai correlati oneri contributivi e previdenziali, ed ha altresì precisato che tali voci sono comunque dovute per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro in virtù del principio di corrispettività di cui all’art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 6046/2018; Cass. n. 33041/2021). 10. Il ricorso va pertanto rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 12. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per l’Istituto ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 27625/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris