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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34934/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono manifestamente infondate alla luce della condivisibile valutazione resa dalla Corte del merito in relazione alla aspecificità dei motivi di gravame letti e considerati in ragione del portato argomentativo proprio della decisione appellata avuto riguardo ai punti - inerenti al giudizio di responsabilità in considerazione del portato della violazione contestata a fondamento della ritenuta evasione e alla misura della pena- messi in discussione dall'appello senza un adeguato confronto critico con le indicazioni rese dal primo giudice a giustificazione del proprio ritenere, mentre, a differenza di quanto indicato nel ricorso, l'appello non conteneva critiche prospettate in direzione dell'applicabilità dell'art. 131 bis, già esclusa dal Tribunale P.Q.M.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono manifestamente infondate alla luce della condivisibile valutazione resa dalla Corte del merito in relazione alla aspecificità dei motivi di gravame letti e considerati in ragione del portato argomentativo proprio della decisione appellata avuto riguardo ai punti - inerenti al giudizio di responsabilità in considerazione del portato della violazione contestata a fondamento della ritenuta evasione e alla misura della pena- messi in discussione dall'appello senza un adeguato confronto critico con le indicazioni rese dal primo giudice a giustificazione del proprio ritenere, mentre, a differenza di quanto indicato nel ricorso, l'appello non conteneva critiche prospettate in direzione dell'applicabilità dell'art. 131 bis, già esclusa dal Tribunale P.Q.M. Di
Sentenza Cassazione n. 34934/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris