CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 32381/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell'8 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019. Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 31 maggio 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in questa sede, in quanto inerente una questione di merito non dedotta in precedenza, non contenendo l'atto di appello alcun richiamo alla particolare tenuità del fatto, tema che pertanto non è stato approfondito nella sentenza impugnata, fermo restando che il beneficio economico illegittimamente percepito dalla ricorrente per effetto della sua condotta illecita, pari a 4.833,34 euro (come si legge nello stesso ricorso), non appare tale da giustificare una qualificazione in termini lievi della vicenda. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.