CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 4439/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso - ricorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza n. 1 8070 /20 2 1 del Tribunale di Roma , depositata il 18.11.2021; N. 4439/22R.G. udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTO E DIRITTO Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su sette motiv i , avverso la sentenza del Tribunale di Roma indicata in epigrafe , che – sul gravame proposto dal Gioia avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione da quegli proposta avverso un’intimazione di pagamentonotificatagli il 22.2.2017 –dichiarò in parte cessata la materia del contendere ed in parte rigettò l’appello; - Agenzia delle Entrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma, Padova, Bologna, Caserta, Frosinone e Latina non hanno svolto difese; Ritenuto che: -non vi sia prova che il ricorso sia stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] ; - che dunque la notifica del ricorso, nei confronti de ll’ente predett o , sia da considerare non perfezionata, sicché occorre rinnovare l’incombente; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo procedersi alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indicati entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Cort