CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/4/2021 del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie ed all'attendibilità della persona offesa. Con il secondo viene eccepito difetto di motivazione in merito al mancato accoglimento delle doglianze avanzate con il gravame di merito con riguardo alla commisurazione della pena ed al disposto aumento per la recidiva invero mai contestata, nonché alla mancata compensazione delle spese tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è in realtà inammissibile. Premesso che il provvedimento impugnato contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato ed alla valutazione del compendio probatorio, va ribadita l'indeducibilità ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. di vizi di motivazione, atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita, per l'appunto, la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 3. E' invece fondato il secondo motivo, con il quale il ricorrente, pur formalmente evocando di nuovo l'art. 606 lett. e) c.p.p., in realtà eccepisce una violazione di legge ovvero il difetto assoluto di motivazione in merito al rigetto di censure proposte con i motivi d'appello. In effetti con il gravame di merito era stato devoluto al giudice dell'appello anche il punto della sentenza di primo grado relativo alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, eccependosi altresì l'illegittima applicazione di un aumento di pena in relazione alla recidiva invero mai contestata all'imputato. Doglianze che la sentenza pervero non ha nemmeno registrato ed alle quali non ha fornito risposta alcuna, neanche implicitamente. Peraltro dal decreto di citazione a giudizio e dalla sentenza di primo grado emerge come l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva è frutto di un evidente errore del Giudice di pace, posto che alcuna recidiva era stata contestata all'imputato. Pertanto la sentenza impugnata con riguardo a tale ultimo punto deve essere annullata seuti rinvio e, limitatamente alla commisurazione della pena base, con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva che elimina e quanto alla commisurazione della pena, con rinvio al Tribunale di Pescara, per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto