Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 44722/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° BIAGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 941- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento all'entità della riduzione di pena operata per il tentativo, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente all' assunto difensivo, la pena risultava già all'evidenza ridotta per il tentativo in primo grado ed il ricorrente ha usufruito di una doppia riduzione per il tentativo, attesa la determinazione della pena successivamente effettuata in sede di appello, in considerazione della misura della pena base prevista dalla disposizione oggetto di contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° BIAGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 941- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento all'entità della riduzione di pena operata per il tentativo, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente all' assunto difensivo, la pena risultava già all'evidenza ridotta per il tentativo in primo grado ed il ricorrente ha usufruito di una doppia riduzione per il tentativo, attesa la determinazione della pena successivamente effettuata in sede di appello, in considerazione della misura della pena base prevista dalla disposizione oggetto di contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris