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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 agosto 2026

Cassazione n. 24442/2026

Testo disponibile della fonte

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a del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;– resistente –avverso l’ordinanza emessa nel procedimento n. 61330/2022 delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Osserva1.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese l’annullamento del decreto decisorio,emesso in un procedimento di espropriazione mobiliare svoltosi innanzi alTribunale di Roma, nella parte in cui aveva dichiarato il non luogo aprovvedere in ordine all’istanza di liquidazione dei compensi per la propriadello Stato e creditrice nel procedimento di espropriazione mobiliareNumero registro generale 19726/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 24442/2026Data pubblicazione 04/08/2026avverso il debitore [OSCURATO:PERSONA], terzi pignorati IBL Banca e UBAEBanca; compenso indicato dalla professionista nella complessiva somma di€ 1.138,83 oltre interessi legali.Il Ministero della Giustizia rimase contumace.2.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7.02.2024, inaccoglimento dell’opposizione, revocò l’anzidetto provvedimento e liquidòin favore della ricorrente l’importo complessivo di € 546,00, oltre spesegenerali, Iva e c.p.a., ponendo lo stesso a carico dell’Erario econdannando il Ministero alla refusione delle spese del grado.3.

Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare:- non condivisa la decisione del giudice dell’esecuzione di dichiarare il nonluogo a provvedere, stante che i compensi del legale della parte ammessaal beneficio debbono porsi a carico dell’Erario, soggiunge il Giudicedell’opposizione, la natura dell’attività svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il valoredel procedimento giustifica la liquidazione degli onorari in misura mediasecondo la tariffa vigente, con riferimento ai compensi previsti per l’atto diprecetto e per l’esecuzione mobiliare, e allo scaglione tra € 5.201 ed €26.000,00, pari rispettivamente ad € 857,00 ed € 236,00 e così per €1.092,00 oltre accessori; la cifra sopra determinata deve essere ridottadella metà, così come disposto dall’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, e l’importo così ottenuto di € 546,00 andrà maggiorato delle spesegenerali al 15%, della [OSCURATO:PERSONA] al 4% e dell’IVA al 22% ;- rileva, altresì, che doveva essere esclusa la condanna al pagamentodelle spese per l’istanza monitoria, dovendo il compenso essere liquidatodal giudice .4.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso fondatosu due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Il Ministero dellaGiustizia non ha svolto difese.Numero registro generale 19726/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 24442/2026Data pubblicazione 04/08/20261 Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360co. 1 n. 3 cod. proc. civ., l’erronea interpretazione del giudicedell’opposizione delle voci di tariffa vigenti per il compenso, per avere ilTribunale liquidato il compenso al difensore tenendo conto delle voci ditariffa relative all’espropriazione mobiliare, anziché a quelle relative allaesecuzione presso terzi, nonostante fosse stato dedotto che nellafattispecie si era proceduto al pignoramento presso terzi.La ricorrente deduce altresì il vizio di motivazione dell’ordinanza,nonché l’assenza di conformità della liquidazione del compenso aldifensore rispetto a quanto risultante dagli atti e dalle tariffe forensivigenti.La doglianza è infondata.L’onorario minimo per le esecuzioni immobiliari presso terzi è di €702,00, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 276,00 per la faseistruttoria ed € 426,00 per quella di trattazione e conclusiva) e quellamassima di € 2.420,00.

Somme da portare alla metà, trattandosi dipatrocinio a spese dello Stato.Di conseguenza, l’errore commesso dal giudice risulta ininfluente,stante che la somma liquidata a titolo di onorario si pone al di sopra delminimo tabellare per l’assistenza e la rappresentanza del creditore neiprocedimenti di pignoramento presso terzi.2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 4, comma 5,lettera c), D.M. 55/2014, nella parte in cui il giudice dell’opposizione nonha liquidato le spese di lite relative alla fase istruttoria del giudizio diopposizione a decreto di pagamento spese di giustizia, senza alcunamotivazione.Inoltre, secondo la ricorrente, l’esiguo importo liquidato a titolo dispese di lite del giudizio di opposizione, già ai minimi tariffari (euro232,00), con la denegazione del compenso per la fase istruttoria, risultavaNumero registro generale 19726/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 24442/2026Data pubblicazione 04/08/2026inferiore alla soglia del minimo inderogabile di cui all’art. 2233 co. 2 cod.civ., che preclude la liquidazione, al netto degli esborsi, di somme divalore simbolico non consone al decoro della professione.La doglianza è fondata.Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dalCollegio, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, ild.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico perla fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase ditrattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenzache nel computo dell'onorario deve essere compreso ancheil compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suoconcreto svolgimento (Sez. 2, n. 8561, 27/03/2023, Rv. 667505 – 02;conf., ex multis, Cass. nn. 28881/2022, 5289/2023, 28627/2023,24349/2025, 30831/2025, 595/2026).Essendosi il Giudice del merito discostato dal consolidatoorientamento richiamato la decisione deve essere cassata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua, per “competenza” funzionale,nel Presidente del Tribunale di Roma, riesaminerà la causa facendoapplicazione del principio di diritto richiamato e regolerà inoltre le spesedel presente giudizio di cassazione.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa ladecisione impugnata e rinvia al Presidente del Tribunale di Roma, o adaltro magistrato da lui delegato, diverso da quello che ha decisosull’istanza di liquidazione e sulla successiva opposizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;– resistente –avverso l’ordinanza emessa nel procedimento n. 61330/2022 delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Osserva1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese l’annullamento del decreto decisorio,emesso in un procedimento di espropriazione mobiliare svoltosi innanzi alTribunale di Roma, nella parte in cui aveva dichiarato il non luogo aprovvedere in ordine all’istanza di liquidazione dei compensi per la propriadello Stato e creditrice nel procedimento di espropriazione mobiliareNumero registro generale 19726/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 24442/2026Data pubblicazione 04/08/2026avverso il debitore [OSCURATO:PERSONA], terzi pignorati IBL Banca e UBAEBanca; compenso indicato dalla professionista nella complessiva somma di€ 1.138,83 oltre interessi legali.Il Ministero della Giustizia rimase contumace.2. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7.02.2024, inaccoglimento dell’opposizione, revocò l’anzidetto provvedimento e liquidòin favore della ricorrente l’importo complessivo di € 546,00, oltre spesegenerali, Iva e c.p.a., ponendo lo stesso a carico dell’Erario econdannando il Ministero alla refusione delle spese del grado.3. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare:- non condivisa la decisione del giudice dell’esecuzione di dichiarare il nonluogo a provvedere, stante che i compensi del legale della parte ammessaal beneficio debbono porsi a carico dell’Erario, soggiunge il Giudicedell’opposizione, la natura dell’attività svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il valoredel procedimento giustifica la liquidazione degli onorari in misura mediasecondo la tariffa vigente, con riferimento ai compensi previsti per l’atto diprecetto e per l’esecuzione mobiliare, e allo scaglione tra € 5.201 ed €26.000,00, pari rispettivamente ad € 857,00 ed € 236,00 e così per €1.092,00 oltre accessori; la cifra sopra determinata deve essere ridottadella metà, così come disposto dall’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, e l’importo così ottenuto di € 546,00 andrà maggiorato delle spesegenerali al 15%, della [OSCURATO:PERSONA] al 4% e dell’IVA al 22% ;- rileva, altresì, che doveva essere esclusa la condanna al pagamentodelle spese per l’istanza monitoria, dovendo il compenso essere liquidatodal giudice .4. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso fondatosu due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il Ministero dellaGiustizia non ha svolto difese.Numero registro generale 19726/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 24442/2026Data pubblicazione 04/08/20261 Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360co. 1 n. 3 cod. proc. civ., l’erronea interpretazione del giudicedell’opposizione delle voci di tariffa vigenti per il compenso, per avere ilTribunale liquidato il compenso al difensore tenendo conto delle voci ditariffa relative all’espropriazione mobiliare, anziché a quelle relative allaesecuzione presso terzi, nonostante fosse stato dedotto che nellafattispecie si era proceduto al pignoramento presso terzi.La ricorrente deduce altresì il vizio di motivazione dell’ordinanza,nonché l’assenza di conformità della liquidazione del compenso aldifensore rispetto a quanto risultante dagli atti e dalle tariffe forensivigenti.La doglianza è infondata.L’onorario minimo per le esecuzioni immobiliari presso terzi è di €702,00, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 276,00 per la faseistruttoria ed € 426,00 per quella di trattazione e conclusiva) e quellamassima di € 2.420,00. Somme da portare alla metà, trattandosi dipatrocinio a spese dello Stato.Di conseguenza, l’errore commesso dal giudice risulta ininfluente,stante che la somma liquidata a titolo di onorario si pone al di sopra delminimo tabellare per l’assistenza e la rappresentanza del creditore neiprocedimenti di pignoramento presso terzi.2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 4, comma 5,lettera c), D.M. 55/2014, nella parte in cui il giudice dell’opposizione nonha liquidato le spese di lite relative alla fase istruttoria del giudizio diopposizione a decreto di pagamento spese di giustizia, senza alcunamotivazione.Inoltre, secondo la ricorrente, l’esiguo importo liquidato a titolo dispese di lite del giudizio di opposizione, già ai minimi tariffari (euro232,00), con la denegazione del compenso per la fase istruttoria, risultavaNumero registro generale 19726/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 24442/2026Data pubblicazione 04/08/2026inferiore alla soglia del minimo inderogabile di cui all’art. 2233 co. 2 cod.civ., che preclude la liquidazione, al netto degli esborsi, di somme divalore simbolico non consone al decoro della professione.La doglianza è fondata.Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dalCollegio, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, ild.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico perla fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase ditrattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenzache nel computo dell'onorario deve essere compreso ancheil compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suoconcreto svolgimento (Sez. 2, n. 8561, 27/03/2023, Rv. 667505 – 02;conf., ex multis, Cass. nn. 28881/2022, 5289/2023, 28627/2023,24349/2025, 30831/2025, 595/2026).Essendosi il Giudice del merito discostato dal consolidatoorientamento richiamato la decisione deve essere cassata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua, per “competenza” funzionale,nel Presidente del Tribunale di Roma, riesaminerà la causa facendoapplicazione del principio di diritto richiamato e regolerà inoltre le spesedel presente giudizio di cassazione. P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa ladecisione impugnata e rinvia al Presidente del Tribunale di Roma, o adaltro magistrato da lui delegato, diverso da quello che ha decisosull’istanza di liquidazione e sulla successiva opposizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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