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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19214/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uro il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] éj, ch• ha concluso chiedendo em)L2,-,_: •-e-<-75.7g<---Q o il difensore ..e-et:G, • r \ ,‘A.- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani, in funzione di giudice di appello, ha riformato ai soli effetti civili la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Andria in data 6 Febbraio 2020 e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento di una provvisionale pari ad euro 1.000, 00, in ordine al fatto-reato di cui all'articolo 612 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi.

2.1. Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 6 Cedu e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, lamentando la mancata assunzione di prova essenziale, oltre che il difetto di motivazione rafforzata.

Il giudice di appello che riformi anche ai soli fini civili la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è infatti obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale anche di ufficio; nel caso di specie tale rinnovazione si imponeva, avendo il giudice di pace assolto l'imputato avanzando seri dubbi sull'attendibilità di due testi escussi, parenti stretti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti non attendibili per i contrasti di natura economica insorti a seguito dell'invio della lettera di disdetta del contratto di locazione per le vicende giudiziarie esistenti tra l'imputato e il padre della parte civile oltre che per lo stretto legame di parentela.

Il tribunale di contro ha rivalutato l'affidabilità e la rilevanza probatoria di tali fonti dichiarativa neutralizzando le pretese incongruenze e fondando sul portato dichiarativo così rielaborato la pronunzia di condanna dell'imputato.

Ciò che per il giudice di pace era degno di verifica critica circa la sua attendibilità, per il tribunale è segno evidente di genuinità tanto da corroborare la tesi della parte civile.

2.2. Col secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla richiesta difensiva di acquisizione della sentenza n. 552/17 emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierna parte civile; tale documento sarebbe stato idonea a porre in dubbio l'attendibilità della parte civile.

2.3. Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen.

Le frasi pronunciate di cui all'imputazione non integrano, in ogni caso, il delitto di minaccia in quanto prive di ogni valenza intimidatoria.

2.4. Col quarto motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla presunta persona offesa.3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per violazione dell'art. 603 del codice di rito; il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato relativamente al primo motivo.

È, infatti, principio oramai pacifico, affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, quello secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 02; nonché Sez.

U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489, che ha affermato il medesimo principio in epoca antecedente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cit.) venendo in rilievo la garanzia del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5 Sentenza n. 32854 del 15/04/2019 Rv. 277000).

Nel caso di specie il Tribunale di Trani, con la sentenza qui gravata, in riforma di quella assolutoria emessa in primo grado, ha affermato la responsabilità del ricorrente, ai soli fini civili, in ordine al delitto di cui all'art. 612 del cod. pen., fondando tale giudizio sulla diversa valutazione del complesso probatorio, in particolare in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei due testi indicati in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ciò senza procedere alla riassunzione delle rispettive testimonianze.

Trattandosi di prove dichiarative, decisive ai fini del ribaltamento della pronuncia assolutoria, e non ricorrendo l'ipotesi tout court della prova travisata dal primo giudice per omissione, invenzione o falsificazione (ipotesi rispetto alla quale è stato escluso l'obbligo di rinnovazione, cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786 - 01), il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria per poter apprezzare de visu, anch'esso, tutti i protagonisti del processo in modo da porsi sullo stesso piano "percettivo" del giudice 3 della pronuncia assolutoria; al contrario, operando in tal modo, esso, ha emesso una sentenza di riforma, da assoluzione a condanna, imperfetta e contestabile.

La motivazione offerta dal Tribunale fornisce, in definitiva, una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quanto esposto dal giudice di primo grado, senza consegnare, tuttavia, quella motivazione critica idonea a superare il limite del ragionevole dubbio, rispetto alla quale la preventiva rinnovazione della prova dichiarativa si pone - o s'impone laddove da essa non possa prescindersi perché decisiva - come valido strumento di rafforzamento della diversa impostazione ricostruttiva.

Tale mancanza si risolve nel caso di specie in una vera e propria violazione di legge - in quanto tale azionabile in cassazione ex art. 606 comma-2-bis codice di rito - risultando la motivazione della sentenza impugnata, come rilevato in buona sostanza dal ricorrente, del tutto carente, essendosi essa risolta nella affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base di una mera e sostanzialmente apodittica valorizzazione delle testimonianze della persona offesa e di altri testi, ritenute tout court intersecabili e quindi sufficienti a fondare la decisione adottata (cfr. Sez. 5, n. 32736 del 25/05/2021 Rv. 281769 in tema di violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata integrante un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace).

2. Ne discende l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani, dovendosi ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso; con la conseguenza che le spese di parte civile vanno rimesse all'esito del giudizio civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani.

Così deciso il 6/4/2022.

Il Consi9liere estensore [OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:PERSONA] .* Gerani a one CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uro il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] éj, ch• ha concluso chiedendo em)L2,-,_: •-e-<-75.7g<---Q o il difensore ..e-et:G, • r \ ,‘A.- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani, in funzione di giudice di appello, ha riformato ai soli effetti civili la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Andria in data 6 Febbraio 2020 e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento di una provvisionale pari ad euro 1.000, 00, in ordine al fatto-reato di cui all'articolo 612 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 6 Cedu e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, lamentando la mancata assunzione di prova essenziale, oltre che il difetto di motivazione rafforzata. Il giudice di appello che riformi anche ai soli fini civili la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è infatti obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale anche di ufficio; nel caso di specie tale rinnovazione si imponeva, avendo il giudice di pace assolto l'imputato avanzando seri dubbi sull'attendibilità di due testi escussi, parenti stretti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti non attendibili per i contrasti di natura economica insorti a seguito dell'invio della lettera di disdetta del contratto di locazione per le vicende giudiziarie esistenti tra l'imputato e il padre della parte civile oltre che per lo stretto legame di parentela. Il tribunale di contro ha rivalutato l'affidabilità e la rilevanza probatoria di tali fonti dichiarativa neutralizzando le pretese incongruenze e fondando sul portato dichiarativo così rielaborato la pronunzia di condanna dell'imputato. Ciò che per il giudice di pace era degno di verifica critica circa la sua attendibilità, per il tribunale è segno evidente di genuinità tanto da corroborare la tesi della parte civile. 2.2. Col secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla richiesta difensiva di acquisizione della sentenza n. 552/17 emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierna parte civile; tale documento sarebbe stato idonea a porre in dubbio l'attendibilità della parte civile. 2.3. Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen. Le frasi pronunciate di cui all'imputazione non integrano, in ogni caso, il delitto di minaccia in quanto prive di ogni valenza intimidatoria. 2.4. Col quarto motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla presunta persona offesa.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per violazione dell'art. 603 del codice di rito; il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato relativamente al primo motivo. È, infatti, principio oramai pacifico, affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, quello secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 02; nonché Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489, che ha affermato il medesimo principio in epoca antecedente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cit.) venendo in rilievo la garanzia del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5 Sentenza n. 32854 del 15/04/2019 Rv. 277000). Nel caso di specie il Tribunale di Trani, con la sentenza qui gravata, in riforma di quella assolutoria emessa in primo grado, ha affermato la responsabilità del ricorrente, ai soli fini civili, in ordine al delitto di cui all'art. 612 del cod. pen., fondando tale giudizio sulla diversa valutazione del complesso probatorio, in particolare in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei due testi indicati in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ciò senza procedere alla riassunzione delle rispettive testimonianze. Trattandosi di prove dichiarative, decisive ai fini del ribaltamento della pronuncia assolutoria, e non ricorrendo l'ipotesi tout court della prova travisata dal primo giudice per omissione, invenzione o falsificazione (ipotesi rispetto alla quale è stato escluso l'obbligo di rinnovazione, cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786 - 01), il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria per poter apprezzare de visu, anch'esso, tutti i protagonisti del processo in modo da porsi sullo stesso piano "percettivo" del giudice 3 della pronuncia assolutoria; al contrario, operando in tal modo, esso, ha emesso una sentenza di riforma, da assoluzione a condanna, imperfetta e contestabile. La motivazione offerta dal Tribunale fornisce, in definitiva, una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quanto esposto dal giudice di primo grado, senza consegnare, tuttavia, quella motivazione critica idonea a superare il limite del ragionevole dubbio, rispetto alla quale la preventiva rinnovazione della prova dichiarativa si pone - o s'impone laddove da essa non possa prescindersi perché decisiva - come valido strumento di rafforzamento della diversa impostazione ricostruttiva. Tale mancanza si risolve nel caso di specie in una vera e propria violazione di legge - in quanto tale azionabile in cassazione ex art. 606 comma-2-bis codice di rito - risultando la motivazione della sentenza impugnata, come rilevato in buona sostanza dal ricorrente, del tutto carente, essendosi essa risolta nella affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base di una mera e sostanzialmente apodittica valorizzazione delle testimonianze della persona offesa e di altri testi, ritenute tout court intersecabili e quindi sufficienti a fondare la decisione adottata (cfr. Sez. 5, n. 32736 del 25/05/2021 Rv. 281769 in tema di violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata integrante un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace). 2. Ne discende l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani, dovendosi ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso; con la conseguenza che le spese di parte civile vanno rimesse all'esito del giudizio civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani. Così deciso il 6/4/2022. Il Consi9liere estensore [OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:PERSONA] .* Gerani a one CORTE
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