Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 2021

Cassazione n. 00096/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del G.U.P. del Tribunale di Roma, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, articolato in più profili.

3. Con il primo, fa valere la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 38, 41 e 177 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

Ricorda che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'ordinanza, da un lato, per tardività e per l'omessa allegazione del verbale dell'udienza preliminare, dall'altro, per la mancata dimostrazione dell'avvenuto deposito dell'istanza di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato.

Sottolinea che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nessuna violazione del disposto dell'art. 38 cod. proc. pen. risulta integrata.

In primo luogo, infatti, l'istanza di ricusazione è stata inoltrata tramite PEC alla cancelleria della Corte di appello alle ore 20:00 del 19 gennaio 2021, il giorno precedente la celebrazione dell'udienza del 20 gennaio 2021, avanti al G.U.P. del Tribunale di Roma.

In secondo luogo, risulta dalla documentazione allegatax che copia della dichiarazione di ricusazione< è stata inoltrata tramite PEC alla cancelleria del G.U.P., successivamente alla presentazione dell'istanza alla Corte di appello, tanto è vero che nel corso dell'udienza del 20 gennaio 202Q t. la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ne dava atto a verbale, sospendendo il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Rileva che il disposto dell'art. 38, comma 3/ cod. proc. pen., non impone affatto di depositare con l'istanza prova del deposito della medesima presso la cancelleria del giudice ricusato, stabilendo, al contrario, che 'copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato'.

Nessuna causa di inammissibilità, dunque, può derivare dall'omessa presentazione, a corredo dell'istanza proposta al giudice competente a decidere sulla ricusazione, dell'attestazione di avvenuto deposito di copia del ricorso presso la cancelleria del giudice ricusato, come, peraltro, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi sul punto.

4. Con il secondo profilo, ritenuta superata la questione relativa all'ammissibilità dell'istanza, premette che la ricusazione era originata dal fatto che il G.U.P., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], si era pronunciata. in data 9 dicembre 2020, nel medesimo procedimento ([OSCURATO:PERSONA] più altri) relativo ad un'imputazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 efi ad una serie di reati fine, disponendo il rinvio a giudizio dei coimputati dinanzi alla Sezione 1" del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, per l'udienza del 10 marzo 2021.

Ricorda che con provvedimento in data 21 ottobre 2021 la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], su eccezione di parte, aveva pronunciato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che all'udienza del 26 novembre 2021 il dott. [OSCURATO:PERSONA], sostituto d'udienza della dott. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava nuovamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, con restituzioni degli atti al Pubblico Ministero, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore del medesimo.

Assume che la condizione di incompatibilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] risulta evidente avuto riguardo al fatto che ella, disponendo il rinvio a giudizio dei coimputati di reato associativo, ha formulato una positiva valutazione del compendio probatorio a sostenere l'accusa nel processo, con prognosi di successo, così trovandosi allo stato in una condizione di non terzietà rispetto all'imputato, il cui procedimento era regredito alla fase delle indagini preliminari.

Rileva, infine, l'inconferenza degli argomenti posti dalla Corte territoriale a fondamento della declaratoria di inammissibilità, con i quali si assume che il ricorrente non avrebbe allegato alcun atto da cui poter desumere che il giudice ricusato avesse effettivamente valutato il medesimo compendio probatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA], osservando che l'art. 41, comma 31cod. proc. pen. conferisce al giudice della ricusazione poteri istruttori.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può essere accolto.

2. La prime censura è fondata.

Risulta, infatti, dalla documentazione allegata al ricorso che l'istanza di ricusazione del G.U.P. del Tribunale di Roma, dott.ssa t \..„ [OSCURATO:PERSONA], è stata inoltrata alla cancelleria della Corte di appello di Roma il giorno precedente la celebrazione dell'udienza, dovendosi, pertanto, considerare tempestiva ai sensi dell'art. 38, comma 1 cod. proc. pen..

D'altro canto, come precisato da questa Corte "La mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato non è causa di inammissibilità della stessa. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la torte d'appello può agevolmente compiere, di propria iniziativa, le necessarie verifiche, in quanto lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari è previsto per garantire il buon andamento dell'amministrazione della giustizia). (Sez. 2 - , Sentenza n. 35416 del 23/05/2019, Rv. 276434; Sez. 6, Sentenza n. 42395 del 27/09/2013 Rv. 256683).

3. Cionondimeno, l'infondatezza del secondo profilo di doglianza non consente l'accoglimento del gravame.

Nel caso di dichiarazione di ricusazione carente di allegazione documentale, infatti, la Corte d'appello non può procedere ad assumere d'ufficio le informazioni di cui all'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'esercizio di tale prerogativa presuppone che sia stato già completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità dell'istanza. (Sez. 5, Sentenza n. 27977 del 15/06/2021, Rv. 281682; meno recentemente Sez. 6, Sentenza n. 39902 del 10/10/2008 Rv. 241485 ; cfr. anche, per altro aspetto: Sez. 1, Sentenza n. 31028 del 24/09/2020, Rv. 279797, secondo cui "In tema di ricusazione, la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza, della causa o dei presupposti che la legittimano comporta l'inammissibilità della dichiarazione, salvo che l'omissione non derivi da una situazione di oggettiva impossibilità di allegazione").

4. Nel caso di specie, il ricorrente non deduce di avere prodotto documentazione non vagliata dalla Corte territoriale, ma si limita ad affermare che l'incompletezza dell'istanza avrebbe potuto essere colmata dalla Corte territoriale, attraverso i poteri istruttori che sono conferiti dall'art. 41, comma 3 cod. proc. pen..

Nondimeno, come si è appena chiarito/ siffatti poteri non valgono a sopperire la carenza dell'istanza, che/ ai sensi dell'art. 38, comma 3 cod. proc. pen7 deve contenere 'le prove' che dimostrano l'incompatibilità del giudice, ma solo ad integrarla quando appaia necessario un approfondimento.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del G.U.P. del Tribunale di Roma, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, articolato in più profili. 3. Con il primo, fa valere la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 38, 41 e 177 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Ricorda che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'ordinanza, da un lato, per tardività e per l'omessa allegazione del verbale dell'udienza preliminare, dall'altro, per la mancata dimostrazione dell'avvenuto deposito dell'istanza di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato. Sottolinea che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nessuna violazione del disposto dell'art. 38 cod. proc. pen. risulta integrata. In primo luogo, infatti, l'istanza di ricusazione è stata inoltrata tramite PEC alla cancelleria della Corte di appello alle ore 20:00 del 19 gennaio 2021, il giorno precedente la celebrazione dell'udienza del 20 gennaio 2021, avanti al G.U.P. del Tribunale di Roma. In secondo luogo, risulta dalla documentazione allegatax che copia della dichiarazione di ricusazione< è stata inoltrata tramite PEC alla cancelleria del G.U.P., successivamente alla presentazione dell'istanza alla Corte di appello, tanto è vero che nel corso dell'udienza del 20 gennaio 202Q t. la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ne dava atto a verbale, sospendendo il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che il disposto dell'art. 38, comma 3/ cod. proc. pen., non impone affatto di depositare con l'istanza prova del deposito della medesima presso la cancelleria del giudice ricusato, stabilendo, al contrario, che 'copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato'. Nessuna causa di inammissibilità, dunque, può derivare dall'omessa presentazione, a corredo dell'istanza proposta al giudice competente a decidere sulla ricusazione, dell'attestazione di avvenuto deposito di copia del ricorso presso la cancelleria del giudice ricusato, come, peraltro, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi sul punto. 4. Con il secondo profilo, ritenuta superata la questione relativa all'ammissibilità dell'istanza, premette che la ricusazione era originata dal fatto che il G.U.P., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], si era pronunciata. in data 9 dicembre 2020, nel medesimo procedimento ([OSCURATO:PERSONA] più altri) relativo ad un'imputazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 efi ad una serie di reati fine, disponendo il rinvio a giudizio dei coimputati dinanzi alla Sezione 1" del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, per l'udienza del 10 marzo 2021. Ricorda che con provvedimento in data 21 ottobre 2021 la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], su eccezione di parte, aveva pronunciato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che all'udienza del 26 novembre 2021 il dott. [OSCURATO:PERSONA], sostituto d'udienza della dott. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava nuovamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, con restituzioni degli atti al Pubblico Ministero, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore del medesimo. Assume che la condizione di incompatibilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] risulta evidente avuto riguardo al fatto che ella, disponendo il rinvio a giudizio dei coimputati di reato associativo, ha formulato una positiva valutazione del compendio probatorio a sostenere l'accusa nel processo, con prognosi di successo, così trovandosi allo stato in una condizione di non terzietà rispetto all'imputato, il cui procedimento era regredito alla fase delle indagini preliminari. Rileva, infine, l'inconferenza degli argomenti posti dalla Corte territoriale a fondamento della declaratoria di inammissibilità, con i quali si assume che il ricorrente non avrebbe allegato alcun atto da cui poter desumere che il giudice ricusato avesse effettivamente valutato il medesimo compendio probatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA], osservando che l'art. 41, comma 31cod. proc. pen. conferisce al giudice della ricusazione poteri istruttori. Conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere accolto. 2. La prime censura è fondata. Risulta, infatti, dalla documentazione allegata al ricorso che l'istanza di ricusazione del G.U.P. del Tribunale di Roma, dott.ssa t \..„ [OSCURATO:PERSONA], è stata inoltrata alla cancelleria della Corte di appello di Roma il giorno precedente la celebrazione dell'udienza, dovendosi, pertanto, considerare tempestiva ai sensi dell'art. 38, comma 1 cod. proc. pen.. D'altro canto, come precisato da questa Corte "La mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato non è causa di inammissibilità della stessa. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la torte d'appello può agevolmente compiere, di propria iniziativa, le necessarie verifiche, in quanto lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari è previsto per garantire il buon andamento dell'amministrazione della giustizia). (Sez. 2 - , Sentenza n. 35416 del 23/05/2019, Rv. 276434; Sez. 6, Sentenza n. 42395 del 27/09/2013 Rv. 256683). 3. Cionondimeno, l'infondatezza del secondo profilo di doglianza non consente l'accoglimento del gravame. Nel caso di dichiarazione di ricusazione carente di allegazione documentale, infatti, la Corte d'appello non può procedere ad assumere d'ufficio le informazioni di cui all'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'esercizio di tale prerogativa presuppone che sia stato già completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità dell'istanza. (Sez. 5, Sentenza n. 27977 del 15/06/2021, Rv. 281682; meno recentemente Sez. 6, Sentenza n. 39902 del 10/10/2008 Rv. 241485 ; cfr. anche, per altro aspetto: Sez. 1, Sentenza n. 31028 del 24/09/2020, Rv. 279797, secondo cui "In tema di ricusazione, la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza, della causa o dei presupposti che la legittimano comporta l'inammissibilità della dichiarazione, salvo che l'omissione non derivi da una situazione di oggettiva impossibilità di allegazione"). 4. Nel caso di specie, il ricorrente non deduce di avere prodotto documentazione non vagliata dalla Corte territoriale, ma si limita ad affermare che l'incompletezza dell'istanza avrebbe potuto essere colmata dalla Corte territoriale, attraverso i poteri istruttori che sono conferiti dall'art. 41, comma 3 cod. proc. pen.. Nondimeno, come si è appena chiarito/ siffatti poteri non valgono a sopperire la carenza dell'istanza, che/ ai sensi dell'art. 38, comma 3 cod. proc. pen7 deve contenere 'le prove' che dimostrano l'incompatibilità del giudice, ma solo ad integrarla quando appaia necessario un approfondimento. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00096/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris