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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1991

Cassazione n. 32030/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per furto aggravatoi; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res", che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione» (Sez. 4, n. 2291 del 21/10/2025 - dep. 2026, Ferente, Rv. 289265 - 01; Sez. 7, ord. n. 2067 del 02/11/2022 - dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971 - 01); nonché generico e versato in fatto nella parte in cui contesta con enunciati assertivi la sussistenza della prova (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); considerato che il secondo motivo - che lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.); considerato che il terzo motivo - che deduce l'omessa motivazione sulle doglianze relative al trattamento sanzionatorio -è inammissibile in quanto l'appello sul punto era del tutto generico e tale inammissibilità può qui essere rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), il che esime dall'evidenziare la genericità pure del motivo di ricorso in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichi P.Q.Msezione vi/ 27 AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA].CIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per furto aggravatoi; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res", che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione» (Sez. 4, n. 2291 del 21/10/2025 - dep. 2026, Ferente, Rv. 289265 - 01; Sez. 7, ord. n. 2067 del 02/11/2022 - dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971 - 01); nonché generico e versato in fatto nella parte in cui contesta con enunciati assertivi la sussistenza della prova (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); considerato che il secondo motivo - che lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.); considerato che il terzo motivo - che deduce l'omessa motivazione sulle doglianze relative al trattamento sanzionatorio -è inammissibile in quanto l'appello sul punto era del tutto generico e tale inammissibilità può qui essere rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), il che esime dall'evidenziare la genericità pure del motivo di ricorso in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichi P.Q.Msezione vi/ 27 AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA].CIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 32030/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris