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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 27567/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 2391del ruolo generale dell ' anno 2020 , proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede in Ca- ravaggio (BG), frazione Vidalengo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 82, in per- sona del legale rappresentante pro tempore signor [OSCURATO:PERSONA]- co Defendi, rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso, anche disgiuntamente tra di loro dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:PERSONA] 63E10 A794K (pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) con studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41 e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:PERSONA] 55M25 H50lM (pec: alessiope- [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via degli Sci- pioni n. 268/a. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] due – [OSCURATO:PERSONA] per l ' [OSCURATO:PERSONA] , con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 16, [OSCURATO:PERSONA] (Ml), [OSCURATO:PARTITA_IVA], iscritto al REA di Milano al n. 1371043, in per- sona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore ing. [OSCURATO:PERSONA] (c.f: [OSCURATO:PERSONA] 58C17 G388X), rappresentato e di- feso nel presente giudizio dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 45T05 D612X; pec: stefanograssi@pec.ordineavvocati- firenze.it; [OSCURATO:TELEFONO]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 69H18 D612N; pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Firenze e Luigi

V. Damone (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 68B14 I158G; pec: [OSCURATO:EMAIL]; fax: 0882/ 228243) del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, come da mandato in calce al controricorso con ricorso incidentale.

Controricorrentee Ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in per- sona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale agisce in virtù dei poteri con- feritigli con procura autenticata per atto [OSCURATO:PERSONA] di Roma rep. n. 77986, rag. n. 19575 del 16.3.2012, con sede in Ro- ma, Piazzale della [OSCURATO:PERSONA] n. 1, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47S03 H501H, pec: [OSCURATO:EMAIL]) e Clau- dia Molino (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62M48 H501G, pec: claudia.molino@ pec.it), presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Pa- nama n. 58 ([OSCURATO:TELEFONO]; [OSCURATO:TELEFONO]).

Controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia n° 1761 deposi- tata il 4 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con atto congiunto del 27 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] s.s. e [OSCURATO:PERSONA] due –[OSCURATO:PERSONA] per l' [OSCURATO:PERSONA] han- no – rispettivamente – rinunciato al ricorso principale ed a quello incidentale ed hanno accettato le rispettive rinunce.

Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come concordemente chiesto dalle parti.

La mancata adesione di RFI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non impedisce l'estinzione del giudizio.

Non occorre provvedere sulle spese di lite e il contributo uni- ficato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della leg- ge n° 228 del 2012.

P.Q.M la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Dà atto che non sussisto- no i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 2391del ruolo generale dell ' anno 2020 , proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede in Ca- ravaggio (BG), frazione Vidalengo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 82, in per- sona del legale rappresentante pro tempore signor [OSCURATO:PERSONA]- co Defendi, rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso, anche disgiuntamente tra di loro dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:PERSONA] 63E10 A794K (pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) con studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41 e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:PERSONA] 55M25 H50lM (pec: alessiope- [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via degli Sci- pioni n. 268/a. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] due – [OSCURATO:PERSONA] per l ' [OSCURATO:PERSONA] , con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 16, [OSCURATO:PERSONA] (Ml), [OSCURATO:PARTITA_IVA], iscritto al REA di Milano al n. 1371043, in per- sona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore ing. [OSCURATO:PERSONA] (c.f: [OSCURATO:PERSONA] 58C17 G388X), rappresentato e di- feso nel presente giudizio dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 45T05 D612X; pec: stefanograssi@pec.ordineavvocati- firenze.it; [OSCURATO:TELEFONO]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 69H18 D612N; pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Firenze e Luigi V. Damone (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 68B14 I158G; pec: [OSCURATO:EMAIL]; fax: 0882/ 228243) del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, come da mandato in calce al controricorso con ricorso incidentale. Controricorrentee Ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in per- sona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale agisce in virtù dei poteri con- feritigli con procura autenticata per atto [OSCURATO:PERSONA] di Roma rep. n. 77986, rag. n. 19575 del 16.3.2012, con sede in Ro- ma, Piazzale della [OSCURATO:PERSONA] n. 1, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47S03 H501H, pec: [OSCURATO:EMAIL]) e Clau- dia Molino (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62M48 H501G, pec: claudia.molino@ pec.it), presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Pa- nama n. 58 ([OSCURATO:TELEFONO]; [OSCURATO:TELEFONO]). Controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia n° 1761 deposi- tata il 4 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con atto congiunto del 27 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] s.s. e [OSCURATO:PERSONA] due –[OSCURATO:PERSONA] per l' [OSCURATO:PERSONA] han- no – rispettivamente – rinunciato al ricorso principale ed a quello incidentale ed hanno accettato le rispettive rinunce. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come concordemente chiesto dalle parti. La mancata adesione di RFI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non impedisce l'estinzione del giudizio. Non occorre provvedere sulle spese di lite e il contributo uni- ficato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della leg- ge n° 228 del 2012. P.Q.M la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Dà atto che non sussisto- no i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del co
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