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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 07084/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35015/23 Musumeci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 16/01/2024; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex alt. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Ritenuto altresì che l'ultimo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. rispetto alla recidiva qualificata, oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4); Ritenuto infine che la questione relativa alla maturata prescrizione sollevata con la citata memoria, oltre a non essere stata precedentemente dedotta, è manifestamente infondata dal momento che il reato è stato commesso in data 17 ottobre 2015 e che il termine decennale (in ragione della ritenuta recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.) spirerà il 17 ottobre 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35015/23 Musumeci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 16/01/2024; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex alt. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Ritenuto altresì che l'ultimo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. rispetto alla recidiva qualificata, oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4); Ritenuto infine che la questione relativa alla maturata prescrizione sollevata con la citata memoria, oltre a non essere stata precedentemente dedotta, è manifestamente infondata dal momento che il reato è stato commesso in data 17 ottobre 2015 e che il termine decennale (in ragione della ritenuta recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.) spirerà il 17 ottobre 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 07084/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris