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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20041/2026

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e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];procedura fallimentare;GRUPPO M.G. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., in persona del legalerappresentante pro-tempore;Curatore della procedura fallimentare;- Intimati –- avverso la sentenza n. 6876/02/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Sicilia, depositata in data 19 settembre 2024 enotificata il 30 settembre 2024;Numero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1.L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza inepigrafe indicata, che aveva disatteso il suo appello avverso la decisionedella Commissione tributaria provinciale che accogliendo il ricorso dellaCuratela del Fallimento del Gruppo M.G. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.avverso due cartelle di pagamento e relativi ruoli – di cui aveva avutoconoscenza solo con l’insinuazione al passivo dell’Agente della riscossione- per debiti tributari della madre della socia accomandataria anch’essafallita, aveva dato atto della rinunzia all’eredità da parte dell’aventecausa.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a un unico motivo,per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia.2.

I contribuenti sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in rubrica,«Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3-bis, del Decreto-Legge n.146/2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, dell’art.100 c.p.c., dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del1992, dell’articolo 12, D.p.r. n. 602/1073 e dello stesso art.111 Cost., inrelazione all’art.360, comma 1, n. 4 (e, solo ove occorrer possa, anchen.3) c.p.c.».

Lamenta la ricorrente che la sentenza della Corte di giustiziatributaria è illegittima, in quanto emessa in violazione delle disposizioni dicui all’articolo 3-bis, d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede diconversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215 , novellando l'art. 12del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla "Formazione econtenuto dei ruoli", che ha introdotto il comma 4-bis, secondo il quale“l'estratto di ruolo non è impugnabile" in via diretta.

La norma prevedeinfatti che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamenteNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui ildebitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice deicontratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) perla riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) perla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) inrelazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f)nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

Nel casodi specie, prosegue l’Agenzia delle Entrate, non ricorrono i richiamatipresupposti normativi.2.

La censura è destituita di fondamento.Occorre preliminarmente osservare che il giudizio ha ad oggettol’impugnativa di estratti di ruolo e di cartelle di pagamento in essicontenute.2.1.

Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, conl'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 , inserito in sede diconversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215 , novellando l'art. 12del D.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla "Formazione e contenuto deiruoli", ha introdotto il comma 4-bis, successivamente modificato dall'art.12, comma 1, D. Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, a decorrere dall'8 agosto2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110.

Il legislatore ha stabilito non soltanto che"L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e lacartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sonoNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cuial decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche dicui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficionei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delleprocedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cuial decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazionidi finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito dellacessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".La norma in questione ha dunque limitato ad alcune specifiche ipotesil’accesso alla tutela immediata avverso l’estratto di ruolo e le cartelle allostesso sottese.2.2.

Il problema che si pone è innanzitutto quello di stabilire se lanuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e sequindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dei ricorsi già propostiavverso estratti di ruolo e cartelle non notificate, nei quali - come nel casodi specie - non sia allegato un concreto pregiudizio in relazione alle ipotesiindividuate dalla legge.

In relazione alla legge 17 dicembre 2021 n. 215,sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n.26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio didiritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre2021, art. 3- bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre2021, n. 215, col quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, èstato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichéspecifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte delNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".2.3.

Non vi è dubbio che i medesimi principi trovino applicazione anchecon riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 - il cuiart. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4-bis, D.P.R.29 settembre 1973 n. 602 - che si applica ai processi pendenti (Cass. 9marzo 2025, n. 6269 – RV 674358), poiché individua l'interesse alla tutelaimmediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamentenotificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale; in tal modo,detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmatol'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione: la citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche neiprocessi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve esseredimostrato (con riferimento alla legge 17 dicembre 2021 n. 215,, Cass. 3febbraio 2023, n. 3400 e n. 3425; Cass. 23 marzo 2023, n. 8330, n.8374 e n. 8377; Cass. 12 aprile 2023, n. 9765; Cass. 26 giugno 2024, n.17606).2.5.

Posta l’applicabilità della previsione di cui al d.lgs. 29 luglio 2024n. 110 ai giudizi pendenti, rileva poi questo Collegio che l’impugnazionedei ruoli e delle cartelle è avvenuta su iniziativa del Curatore delresponsabile, a seguito di ammissione al passivo fallimentare dei carichitributari portati dai ruoli.

L’interesse da valutare ai fini che occupanoorigina quindi da una procedura fallimentare, assimilabile a tutti gli effettialle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dicui al d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, richiamate dalla lettera d) del citatocomma 4 bis dell’art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.2.6.

Sul punto va in linea generale ricordato che con il Codice dellaNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026crisi di impresa e dell’insolvenza – d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 - iltermine “fallimento” ed i suoi derivati è stato sostituito, da un punto divista lessicale, con l'espressione “liquidazione giudiziale”, sebbene ladisciplina contenuta nella legge fallimentare continui a essere applicata airicorsi depositati prima del 15 luglio 2022.

Pertanto, resta applicabile lalegge fallimentare per le procedure già aperte, mentre le norme di cui ald.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 si applicano ai ricorsi di debitori e creditoridal 15 luglio 2022, come desumibile dall’art. 390 di cui al summenzionatodecreto che recita “I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte diconcordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi diristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, perl'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette aliquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle proceduredi composizione della crisi da sovraindebitamento depositati primadell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo ledisposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché della legge27 gennaio 2012, n. 3.”.La procedura fallimentare, del resto richiamata dal codice dell’impresae dell’insolvenza, all’art.390, quale disciplina ancora interamenteapplicabile ratione temporis, è ai fini di causa assimilabile alle procedureche l’hanno successivamente sostituita, le quali hanno adottato un unicomodello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenzadel debitore (in tema di equivalenza tra il pregiudizio riconducibile allaprocedura fallimentare, derivante dall’iscrizione a ruolo, e l’interesse che sipuò configurare nell’ambito delle procedure previste dal d.lgs. 12 gennaio2019 n. 14, v.

Cass., 26 maggio 2025, n. 14012).2.7.

Nel caso di specie occorre osservare che l’originario ricorso è statoproposto in quanto gli estratti di ruolo sono stati fatti valere nell’ambitodella procedura concorsuale; l’impugnazione della Curatela del Fallimentodella società e della socia accomandataria infatti, è pacificamente sortaNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026dall’istanza di ammissione al passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]S.p.a., nell’ambito del Fallimento della Gruppo M.G. [OSCURATO:PERSONA] ModaS.a.s., pendente avanti il Tribunale di Messina (sentenza n. 15/2016).2.8.

Ciò posto, la ricorrenza di uno degli elementi specificatividell'interesse ad agire emerge in modo chiaro ed evidente dagli atti,essendo stati gli estratti di ruolo, senza contestazioni, allegati all’istanza diammissione al passivo del fallimento del Gruppo MG [OSCURATO:PERSONA].a.s. e di [OSCURATO:PERSONA] quale socia accomandatariaillimitatamente responsabile, così facendosi valere la pretesa impositivanell’ambito di una procedura concorsuale assimilabile alle procedurerichiamate alla lettera d) dell’art. 12, comma 4 bis, innanzi citato.

Ilpregiudizio derivante alla procedura è, invero, desumibile dagli attiindipendentemente da specifiche allegazioni sul punto, e consiste nellamaggiore somma (asseritamente non dovuta) ammessa al passivo (ovenon annullata dal [OSCURATO:PERSONA] unico competente) e ciò ai finidell’estinzione dei debiti e della liberazione degli immobili di proprietàsottoposti alla procedura liquidatoria (v. in termini, Cass., 2 novembre2025, n. 28928).

Ciò tanto più ove si consideri che, come recentementeribadito da questa Corte, «anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essereinsinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo” (Cass., 12dicembre 2025, n. 32399, RV 67656-01)», sicché deve ritenersi precipuointeresse del Curatore attivarsi, innanzi al giudice competente, per farvalere l’inesistenza dei carichi tributari a tutela della procedura e della parcondicio creditorum.2.9. [OSCURATO:PERSONA], per opporsi all’ammissione al passivo del creditotributario, ha sempre interesse a contrastare in via immediata edautonoma le risultanze dell’estratto di ruolo o del ruolo e della cartellainvalidamente notificata, che vengano posti dal creditore erariale afondamento della sua domanda di insinuazione al passivo e che nonNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026potranno più essere seguiti dagli ulteriori atti della riscossione ormaipreclusa dall’esecuzione concorsuale.

Affermano, al riguardo, le Sezioniunite che in sede concorsuale “Il ruolo non rileva certo come titoloesecutivo, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i creditiopponibili alla massa e i relativi privilegi.

E altrettanto vale per l'estratto diruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e,quindi, documenta gli elementi del ruolo.

La notificazione della cartella èdunque quantomeno irrilevante: la funzione d'informare il curatore èassolta dal deposito della domanda d'insinuazione corredata di documentidimostrativi come, appunto, l'estratto di ruolo, che consente, qualorasiano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, diproporre impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie in base all'art.88, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 (a meno che non si tratti di fattisopravvenuti, ossia a valle dell'iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n.34447/19; conf., n. 13767/21), e, in relazione agli altri, d'integrare ladocumentazione giustificativa già prodotta (Cass., sez. un., n. 33408/21;conf., n. 5430/22).

La norma sopravvenuta, quindi, non è applicabile,perché non si discute di tutela immediata a fronte di un atto dellariscossione non notificato: nel caso del fallimento, non si prospetta alcundall'esecuzione concorsuale in atto, e l'interesse, che è quello a opporsiall'ammissione del credito, è in re ipsa.” (Cass., S.U., 6 settembre 2022,n. 26283; Cass., 3 novembre 2025, n. 28993).2.10.

Il pregiudizio alla base dell’interesse a impugnare l’estratto diruolo, ai sensi dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, comeconvertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215) può, dunque, essere desuntoanche dagli atti e indipendentemente da una specifica deduzione dellaparte, tutte le volte in cui emerga in modo evidente l’interesse ad agirenell’ambito di una delle fattispecie tipizzate dal legislatore.

In relazione alNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026fallimento e alle procedure previste dal codice della crisi d’impresa edell’insolvenza di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, l’interesse ad agire,che è quello di opporsi all’ammissione del credito nell’interesse dellaprocedura concorsuale, deve dunque ritenersi sussistente in re ipsa.3.

Il ricorso va, in conclusione, respinto.4.

Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità, in difetto di costituzione dei soggetti intimati.Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016,n. 1778).

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 17aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];procedura fallimentare;GRUPPO M.G. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., in persona del legalerappresentante pro-tempore;Curatore della procedura fallimentare;- Intimati –- avverso la sentenza n. 6876/02/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Sicilia, depositata in data 19 settembre 2024 enotificata il 30 settembre 2024;Numero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1.L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza inepigrafe indicata, che aveva disatteso il suo appello avverso la decisionedella Commissione tributaria provinciale che accogliendo il ricorso dellaCuratela del Fallimento del Gruppo M.G. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.avverso due cartelle di pagamento e relativi ruoli – di cui aveva avutoconoscenza solo con l’insinuazione al passivo dell’Agente della riscossione- per debiti tributari della madre della socia accomandataria anch’essafallita, aveva dato atto della rinunzia all’eredità da parte dell’aventecausa.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a un unico motivo,per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia.2. I contribuenti sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in rubrica,«Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3-bis, del Decreto-Legge n.146/2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, dell’art.100 c.p.c., dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del1992, dell’articolo 12, D.p.r. n. 602/1073 e dello stesso art.111 Cost., inrelazione all’art.360, comma 1, n. 4 (e, solo ove occorrer possa, anchen.3) c.p.c.». Lamenta la ricorrente che la sentenza della Corte di giustiziatributaria è illegittima, in quanto emessa in violazione delle disposizioni dicui all’articolo 3-bis, d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede diconversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215 , novellando l'art. 12del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla "Formazione econtenuto dei ruoli", che ha introdotto il comma 4-bis, secondo il quale“l'estratto di ruolo non è impugnabile" in via diretta. La norma prevedeinfatti che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamenteNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui ildebitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice deicontratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) perla riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) perla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) inrelazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f)nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Nel casodi specie, prosegue l’Agenzia delle Entrate, non ricorrono i richiamatipresupposti normativi.2. La censura è destituita di fondamento.Occorre preliminarmente osservare che il giudizio ha ad oggettol’impugnativa di estratti di ruolo e di cartelle di pagamento in essicontenute.2.1. Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, conl'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 , inserito in sede diconversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215 , novellando l'art. 12del D.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla "Formazione e contenuto deiruoli", ha introdotto il comma 4-bis, successivamente modificato dall'art.12, comma 1, D. Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, a decorrere dall'8 agosto2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110. Il legislatore ha stabilito non soltanto che"L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e lacartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sonoNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cuial decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche dicui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficionei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delleprocedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cuial decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazionidi finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito dellacessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".La norma in questione ha dunque limitato ad alcune specifiche ipotesil’accesso alla tutela immediata avverso l’estratto di ruolo e le cartelle allostesso sottese.2.2. Il problema che si pone è innanzitutto quello di stabilire se lanuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e sequindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dei ricorsi già propostiavverso estratti di ruolo e cartelle non notificate, nei quali - come nel casodi specie - non sia allegato un concreto pregiudizio in relazione alle ipotesiindividuate dalla legge. In relazione alla legge 17 dicembre 2021 n. 215,sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n.26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio didiritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre2021, art. 3- bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre2021, n. 215, col quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, èstato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichéspecifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte delNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".2.3. Non vi è dubbio che i medesimi principi trovino applicazione anchecon riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 - il cuiart. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4-bis, D.P.R.29 settembre 1973 n. 602 - che si applica ai processi pendenti (Cass. 9marzo 2025, n. 6269 – RV 674358), poiché individua l'interesse alla tutelaimmediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamentenotificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale; in tal modo,detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmatol'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione: la citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche neiprocessi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve esseredimostrato (con riferimento alla legge 17 dicembre 2021 n. 215,, Cass. 3febbraio 2023, n. 3400 e n. 3425; Cass. 23 marzo 2023, n. 8330, n.8374 e n. 8377; Cass. 12 aprile 2023, n. 9765; Cass. 26 giugno 2024, n.17606).2.5. Posta l’applicabilità della previsione di cui al d.lgs. 29 luglio 2024n. 110 ai giudizi pendenti, rileva poi questo Collegio che l’impugnazionedei ruoli e delle cartelle è avvenuta su iniziativa del Curatore delresponsabile, a seguito di ammissione al passivo fallimentare dei carichitributari portati dai ruoli. L’interesse da valutare ai fini che occupanoorigina quindi da una procedura fallimentare, assimilabile a tutti gli effettialle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dicui al d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, richiamate dalla lettera d) del citatocomma 4 bis dell’art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.2.6. Sul punto va in linea generale ricordato che con il Codice dellaNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026crisi di impresa e dell’insolvenza – d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 - iltermine “fallimento” ed i suoi derivati è stato sostituito, da un punto divista lessicale, con l'espressione “liquidazione giudiziale”, sebbene ladisciplina contenuta nella legge fallimentare continui a essere applicata airicorsi depositati prima del 15 luglio 2022. Pertanto, resta applicabile lalegge fallimentare per le procedure già aperte, mentre le norme di cui ald.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 si applicano ai ricorsi di debitori e creditoridal 15 luglio 2022, come desumibile dall’art. 390 di cui al summenzionatodecreto che recita “I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte diconcordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi diristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, perl'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette aliquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle proceduredi composizione della crisi da sovraindebitamento depositati primadell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo ledisposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché della legge27 gennaio 2012, n. 3.”.La procedura fallimentare, del resto richiamata dal codice dell’impresae dell’insolvenza, all’art.390, quale disciplina ancora interamenteapplicabile ratione temporis, è ai fini di causa assimilabile alle procedureche l’hanno successivamente sostituita, le quali hanno adottato un unicomodello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenzadel debitore (in tema di equivalenza tra il pregiudizio riconducibile allaprocedura fallimentare, derivante dall’iscrizione a ruolo, e l’interesse che sipuò configurare nell’ambito delle procedure previste dal d.lgs. 12 gennaio2019 n. 14, v. Cass., 26 maggio 2025, n. 14012).2.7. Nel caso di specie occorre osservare che l’originario ricorso è statoproposto in quanto gli estratti di ruolo sono stati fatti valere nell’ambitodella procedura concorsuale; l’impugnazione della Curatela del Fallimentodella società e della socia accomandataria infatti, è pacificamente sortaNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026dall’istanza di ammissione al passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]S.p.a., nell’ambito del Fallimento della Gruppo M.G. [OSCURATO:PERSONA] ModaS.a.s., pendente avanti il Tribunale di Messina (sentenza n. 15/2016).2.8. Ciò posto, la ricorrenza di uno degli elementi specificatividell'interesse ad agire emerge in modo chiaro ed evidente dagli atti,essendo stati gli estratti di ruolo, senza contestazioni, allegati all’istanza diammissione al passivo del fallimento del Gruppo MG [OSCURATO:PERSONA].a.s. e di [OSCURATO:PERSONA] quale socia accomandatariaillimitatamente responsabile, così facendosi valere la pretesa impositivanell’ambito di una procedura concorsuale assimilabile alle procedurerichiamate alla lettera d) dell’art. 12, comma 4 bis, innanzi citato. Ilpregiudizio derivante alla procedura è, invero, desumibile dagli attiindipendentemente da specifiche allegazioni sul punto, e consiste nellamaggiore somma (asseritamente non dovuta) ammessa al passivo (ovenon annullata dal [OSCURATO:PERSONA] unico competente) e ciò ai finidell’estinzione dei debiti e della liberazione degli immobili di proprietàsottoposti alla procedura liquidatoria (v. in termini, Cass., 2 novembre2025, n. 28928). Ciò tanto più ove si consideri che, come recentementeribadito da questa Corte, «anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essereinsinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo” (Cass., 12dicembre 2025, n. 32399, RV 67656-01)», sicché deve ritenersi precipuointeresse del Curatore attivarsi, innanzi al giudice competente, per farvalere l’inesistenza dei carichi tributari a tutela della procedura e della parcondicio creditorum.2.9. [OSCURATO:PERSONA], per opporsi all’ammissione al passivo del creditotributario, ha sempre interesse a contrastare in via immediata edautonoma le risultanze dell’estratto di ruolo o del ruolo e della cartellainvalidamente notificata, che vengano posti dal creditore erariale afondamento della sua domanda di insinuazione al passivo e che nonNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026potranno più essere seguiti dagli ulteriori atti della riscossione ormaipreclusa dall’esecuzione concorsuale. Affermano, al riguardo, le Sezioniunite che in sede concorsuale “Il ruolo non rileva certo come titoloesecutivo, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i creditiopponibili alla massa e i relativi privilegi. E altrettanto vale per l'estratto diruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e,quindi, documenta gli elementi del ruolo. La notificazione della cartella èdunque quantomeno irrilevante: la funzione d'informare il curatore èassolta dal deposito della domanda d'insinuazione corredata di documentidimostrativi come, appunto, l'estratto di ruolo, che consente, qualorasiano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, diproporre impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie in base all'art.88, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 (a meno che non si tratti di fattisopravvenuti, ossia a valle dell'iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n.34447/19; conf., n. 13767/21), e, in relazione agli altri, d'integrare ladocumentazione giustificativa già prodotta (Cass., sez. un., n. 33408/21;conf., n. 5430/22). La norma sopravvenuta, quindi, non è applicabile,perché non si discute di tutela immediata a fronte di un atto dellariscossione non notificato: nel caso del fallimento, non si prospetta alcundall'esecuzione concorsuale in atto, e l'interesse, che è quello a opporsiall'ammissione del credito, è in re ipsa.” (Cass., S.U., 6 settembre 2022,n. 26283; Cass., 3 novembre 2025, n. 28993).2.10. Il pregiudizio alla base dell’interesse a impugnare l’estratto diruolo, ai sensi dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, comeconvertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215) può, dunque, essere desuntoanche dagli atti e indipendentemente da una specifica deduzione dellaparte, tutte le volte in cui emerga in modo evidente l’interesse ad agirenell’ambito di una delle fattispecie tipizzate dal legislatore. In relazione alNumero registro generale 24088/2024Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 20041/2026Data pubblicazione 15/06/2026fallimento e alle procedure previste dal codice della crisi d’impresa edell’insolvenza di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, l’interesse ad agire,che è quello di opporsi all’ammissione del credito nell’interesse dellaprocedura concorsuale, deve dunque ritenersi sussistente in re ipsa.3. Il ricorso va, in conclusione, respinto.4. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità, in difetto di costituzione dei soggetti intimati.Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016,n. 1778). P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 17aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris